CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 28865/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 1591-2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore rappresentate e difese ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenz a n. 3706/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositat a il 5 . 6 .20 18 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate riscossionepropongono ricorso, affidato a cinquemotiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accoltol'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1461/2014 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Latina in rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento emessa da Equitalia (attuale Agenzia delle entrate riscossione) per imposta di registro, ipotecaria, catastale, sanzioni ed interessi a seguito di avviso di rettifica emesso da Agenzia delle entrate. Il contribuenteè rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primomotivo le ricorrent i denuncia no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione in quanto la Commissione tributaria avrebbe, da una parte, dichiarato valida la notifica della cartella di pagamento effettuata presso il domicilio italiano del contribuente residente all'estero, respingendo la censura del contribuente, e dall’altra dichiarato nulla la notifica dell'atto impositivopresupposto, effettuata nello stesso domicilio italiano del contribuente,residente all'estero , per violazione dell'art. 142 c.p.c., ritenendo che tale invalidità avrebbe impedito al contribuente la conoscenza dell'avviso di rettifica,poi posto a base dell'iscrizione a ruolo. 1.2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza per ultrapetizione non avendo il contribuente mai lamentato l’irritualità della notifica dell'atto presupposto, essendosi limitato ad affermare, da un lato, la mancata notifica dell'atto presupposto, e, dall'altro, l'irritualità della notifica della cartella di pagamento. 1.3.Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, laddove la Commissione tributaria regionale aveva affermato che l'atto presupposto non era pervenuto al contribuente, impedendogli l'esercizio del diritto di difesa , pur essendovi prova documentale del ritiro, da parte del contribuente, della raccomandata, relativa alla notifica in oggetto. 1.4.Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano, in subordine, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 156 c.p.c. atteso che il ritiro da parte del destinatario della raccomandata, a mezzo della quale è stata compiuta la notifica di un atto tributario, era idoneo a sanare per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. ogni eventuale nullità della notifica stessa. 1.5. Con il quinto motivole ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 142 c.p.c., dell'art. 2, comma 2bis, del DPR 917/1986 e dell'art. 58, comma 2, del DPR 600/1973, per avere laCTR comunque errato nel ritenere non ritualmente effettuata la notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione , in quanto, avendo il contribuente fissato la propria residenza all'estero, la notifica dell'avviso avrebbe dovuto realizzarsi mediante la procedura di notifica internazionale a norma dell'art. 142 c.p.c., senza considerare che a partire dal 2007 il contribuente aveva fissato la propria residenza nel Principato di Monaco che, fino al 2015, era qualificato come paese a fiscalità privilegiata, inserito nella black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 , con conseguente applicabilità dell’art. 2 comma 2 bis del TUIR («2- bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA]»). 2.1. Per il principio della ragione pi ù liquida va esaminato preliminarmente il terzo motivo, che è fondato, con conseguente assorbimento delle rimanenti censure. 2.2. I giudici d’appello, nel l’affermare la «grave illegittimità nel procedimento di notifica dell’accertamento», non avendo il messo comunale proceduto alla notifica internazionale disciplinata dall'art. 142 c.p.c., vizio insanabile non essendo stato «l'avviso di accertamento ...mai ...ricevuto dal contribuente » , hanno omesso di tenere conto dell'elemento fattualedecisivo dato dalla circostanza, emergente dalla relata di notifica dell’atto e reiterata con le controdeduzioni al l'atto di ap pello (i cui contenuti di entrambi sono stati riportati, in ossequio al principio di specificità, in ricorso), chel'atto presupposto, in data 25 . 8 . 2010 , era stato ritirato da parte delcontribuente in persona. 2.3. Si tratta di fatto materiale chiaramente decisivo ai fini di causa, posto che, come già affermato da questa Corte sulla scorta di principi applicabili anche al caso in esame,in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari, l'avvenuto ritiro dell'atto (nella specie, un avviso di liquidazione dell'INVIM), da parte del destinatario, presso la casa comunale, dove sia stato depositato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (nel caso di specie, presso l’ufficio postale)con invio al medesimo destinatario della notizia del deposito mediante raccomandata, produce effetto sanante della eventuale nullità della notificazione, in conseguenza della piena conoscenza dell'atto che dal ritiro evidentemente deriva (cfr. Cass.nn. 11713/2011, 590/2006, 8929/1998). 2.4. Al di là della mancata o non corretta osservanza dei presupposti e/o della sequenza di atti previsti per la notifica ai sensi dell'art. 142 c.p.c., risulta, dunque, decisivo che l’ atto impositivo, notificato a mezzo raccomandata,sia stato regolarmente ricevuto dal destinatario, in quanto non può dubitarsi che ciò comporti il raggiungimento dello scopo del procedimento notificatorio, con effetto sanante rispetto a ogni nullità in precedenza determinatasi. 2.5. Questo ritiro - che ha reso possibile la conoscenza effettiva dell'avvenuto deposito della copia dell'atto – consente , pertanto, di ritenere sanato, per raggiungimento dello scopo, l'eventuale pregresso vizio del procedimento di notificazione. 3. Quanto sin qui illustratocomporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. 4. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con il rigettodel ricorso introduttivo del contribuente. 5. Le spese di lite dei gradi di merito e di legittimità seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; condanna quest’ultimo al pagamento delle spese di lite dei gradi di merito, liquidate in Euro 9 . 341,00 per il primo grado ed in Euro 9.776,00 per l’appello , oltre alle spese prenotate a debito; condanna il controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro5.880,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella cam