CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 32504/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P( Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, stando alla prospettazione della ricorrente, il riferimento alla medesimezza dell'indole contenuto all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. dovrebbe essere esteso ai delitti, oltre che alle contravvenzioni, sicché, avuto riguardo alla diversità di indole tra il reato ex artt. 633 e 639 cod. pen., della cui estinzione si discute, e quello di falsità ideologica commesso nel quinquennio, l'effetto estintivo potrebbe, in concreto, dispiegarsi, non applicandosi la prevista causa ostativa; che la tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] è contraddetta dal consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Ai fini della esclusione dell'estinzione del reato oggetto di decreto penale di condanna, la necessaria identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni e non anche ai delitti, sicché l'ulteriore delitto è sempre di ostacolo all'estinzione» (Sez. 3, n. 16875 del 10/03/2010, Desiante, Rv. 246981 - 01; nello stesso senso, con riferimento all'analoga previsione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., cfr. Sez. 1, n. 30011 del 05/06/2014, Carulli, Rv. 260285 - 01; Sez. 1, n. 262 del 06/12/2007, dep. 2008, Malizia, Rv. 238772 - 01; Sez. 2, n. 4853 del 22/10/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214666 - 01); che la ricorrente indica, a riprova della necessità di riferire il requisito della medesimezza dell'indole, in funzione dell'apprezzamento della condizione di ostatività, anche alla commissione di successivo delitto, una decisione (Sez. 1, n. 27906 del 15/04/2014, Stocco, Rv. 260500 - 01) che, a dispetto dell'imprecisa formulazione della massima — che richiama il disposto dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. — attiene, come è dato evincersi dalla motivazione a vicenda nella, al diverso istituto dell'estinzione della pena ex art. 172 cod. pen. che, al settimo comma, prevede l'esclusione dell'effetto estintivo nel caso, tra gli altri, in cui «il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole»; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.