Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2021

Cassazione n. 17002/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Salerno il 13/4/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 22 novembre 2018 dal Tribunale di Salerno che, all'esito di giudizio ordinario, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di ricettazione di un assegno postale e lo ha condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa. 2.Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo: 2.1 Violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di contumacia nel giudizio di appello e alla conseguente omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado all'imputato. 2.2 Violazione dell'articolo 159 codice penale e vizio della motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato, poiché la corte di appello ha respinto la richiesta di dichiarazione di prescrizione facendo riferimento a delle sospensioni disposte per astensione del difensore, mentre in quelle occasioni l'udienza era stata rinviata non soltanto per l'astensione del difensore ma anche per problemi di notifiche e per assenza testi e la corte di legittimità ha chiarito che, quando si è in presenza di più cause di rinvio, occorre dare la prevalenza al fatto non dipendente dall'imputato o dal suo difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso con cui si eccepisce l'omessa notifica dell'estratto contumace per il giudizio di appello è inammissibile: l'imputato è stato dichiarato contumace in primo grado e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere dichiarato contumace anche in secondo grado, mentre è stato ritenuto assente.

Tuttavia, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sul ricorso per cassazione ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a conoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere d'impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso. (In motivazione al Corte ha aggiunto che detta omessa notifica potrebbe assumere residuale rilievo - esclusivamente in funzione della restituzione degli atti al giudice d'appello affinché provveda all'adempimento, a salvaguardia dei diritti dell'imputato - soltanto qualora il difensore impugnante fosse privo d: investitura fiduciaria, in qualunque tempo conferita). (Sez. 1 - , Sentenza n. 22337 del 23/03/2021 Ud. (dep. 08/06/2021 ) Rv. 281391 - 02) 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Deve infatti osservarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo. (Sez. 2 - , Sentenza n. 5050 del 19/01/2021 Ud. (dep. 09/02/2021 ) Rv. 280564 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 1021 del 28/11/2001 Ud. (dep. 11/01/2002 Rv. 220509 - 01) Solo il rinvio dell'udienza per difetto di notifica del decreto di citazione, se contestuale all'istanza di rinvio della difesa, non comporta alcuna sospensione poiché attiene alla vocatio in ius quindi ad una fase processuale ancora precedente alla costituzione delle parti e alla dichiarazione di astensione del difensore e prevale su tale causa di rinvio e pertanto non legittima la sospensione dei termini di prescrizione.

Ed infatti questa Sezione ha precisato che in caso di differimento del processo per rinnovare la citazione dell'imputato a causa della violazione del termine a comparire e di concomitante istanza difensiva di rinvio, da qualsiasi causa determinata, non opera, per tutto il tempo del differimento, la sospensione della prescrizione, in quanto il rinvio deve essere ascritto alla prioritaria esigenza di assicurare la regolarità del contraddittorio. (Sez. 2 - , Sentenza n. 11039 del 03/12/2019 Ud. (dep. 01/04/2020 ) Rv. 278523 - 01) Nel caso in esame, a dispetto di quanto sostenuto in ricorso, dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato, sono intervenuta rinvii dell'udienza su richiesta della difesa e conseguente sospensione dei termini di prescrizione dal 20/1/2016 sino al 20/10/2016 e dal 3/5/2017 al 7/12/2017, per complessivi 16 mesi, che si aggiungono al termine decennale previsto per il reato di ricettazione ex artt.157 e 161 cod.pen. i che non è ancora maturato. 2.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 17/2/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Salerno il 13/4/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 22 novembre 2018 dal Tribunale di Salerno che, all'esito di giudizio ordinario, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di ricettazione di un assegno postale e lo ha condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa. 2.Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo: 2.1 Violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di contumacia nel giudizio di appello e alla conseguente omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado all'imputato. 2.2 Violazione dell'articolo 159 codice penale e vizio della motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato, poiché la corte di appello ha respinto la richiesta di dichiarazione di prescrizione facendo riferimento a delle sospensioni disposte per astensione del difensore, mentre in quelle occasioni l'udienza era stata rinviata non soltanto per l'astensione del difensore ma anche per problemi di notifiche e per assenza testi e la corte di legittimità ha chiarito che, quando si è in presenza di più cause di rinvio, occorre dare la prevalenza al fatto non dipendente dall'imputato o dal suo difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso con cui si eccepisce l'omessa notifica dell'estratto contumace per il giudizio di appello è inammissibile: l'imputato è stato dichiarato contumace in primo grado e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere dichiarato contumace anche in secondo grado, mentre è stato ritenuto assente. Tuttavia, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sul ricorso per cassazione ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a conoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere d'impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso. (In motivazione al Corte ha aggiunto che detta omessa notifica potrebbe assumere residuale rilievo - esclusivamente in funzione della restituzione degli atti al giudice d'appello affinché provveda all'adempimento, a salvaguardia dei diritti dell'imputato - soltanto qualora il difensore impugnante fosse privo d: investitura fiduciaria, in qualunque tempo conferita). (Sez. 1 - , Sentenza n. 22337 del 23/03/2021 Ud. (dep. 08/06/2021 ) Rv. 281391 - 02) 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato. Deve infatti osservarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo. (Sez. 2 - , Sentenza n. 5050 del 19/01/2021 Ud. (dep. 09/02/2021 ) Rv. 280564 - 01; Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28/11/2001 Ud. (dep. 11/01/2002 Rv. 220509 - 01) Solo il rinvio dell'udienza per difetto di notifica del decreto di citazione, se contestuale all'istanza di rinvio della difesa, non comporta alcuna sospensione poiché attiene alla vocatio in ius quindi ad una fase processuale ancora precedente alla costituzione delle parti e alla dichiarazione di astensione del difensore e prevale su tale causa di rinvio e pertanto non legittima la sospensione dei termini di prescrizione. Ed infatti questa Sezione ha precisato che in caso di differimento del processo per rinnovare la citazione dell'imputato a causa della violazione del termine a comparire e di concomitante istanza difensiva di rinvio, da qualsiasi causa determinata, non opera, per tutto il tempo del differimento, la sospensione della prescrizione, in quanto il rinvio deve essere ascritto alla prioritaria esigenza di assicurare la regolarità del contraddittorio. (Sez. 2 - , Sentenza n. 11039 del 03/12/2019 Ud. (dep. 01/04/2020 ) Rv. 278523 - 01) Nel caso in esame, a dispetto di quanto sostenuto in ricorso, dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato, sono intervenuta rinvii dell'udienza su richiesta della difesa e conseguente sospensione dei termini di prescrizione dal 20/1/2016 sino al 20/10/2016 e dal 3/5/2017 al 7/12/2017, per complessivi 16 mesi, che si aggiungono al termine decennale previsto per il reato di ricettazione ex artt.157 e 161 cod.pen. i che non è ancora maturato. 2.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/2/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17002/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris