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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15155/2026

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o Cozzolini, e COZZOLINOGioacchino, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17800/2020Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 15155/2026Data pubblicazione 20/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 7891/23/2019 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata il 22/10/2019.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – Da quanto emerge dalla sentenza impugnata, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Napoli l’avviso di accertamentocon il quale l’Agenzia delle entrate aveva recuperato la somma di euro54.251,00 a titolo di Iva per l’anno 2014, ritenuta indebitamentedetratta dalla società sulla base di fatture di acquisto attinenti adoperazioni soggettivamente inesistenti.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso sul rilievo che non eraemersa la prova della consapevolezza da parte della contribuentedell’inserimento delle contestate operazioni in un’evasione fiscale.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame evidenziandoche, invece, gli elementi emersi in giudizio dimostravano sia la fittizietàdei fornitori quali indicati nelle fatture, sia la consapevolezza dellasocietà destinataria delle stesse dell’inclusione delle operazioni di cuitrattasi in un’evasione d’imposta.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17800/2020Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 15155/2026Data pubblicazione 20/05/20264. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. diCozzolino Gioacchino nonché il suo socio accomandatario GioacchinoCozzolino hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivie ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cuil’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5. – Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380-bis c.p.c., in data 3 ottobre 2025, in considerazionedell’inammissibilità del primo motivo e della manifesta infondatezza delsecondo, la ricorrente, con atto depositato in data 5 novembre 2025,ha chiesto la decisione del ricorso, e quindi, ai sensi degli artt. 380-bise 380-bis.1 c.p.c., è stata disposta la trattazione della causa perl’odierna camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Deve in primo luogo rilevarsi che il giudizio di appello, come quellodi primo grado, si è svolto tra l’Agenzia delle entrate, quale appellante, ela [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], quale appellata,mentre il ricorso per cassazione risulta essere stato proposto, oltre chedalla predetta società, anche da [OSCURATO:PERSONA], soggetto che, contutta evidenza, non è stato parte nel giudizio dinanzi alla Corte regionale.Rimarcato, quindi, che il ricorso per cassazione è stato proposto (anche)da un soggetto che non era parte nel giudizio d’appello, si rileva che sullaquestione in esame questa Corte ha statuito, in linea generale, che coluiche propone ricorso per cassazione (e specularmente chi lo contraddice)senza essere stato parte nel precedente giudizio di merito, deve non solodedurre esplicitamente (o, quanto meno, implicitamente) di averneacquisito la legittimazione sulla base d’una sopravvenuta situazionegiuridica idonea a fondarla, ma ha anche l’onere di fornire la prova dellasituazione stessa, posto che ogni qualvolta si faccia valere una posizionegiuridica soggettiva attiva – nella specie un potere o comunque un dirittopotestativo di natura processuale – si ha correlativamente l’onere di dareNumero registro generale 17800/2020Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 15155/2026Data pubblicazione 20/05/2026la prova del fatto che la costituisce, in base al generale principio di cuiall’art. 2697 c.c.

Onde, al fine dell’ammissibilità del ricorso per cassazioneproposto da chi non sia stato parte del giudizio di merito, questi deveallegare la propria legittimatio ad causam e fornire la dimostrazione diessere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa;dimostrazione consentita anche in sede di legittimità, a norma dell’art.372 c.p.c. (v.

Cass. n. 22584/2008; Cass. n. 6348/2009; Cass. n.23880/2016; più recentemente v. anche Cass. n. 33135/2024).

Inassenza di prove, resta ingiustificata la legittimazione a contraddire nelgiudizio svoltosi nei riguardi di altro soggetto della cui rappresentanzasostanziale e processuale non è stato dedotto e/o provato il ritualeconferimento: legittimazione la cui mancanza è rilevabile anche di ufficiosiccome attinente alla regolare costituzione del contraddittorio conspecifico riferimento al giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 3299/2000; v.anche, più di recente, Cass., sez. un., n. 24172/2025).Alla stregua di quanto testé chiarito, va dunque dichiarato il difetto dilegittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA].2. – Ciò posto, e venendo all’esame del rapporto processuale tra lasocietà ricorrente e l’Agenzia delle entrate, si rileva che con il primo motivodi ricorso è stato dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,la nullità della sentenza per motivazione apparente, non emergendo daessa quali siano le ragioni per le quali la CTR ha ritenuto provata lapartecipazione consapevole della società contribuente alla frodecontestatale, e avendo il Giudice d’appello assegnato ad alcuni elementiistruttori, quali le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della societàin sede di verifica, un significato probatorio diverso da quello che essi inrealtà avevano.3. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.3.1. – Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inNumero registro generale 17800/2020Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 15155/2026Data pubblicazione 20/05/2026procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., sez. un., n. 2223272016; v. anche Cass. n.1986/2025), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicaregli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017), oppure, ancora, nell’ipotesi in cui leargomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da nonpermettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo comegiustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).Nel caso di specie non ricorre nessuna delle dette ipotesi poiché lamotivazione della sentenza impugnata è compiuta, logica e bencomprensibile.

Dopo aver operato una ricognizione dei principigiurisprudenziali attinenti alla ripartizione degli oneri probatori nellamateria oggetto di controversia, la sentenza indica puntualmente tutte lecircostanze da cui poter desumere sia la fittizietà dei fornitori, sia laconsapevolezza di tale fittizietà da parte della società destinataria dellefatture: l’assenza di una struttura organizzativa, di una sede, di merci edi dipendenti in capo alle società fornitrici (elemento, questo, già di per sésufficiente a soddisfare l’onere della prova a carico dell’amministrazionefinanziaria, come chiarito, tra le altre, da Cass. n. 13324/2025),l’ammissione di conoscenza da parte del legale rappresentante dellasocietà contribuente del carattere solo figurativo della carica ricoperta dailegali rappresentanti delle società cartiere, le modalità diapprovvigionamento della merce, la durata dei rapporti commerciali,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17800/2020Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 15155/2026Data pubblicazione 20/05/2026l’elevato volume degli acquisti della società contribuente a fronte di unmodesto reddito d’impresa.La CTR aggiunge poi che, a fronte di tali significativi elementi indiziari,la contribuente non aveva fornito un’adeguata prova, ad essa incombente,di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accortoper non essere coinvolta in un’operazione volta ad evadere l’imposta, nonessendo a tal fine sufficienti né la regolarità della contabilità, né lamancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.3.2. – I ricorrenti sostengono, poi, che gli elementi suddetti potevanoe dovevano essere interpretati, come già aveva fatto il primo Giudice, inun senso diverso da quello fatto proprio dalla Corte regionale.

Ma in questomodo i ricorrenti tentano di contrapporre la propria valutazione delle provea quella compiuta dal giudice di merito, muovendo così una doglianza che,oltre ad essere inammissibile siccome tendente a sollecitare in questasede un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, non è neppurein linea con il paradigma censorio richiamato.4. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt.19 e 21 ss. d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1072,degli artt. 17, n. 2, lett. a), e 18, n. 1, lett. a) della sesta [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 2697 c.c. per essersi la sentenza impugnata discostatadai principi, affermati anche dalla giurisprudenza unionale, sullaripartizione dell’onere della prova in tema di detrazione Iva in presenza difatture per operazioni soggettivamente inesistenti.5. – Il motivo è infondato.5.1. – Questa Corte ha più volte chiarito che ove si contesti al soggettopassivo Iva il compimento di operazioni soggettivamente inesistenti e sineghi il diritto alla detrazione dell’Iva assolta in rivalsa, l’Amministrazionefinanziaria deve provare, anche in via indiziaria, che il fornitore era fittizio,oltre al fatto che il destinatario era – o poteva essere – consapevole di ciò,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17800/2020Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 15155/2026Data pubblicazione 20/05/2026disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditoreonesto e mediamente esperto che l’operazione era finalizzata all’evasionedell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente (Cass., n.9851/2018; v. anche Cass. n. 2471/2022; Cass. n. 11873/2018; Cass. n.27555/2018; Cass. n. 27566/2018; Cass. n. 5873/2019; Cass. n.15369/2020).Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare,oltre all’effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di «avere agitoin assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e diaver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto –secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto allecircostanze del caso concreto – al fine di evitare di essere coinvolto in unatale situazione, in presenza di indizi idonei a far insorgere il sospetto»,stante la inesigibilità di ulteriori verifiche (Cass. n. 15369/2020).

Ilcontribuente, in altri termini, può dimostrare sia l’anomalia degli elementiposti in evidenza dal Fisco, sia l’attività preventiva posta in essere da cuiemergeva l’effettività ed operatività dell’impresa interposta.

Risulta,invece, priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale delle scritturee sulle evidenze contabili dei pagamenti, quanto quella sull’inesistenza diun dimostrato vantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono giàinsite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente,mentre l’ultima si riferisce ad un dato di fatto esterno alla fattispecie,inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode (Cass. n.3949/2025).Inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità,in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. siconfigura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbedovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basateNumero registro generale 17800/2020Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 15155/2026Data pubblicazione 20/05/2026sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. n. 26739/2024;Cass. n. 26769/2018).Alla luce di quanto sopra chiarito, la censura mossa dai ricorrenti conil motivo in esame è evidentemente infondata poiché nel ragionamentodel Giudice d’appello non è ravvisabile alcuna inversione dell’onereprobatorio, essendosi, di contro, la Corte regionale rigorosamentebase di una serie di elementi emergenti dagli atti di causa, l’Ufficio avesseassolto al suo onere di provare la fittizietà dei fornitori e la consapevolezzadella destinataria delle fatture che l’operazione si inseriva in un’evasioned’imposta, dall’altro, ha rilevato che la società contribuente non avesseofferto la prova contraria ad essa incombente.Tutte le argomentazioni sviluppate dai ricorrenti a sostegno del motivoin esame si dirigono, in buona sostanza, a sollecitare un nuovoapprezzamento dei fatti di causa, ciò che, come già osservato in relazioneal primo motivo, non è consentito nella presente sede di legittimità.5.2. – Di nessuna utilità per i ricorrenti sono, poi, le pronunce di questaCorte – rese in analoghi contenziosi tra le stesse parti ma concernentidiversi periodi d’imposta – invocate sia nell’atto di opposizione allaproposta di definizione accelerata, sia nella memoria illustrativa.Sul punto è sufficiente osservare che le ordinanze nn. 19374/2024 e19650/2024 – pronunciate in controversie attinenti, rispettivamente,all’annualità 2011 e a quella 2012 – hanno rigettato dei ricorsi percassazione proposti dall’Agenzia delle entrate avverso sentenze favorevolialla contribuente, richiamando lo stesso principio che, in sostanza, è allabase della presente decisione, ovverosia il principio per cui la critica diviolazione di legge di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. non puòrisolversi in un diverso apprezzamento della quaestio facti, e, in definitiva,nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17800/2020Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 15155/2026Data pubblicazione 20/05/2026Nei casi precedenti il Giudice d’appello, esercitando i suoi poteri dilibero apprezzamento del fatto, era giunto alla conclusione chel’Amministrazione non avesse assolto l’onere della prova su di essaincombente; in questo caso la CTR, esercitando gli stessi poteri, è giuntaad una conclusione opposta.

Sta di fatto che non sussiste alcun contrastotra la presente decisione e quelle sopra citate, dal momento che i ricorsiper cassazione vengono rigettati – pur dando luogo ad un esito favorevoletalvolta all’Ufficio, talaltra alla contribuente – sulla base del medesimocriterio decisorio.Quanto, poi, all’ordinanza di questa Corte n. 19307/2024, purerichiamata dai ricorrenti e resa in un’analoga causa attinente all’annod’imposta 2010, si osserva che la stessa, nell’accogliere il ricorso percassazione proposto dalla società contribuente avverso una sentenza deigiudici d’appello ad essa sfavorevole, aveva rilevato che la fittizietà deifornitori era stata ritenuta dalla Corte regionale senza svolgere alcunaccertamento sulla loro effettiva situazione e dando rilievo a circostanzedel tutto inidonee allo scopo; mentre nel caso in esame la sentenzaimpugnata ha correttamente accertato la natura di “cartiere” delle societàfornitrici valorizzando, in particolare, «l’assenza di un minimo di struttura,sede, macchinari e dipendenti da parte delle [stesse]».6. – Il ricorso va dunque rigettato.7. – Dall’esito del giudizio consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali nonché, ai sensi del terzo commadell’art. 380-bis c.p.c., delle somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art.96 c.p.c., liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara il difetto di legittimazione attiva di GioacchinoCozzolino e rigetta per il resto il ricorso; condanna i ricorrenti alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida complessivamente in euro 6.000,00 perNumero registro generale 17800/2020Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 15155/2026Data pubblicazione 20/05/2026compensi, oltre spese prenotate a debito.

Condanna i ricorrenti a pagarein favore della controricorrente l’ulteriore importo di euro 3.000,00 ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c. nonché l’importo di euro 3.000,00 in favoredella cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Cozzolini, e COZZOLINOGioacchino, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17800/2020Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 15155/2026Data pubblicazione 20/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 7891/23/2019 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata il 22/10/2019.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – Da quanto emerge dalla sentenza impugnata, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Napoli l’avviso di accertamentocon il quale l’Agenzia delle entrate aveva recuperato la somma di euro54.251,00 a titolo di Iva per l’anno 2014, ritenuta indebitamentedetratta dalla società sulla base di fatture di acquisto attinenti adoperazioni soggettivamente inesistenti.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso sul rilievo che non eraemersa la prova della consapevolezza da parte della contribuentedell’inserimento delle contestate operazioni in un’evasione fiscale.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame evidenziandoche, invece, gli elementi emersi in giudizio dimostravano sia la fittizietàdei fornitori quali indicati nelle fatture, sia la consapevolezza dellasocietà destinataria delle stesse dell’inclusione delle operazioni di cuitrattasi in un’evasione d’imposta.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17800/2020Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 15155/2026Data pubblicazione 20/05/20264. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. diCozzolino Gioacchino nonché il suo socio accomandatario GioacchinoCozzolino hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivie ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cuil’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5. – Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380-bis c.p.c., in data 3 ottobre 2025, in considerazionedell’inammissibilità del primo motivo e della manifesta infondatezza delsecondo, la ricorrente, con atto depositato in data 5 novembre 2025,ha chiesto la decisione del ricorso, e quindi, ai sensi degli artt. 380-bise 380-bis.1 c.p.c., è stata disposta la trattazione della causa perl’odierna camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Deve in primo luogo rilevarsi che il giudizio di appello, come quellodi primo grado, si è svolto tra l’Agenzia delle entrate, quale appellante, ela [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], quale appellata,mentre il ricorso per cassazione risulta essere stato proposto, oltre chedalla predetta società, anche da [OSCURATO:PERSONA], soggetto che, contutta evidenza, non è stato parte nel giudizio dinanzi alla Corte regionale.Rimarcato, quindi, che il ricorso per cassazione è stato proposto (anche)da un soggetto che non era parte nel giudizio d’appello, si rileva che sullaquestione in esame questa Corte ha statuito, in linea generale, che coluiche propone ricorso per cassazione (e specularmente chi lo contraddice)senza essere stato parte nel precedente giudizio di merito, deve non solodedurre esplicitamente (o, quanto meno, implicitamente) di averneacquisito la legittimazione sulla base d’una sopravvenuta situazionegiuridica idonea a fondarla, ma ha anche l’onere di fornire la prova dellasituazione stessa, posto che ogni qualvolta si faccia valere una posizionegiuridica soggettiva attiva – nella specie un potere o comunque un dirittopotestativo di natura processuale – si ha correlativamente l’onere di dareNumero registro generale 17800/2020Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 15155/2026Data pubblicazione 20/05/2026la prova del fatto che la costituisce, in base al generale principio di cuiall’art. 2697 c.c. Onde, al fine dell’ammissibilità del ricorso per cassazioneproposto da chi non sia stato parte del giudizio di merito, questi deveallegare la propria legittimatio ad causam e fornire la dimostrazione diessere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa;dimostrazione consentita anche in sede di legittimità, a norma dell’art.372 c.p.c. (v. Cass. n. 22584/2008; Cass. n. 6348/2009; Cass. n.23880/2016; più recentemente v. anche Cass. n. 33135/2024). Inassenza di prove, resta ingiustificata la legittimazione a contraddire nelgiudizio svoltosi nei riguardi di altro soggetto della cui rappresentanzasostanziale e processuale non è stato dedotto e/o provato il ritualeconferimento: legittimazione la cui mancanza è rilevabile anche di ufficiosiccome attinente alla regolare costituzione del contraddittorio conspecifico riferimento al giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 3299/2000; v.anche, più di recente, Cass., sez. un., n. 24172/2025).Alla stregua di quanto testé chiarito, va dunque dichiarato il difetto dilegittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA].2. – Ciò posto, e venendo all’esame del rapporto processuale tra lasocietà ricorrente e l’Agenzia delle entrate, si rileva che con il primo motivodi ricorso è stato dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,la nullità della sentenza per motivazione apparente, non emergendo daessa quali siano le ragioni per le quali la CTR ha ritenuto provata lapartecipazione consapevole della società contribuente alla frodecontestatale, e avendo il Giudice d’appello assegnato ad alcuni elementiistruttori, quali le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della societàin sede di verifica, un significato probatorio diverso da quello che essi inrealtà avevano.3. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.3.1. – Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inNumero registro generale 17800/2020Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 15155/2026Data pubblicazione 20/05/2026procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., sez. un., n. 2223272016; v. anche Cass. n.1986/2025), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicaregli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017), oppure, ancora, nell’ipotesi in cui leargomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da nonpermettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo comegiustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).Nel caso di specie non ricorre nessuna delle dette ipotesi poiché lamotivazione della sentenza impugnata è compiuta, logica e bencomprensibile. Dopo aver operato una ricognizione dei principigiurisprudenziali attinenti alla ripartizione degli oneri probatori nellamateria oggetto di controversia, la sentenza indica puntualmente tutte lecircostanze da cui poter desumere sia la fittizietà dei fornitori, sia laconsapevolezza di tale fittizietà da parte della società destinataria dellefatture: l’assenza di una struttura organizzativa, di una sede, di merci edi dipendenti in capo alle società fornitrici (elemento, questo, già di per sésufficiente a soddisfare l’onere della prova a carico dell’amministrazionefinanziaria, come chiarito, tra le altre, da Cass. n. 13324/2025),l’ammissione di conoscenza da parte del legale rappresentante dellasocietà contribuente del carattere solo figurativo della carica ricoperta dailegali rappresentanti delle società cartiere, le modalità diapprovvigionamento della merce, la durata dei rapporti commerciali,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17800/2020Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 15155/2026Data pubblicazione 20/05/2026l’elevato volume degli acquisti della società contribuente a fronte di unmodesto reddito d’impresa.La CTR aggiunge poi che, a fronte di tali significativi elementi indiziari,la contribuente non aveva fornito un’adeguata prova, ad essa incombente,di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accortoper non essere coinvolta in un’operazione volta ad evadere l’imposta, nonessendo a tal fine sufficienti né la regolarità della contabilità, né lamancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.3.2. – I ricorrenti sostengono, poi, che gli elementi suddetti potevanoe dovevano essere interpretati, come già aveva fatto il primo Giudice, inun senso diverso da quello fatto proprio dalla Corte regionale. Ma in questomodo i ricorrenti tentano di contrapporre la propria valutazione delle provea quella compiuta dal giudice di merito, muovendo così una doglianza che,oltre ad essere inammissibile siccome tendente a sollecitare in questasede un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, non è neppurein linea con il paradigma censorio richiamato.4. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt.19 e 21 ss. d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1072,degli artt. 17, n. 2, lett. a), e 18, n. 1, lett. a) della sesta [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 2697 c.c. per essersi la sentenza impugnata discostatadai principi, affermati anche dalla giurisprudenza unionale, sullaripartizione dell’onere della prova in tema di detrazione Iva in presenza difatture per operazioni soggettivamente inesistenti.5. – Il motivo è infondato.5.1. – Questa Corte ha più volte chiarito che ove si contesti al soggettopassivo Iva il compimento di operazioni soggettivamente inesistenti e sineghi il diritto alla detrazione dell’Iva assolta in rivalsa, l’Amministrazionefinanziaria deve provare, anche in via indiziaria, che il fornitore era fittizio,oltre al fatto che il destinatario era – o poteva essere – consapevole di ciò,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17800/2020Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 15155/2026Data pubblicazione 20/05/2026disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditoreonesto e mediamente esperto che l’operazione era finalizzata all’evasionedell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente (Cass., n.9851/2018; v. anche Cass. n. 2471/2022; Cass. n. 11873/2018; Cass. n.27555/2018; Cass. n. 27566/2018; Cass. n. 5873/2019; Cass. n.15369/2020).Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare,oltre all’effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di «avere agitoin assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e diaver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto –secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto allecircostanze del caso concreto – al fine di evitare di essere coinvolto in unatale situazione, in presenza di indizi idonei a far insorgere il sospetto»,stante la inesigibilità di ulteriori verifiche (Cass. n. 15369/2020). Ilcontribuente, in altri termini, può dimostrare sia l’anomalia degli elementiposti in evidenza dal Fisco, sia l’attività preventiva posta in essere da cuiemergeva l’effettività ed operatività dell’impresa interposta. Risulta,invece, priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale delle scritturee sulle evidenze contabili dei pagamenti, quanto quella sull’inesistenza diun dimostrato vantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono giàinsite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente,mentre l’ultima si riferisce ad un dato di fatto esterno alla fattispecie,inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode (Cass. n.3949/2025).Inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità,in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. siconfigura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbedovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basateNumero registro generale 17800/2020Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 15155/2026Data pubblicazione 20/05/2026sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. n. 26739/2024;Cass. n. 26769/2018).Alla luce di quanto sopra chiarito, la censura mossa dai ricorrenti conil motivo in esame è evidentemente infondata poiché nel ragionamentodel Giudice d’appello non è ravvisabile alcuna inversione dell’onereprobatorio, essendosi, di contro, la Corte regionale rigorosamentebase di una serie di elementi emergenti dagli atti di causa, l’Ufficio avesseassolto al suo onere di provare la fittizietà dei fornitori e la consapevolezzadella destinataria delle fatture che l’operazione si inseriva in un’evasioned’imposta, dall’altro, ha rilevato che la società contribuente non avesseofferto la prova contraria ad essa incombente.Tutte le argomentazioni sviluppate dai ricorrenti a sostegno del motivoin esame si dirigono, in buona sostanza, a sollecitare un nuovoapprezzamento dei fatti di causa, ciò che, come già osservato in relazioneal primo motivo, non è consentito nella presente sede di legittimità.5.2. – Di nessuna utilità per i ricorrenti sono, poi, le pronunce di questaCorte – rese in analoghi contenziosi tra le stesse parti ma concernentidiversi periodi d’imposta – invocate sia nell’atto di opposizione allaproposta di definizione accelerata, sia nella memoria illustrativa.Sul punto è sufficiente osservare che le ordinanze nn. 19374/2024 e19650/2024 – pronunciate in controversie attinenti, rispettivamente,all’annualità 2011 e a quella 2012 – hanno rigettato dei ricorsi percassazione proposti dall’Agenzia delle entrate avverso sentenze favorevolialla contribuente, richiamando lo stesso principio che, in sostanza, è allabase della presente decisione, ovverosia il principio per cui la critica diviolazione di legge di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. non puòrisolversi in un diverso apprezzamento della quaestio facti, e, in definitiva,nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17800/2020Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 15155/2026Data pubblicazione 20/05/2026Nei casi precedenti il Giudice d’appello, esercitando i suoi poteri dilibero apprezzamento del fatto, era giunto alla conclusione chel’Amministrazione non avesse assolto l’onere della prova su di essaincombente; in questo caso la CTR, esercitando gli stessi poteri, è giuntaad una conclusione opposta. Sta di fatto che non sussiste alcun contrastotra la presente decisione e quelle sopra citate, dal momento che i ricorsiper cassazione vengono rigettati – pur dando luogo ad un esito favorevoletalvolta all’Ufficio, talaltra alla contribuente – sulla base del medesimocriterio decisorio.Quanto, poi, all’ordinanza di questa Corte n. 19307/2024, purerichiamata dai ricorrenti e resa in un’analoga causa attinente all’annod’imposta 2010, si osserva che la stessa, nell’accogliere il ricorso percassazione proposto dalla società contribuente avverso una sentenza deigiudici d’appello ad essa sfavorevole, aveva rilevato che la fittizietà deifornitori era stata ritenuta dalla Corte regionale senza svolgere alcunaccertamento sulla loro effettiva situazione e dando rilievo a circostanzedel tutto inidonee allo scopo; mentre nel caso in esame la sentenzaimpugnata ha correttamente accertato la natura di “cartiere” delle societàfornitrici valorizzando, in particolare, «l’assenza di un minimo di struttura,sede, macchinari e dipendenti da parte delle [stesse]».6. – Il ricorso va dunque rigettato.7. – Dall’esito del giudizio consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali nonché, ai sensi del terzo commadell’art. 380-bis c.p.c., delle somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art.96 c.p.c., liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara il difetto di legittimazione attiva di GioacchinoCozzolino e rigetta per il resto il ricorso; condanna i ricorrenti alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida complessivamente in euro 6.000,00 perNumero registro generale 17800/2020Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 15155/2026Data pubblicazione 20/05/2026compensi, oltre spese prenotate a debito. Condanna i ricorrenti a pagarein favore della controricorrente l’ulteriore importo di euro 3.000,00 ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c. nonché l’importo di euro 3.000,00 in favoredella cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026Il Presidente