CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 20534/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15376/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in R oma, via Taranto n. 95, presso lo studio dall'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendegiusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e TERRITORIOs.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in R oma, largo dei [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in data 1°agosto 2013 a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA], rep. n. 8740 -controricorrente - nonchécontro FALLIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3111/2017 depositata il12/5/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/4/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 35/2016, dichiarò il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione su istanza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Territorio (d’ora innanzi, per brevità, [OSCURATO:SOCIETA]) s.p.a.. 2. Il reclamo proposto contro la pronuncia da [OSCURATO:PERSONA], socia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed unica erede legittima dell’altro socio, defunto, è stato respinto dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 12.5.2017. La corte del merito, fra l’altro e per quanto qui di interesse: i) ha dichiarato l’inammissibilità delle difese sollevate dalla reclamante con le note non autorizzate prodotte all’udienza del 27 aprile 2017 e dei motivi nuovi dedotti in ordine alla ritualità della notifica dell’istanza di fallimento presso la sede della società estinta; ii) ha osservato che la deduzione dell’esistenza di crediti per decine di milioni di euro nei confronti del sistema bancario appariva generica e sfornita di alcun riscontro probatorio e non era, perciò, idonea a inficiare la motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo dellamancanza di una condizione di insolvenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza prospettando sei motivi di doglianza, ai quali [OSCURATO:SOCIETA]ha resistito con controricorso. Gli intimati F allimento di [OSCURATO:PERSONA] torelli s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Considerato che: 4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del controricorso. Esso, infatti, è stato introdotto da un difensore in virtù di una procura generale alle liti conferita dalla cliente in epoca anteriore (1° agosto 2013) alla presentazione dell’istanza di fallimento. Un simile atto non è coerente con il disposto dell’art. 365 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 370, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui la procura al difensore deve essere necessariamente speciale, ai sensi dell’art. 83, commi 2 e 3, cod. proc. civ., e deve riferirsi espressamente al solo giudizio di cassazione, a pena di inammissibilità. L’avvenuta presentazione di una procura notarile di carattere generale, priva di ogni riferimento alla sentenza impugnata e all'impugnazione da proporsi, comporta inevitabilmente l’inammissibilità del controricorso (Cass., Sez. U., 10266/2018). 5. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 132, comma 1, n. 5, e 133 cod. proc. civ., 119 disp. att. cod. proc. civ., 1, 20, 21, 22 e 23 d. lgs. 82/2005 e sostiene che la decisione impugnata sia inesistente o nulla a causa del difetto della firma digitale del presidente del collegio, del giudice relatore e del cancelliere e per mancanza del numero di repertorio. 6. Il motivo non è fondato. Esso, infatti, pretende di applicare la disciplina dei documenti informatici a una statuizione adottata in forma analogica, che riporta, in maniera del tutto rituale, la sottoscrizione del presidente del collegio e del giudice estensore, nel senso previsto dall’art. 132, comma 2, n. 5, cod. proc. civ., ed in calce alla quale il cancelliere ha dato atto dell’avvenuto deposito, apponendovi data e firma, come previsto dall’art. 133 cod. proc. civ.. 7. Il secondo motivo denuncia la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, perché la corte d’appello non solo non ha offerto la possibilità alla reclamante di controdedurre sui fatti e sui documenti prodotti dalla controparte, ma non ha neppure dato corso all’istanza istruttoria avanzata nell’atto di gravame, di richiesta di acquisizione dell’istanza di fallimento, del testo integrale della sentenza di chiarativa, degli atti e de i titoli utilizzati dal creditore nella procedura esecutiva prodromica al giudizio prefallimentare. Inoltre, secondo la ricorrente, la c orte d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibili le memorie di costituzione di [OSCURATO:SOCIETA] e del Fallimento, perché presentate l’una da un difensore nominato in forza di una procura generale rilasciata da un soggetto oramai cessato dalla carica di amministratore delegato, l’altra da un difensore munito di un generico mandato alle liti, senza alcuna indicazione del procedimento già incardinato, ed incaricato da un soggetto che non risultava individuabile come curatore del fallimento reclamato. Oltretutto, [OSCURATO:SOCIETA]. non si era costituita tempestivamente in giudizio, decadendo, di conseguenza, dalla possibilità di svolgere attività processuale. 8. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. 8.1 La disciplina del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 18, comma 10, l. fall. prevede che il gravame si articoli in una fase di costituzione delle parti che si conclude in un'unica udienza a trattazione orale, ove ciascuna parte, in una sequenza semplificatae attraverso una trattazione orale, è ammessa ad illustrare le proprie difese e anche a replicare a quelle avverse, senza che però questa dialettica contempli la facoltà delle parti di depositare ulteriori memorie e consenta l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 189 e 190 cod. proc. civ. (v. Cass.20836/2010). Non è dunque censurabile la decisione della corte d’appello di espungere dagli atti le note non autorizzate depositate dalla reclamante, poiché la semplificazione del rito non prevede alcun diritto per le parti di depositare ulteriori scritti difensivi. Non risulta poi che la reclamante abbia allegato in sede di merito i fatti che avrebbero dovuto giustificare la tardività di simili difese (vale a dire la sua impossibilità di accedere alfascicolo fallimentare, alla sentenza e all’istanza di fallimento prima della predisposizione del reclamo); in ogni caso, se davvero così fosse stato, la ricorrente avrebbe dovuto chiedere alla corte distrettuale di essere riammessa in termini exart. 153, comma 2, cod. proc. civ. per la proposizione delle nuove ragioni di reclamo, e, in questa sede, impugnare la pronuncia di inammissibilità sotto il profilo dell’error in procedendo con ben precise doglianze. Né può ritenersi in contrasto con il principio del contraddittorio il fatto che la corte di merito non abbia dato seguito all’istanza ex art. 210 cod. proc. civ. presentata dalla reclamante, in quanto il collegio del reclamo – chiamato, ex art. 18, comma 10, l. fall., ad assumere soltanto “tutti i mezzi di prova che ritiene necessari” ai fini della decisione sulla impugnazione, alla luce del thema decidendidevoluto all’interno dell’atto di reclamo –ha così implicitamente ritenuto che la richiesta istruttoria della reclamante non avesse alcun rilievo ai fini di statuire sulle deduzioni tempestivamente avanzate a sostegno dell’impugnazione(per come indicate alle pagg. 3 e 4 della decisione impugnata). 8.2 La ricorrente non ha interesse a contestare la ritualità e la tempestività della costituzione delle controparti all’interno del giudizio di reclamo (se non rispetto alla regolazione delle spese processuali, profilo che però non è stato in alcun modo dedotto all’interno del mezzo in esame e del ricorso), dato che la corte d’appello, quand’anche la costituzione delle parti reclamate fosse stata irrituale, sarebbe stata comunque chiamata a valutare la fondatezza dell’impugnazione. Infatti, in caso di irrituale costituzione o di mancata comparizione in udienza del reclamato il giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, deve decidere il reclamo nel merito, non potendosi far discendere dalle predette circostanze il disinteresse processuale della parte a coltivare la domanda di fallimento (Cass. 7121/2020). Né l’interessedella reclamante a far constare l’irrituale costituzione delle controparti può discendere dal richiamo della documentazione prodotta dalla creditrice istante, posto che la corte di merito ha comunque sottolineato che il reclamo non era la sede appropriata ove far valere eventuali vizi della procedura esecutiva che aveva preceduto il giudizio prefallimentare. Il che rende superfluo rilevare, nel merito, che: i) la procura generale ad litem, espressamente prevista dall'art. 83, comma 2, cod. proc. civ., se proveniente dall'organo della società abilitato a conferirla, resta valida ed imputabile all'ente finché non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava (Cass. 32880/2019); ii) la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, ai sensi dell’attuale disposto dell’art. 83, comma 3, cod. proc. civ.; iii) era onere della reclamante, ove avesse inteso contestare che la conferente la procura ricoprisse il ruolo di curatore del fallimento reclamato, dare dimostrazione delle proprie asserzioni, dato che la sentenza di fallimento è annotata presso il registro delle imprese; iv) la stessa ricorrente ha ammesso che la costituzione di [OSCURATO:SOCIETA] è avvenuta, tempestivamente, in data 13 giugno 2016; in ogni caso l’inosservanza del termine previsto dall’art. 18, comma 7, l. fall. per la costituzione della parte resistente non determina, per chi vi sia incorso, decadenza dal diritto di opporsi al reclamo (Cass.2235/2017). 9.1 Il terzo motivo di ricorso assume la violazione dell’art. 15 l. fall. e degli artt. 138 e ss. cod. proc. civ. e la nullità della sentenza di fallimento a causa del difetto di notifica dell’istanza di fallimento e della conseguente mancata instaurazione del contraddittorio: la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili, perché tardivi, i motivi concernenti le modalità di notificazione dell’istanza di fallimento, non consentendo alla reclamante di allegare le note a verbale e di controdedurre sui documenti che erano stati depositati soltanto in sede di costituzione. 9.2 Il quinto motivo adduce la violazione dell’art. 132, comma 1, n. 2, cod. proc. civ. e la nullità della sentenza impugnata per errata identificazione delle parti nonché la violazione degli artt. 83 cod. proc. civ. e 25 l. fall. e il difetto di legitimatio ad causamdel curatore: l’istanza di fallimento e la sentenza dichiarativa di fallimento sarebbero –in tesi – affette da nullità per errata identificazione della società destinataria del provvedimento, stante l’omessa indicazione del fatto che la stessa si trovava in stato di liquidazione; il curatore, inoltre, avrebbe agito in qualità di organo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. 9.3 Il sesto motivo di ricorso prospetta la violazione dell’art. 10 l. fall., in relazione agli artt. 2490 e 2495 cod. civ., nonché degli artt.299 e ss. cod. proc. civ.: il combinato disposto di queste norme comportava che il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolgesse nei confronti della società estinta, circostanza che non si era verificata a causa della nullità delle notifiche dell’istanza di fallimento presentata da [OSCURATO:SOCIETA].; inoltre, l’estinzione della società intervenuta durante la pendenza del giudizio prefallimentare aveva determinato un evento interruttivo del processo di cui il tribunale e la corte d’appello non avevano tenuto conto. 10. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, non sono fondati. Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento -secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, con conseguente inapplicabilità dei limiti previsti dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., sicché le parti sono abilitate a proporre anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale; resta però fermo che, se il devolvibile non incontra i limiti previsti da tali norme, il devoluto resta pur sempre soltanto quello definito dal reclamo (v. Cass. 6306/2014, Cass.13505/2014, Cass. 31531/2021). L'ambito dell'impugnazione rimaneva perciò circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dalla reclamante e non poteva essere esteso nel corso del giudizio. La corte di merito, quindi, ha correttamente escluso la possibilità di esaminare le doglianze non tempestivamente dedotte all’interno del reclamo circa la ritualità della notifica dell’istanza di fallimento, così come ha correttamente trascurato le questioni, tardivamente proposte, relative alla corretta intestazione della sentenza dichiarativa di fallimento (fatto peraltro del tutto irrilevante, posto che la mancata indicazione dello stato di liquidazione non ha comportato alcun problema di identificazione della società fallita)e al verificarsi di un evento interruttivo del giudizio prefallimentare. 11. Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 5 e 10 l. fall., 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 3, 24 e 11 Cost., perché la c orte d’appello avrebbe omesso com pletamente di motivare sull’imprescindibile requisito oggettivo dello stato di insolvenza, trascurando, in particolare, di prendere in esame la perizia di stima del patrimonio immobiliare della compagine dichiarata fallita e le lettere degli istituti di credito che prospettavano una definizione transattiva delle vicende relative alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 12. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. Si è appena detto che, stante l’intervenuta cristallizzazione del thema decidendum e delle rispettive difese prima dell’udienza imposta dal rito previsto dall’art. 18 l. fall., i giudici distrettuali non erano abilitati a un riesame completo della res iudicanda, ma avevano un ambito di cognizione limitato alla valutazione della fondatezza delle ragioni fatte valere dalla parte reclamante e agli elementi di prova indicati nell’atto di reclamo e ai documenti con esso prodotti. La ricorrente non può perciòfondatamente lamentare che la corte di merito abbia trascurato le nuove deduzioni difensive effettuate nel corso del giudizio di reclamo e le nuove prove prodotte. Rispetto al ristretto ambito di indagine ritualmente proposto, il giudice del reclamo ha ritenuto che la tesi dell’esistenza di poste creditorie nei confronti del sistema bancario costituisse una deduzione generica e non provata, inidonea a fondare la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento della s.r.l. per insussistenza del suo stato di insolvenza. Questa valutazione è espressione di un giudizio di merito che non può essere rivisto, in fatto, in questa sede di legittimità. La ricorrente, infine, non ha spiegato con la necessaria puntualità se lo stato di insolvenza fosse stato tempestivamente contestato sotto profili diversi da quelloesaminato e respint o dalla c orte d’appello. 13. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. L’irritualità della costituzione dell’originaria creditrice istante esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 201