CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2021
Cassazione n. 44639/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della Corte di Appello di Campobasso. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il Procuratore Generale Ettore PEDICINI ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, a mezzo dei proprio difensore, propone ricorso avverso la sentenza emessa del 18 maggio 2021 con la quale la Corte di Appello di Campobasso, in riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Larino in data 14 gennaio 2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui agli artt. 367, 642 e 646 cod. pen. perché estinti per intervenuta prescrizione. 2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. La motivazione è erronea nella parte in cui sostiene la mancanza di elementi da cui dedurre il luogo e la data di commissione del reato di cui all'art. 642 cod. pen., la mera lettura del capo di imputazione dimostra, invece, che detto reato si è perfezionato in data 17 ottobre 2012 al momento dell'ingresso del veicolo in Mauritania, con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Genova, porto dal quale la predetta vettura è stata imbarcata per l'estero. La disciplina della competenza per connessione opera, infatti, anche nel caso di procedimenti aventi ad oggetto reati commessi all'estero e reati commessi in Italia con conseguente determinazione della competenza territoriale in relazione al luogo di commissione del reato più grave ex art. 16 comma 1, cod. proc. pen. 3. Con il secondo motivo ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta il travisamento della prova dichiarativa con particolare riferimento all'effettivo rientro in Italia dell'autovettura di cui al capo di imputazione. La motivazione afferma, in modo apodittico, che è incontestato che il [OSCURATO:PERSONA], al momento del suo rientro in Italia avvenuto in data 16 ottobre 2012, non abbia riportato con sé l'autovettura. Tale affermazione è priva di alcun fondamento probatorio e si pone in contrasto con quanto dichiarato dall'imputato il quale ha ribadito di aver fatto rientro in Italia in data 16 ottobre 2012 con la propria autovettura imbarcata su una nave. 4. Con il terzo motivo ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta il travisamento della prova con particolare riferimento alla dimostrazione del mancato rientro in Italia dell'autovettura di cui al capo di imputazione. I giudici di appello hanno affermato l'irrilevanza del luogo di occultamento dell'autovettura, ritenendo sufficiente il dato del mancato rientro in Italia del mezzo al momento della presentazione della denuncia di furto, affermazione che si pone in contrasto con il dato letterale desumibile dal capo di imputazione (secondo cui l'imputato avrebbe esportato il veicolo in Mauritania). 5. Con il quarto motivo ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta la totale assenza di motivazione in ordine alla mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza addotta con il quinto motivo di appello con conseguente nullità della motivazione ex art. 522 cod. proc. pen. I giudici di appello si sono limitati ad affermare la «palese inconsistenza giuridica del rilievo» senza minimamente motivare sui motivi di tale ritenuta inconsistenza. La sentenza di primo grado indica come data della presunta esportazione la data del 17.12.2012 anziché la data del 17.10.2012 come indicato nel capo di imputazione, si tratta quindi di episodi completamente diversi, collocati in un diverso spazio temporale con enorme pregiudizio del diritto di difesa stante la radicale diversità del fatto rispetto all'originaria contestazione.6. Con il quinto motivo ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta la assenza di motivazione in ordine al travisamento delle prove da parte del giudice di primo grado, travisamento dettagliatamente indicato nel quarto motivo di appello. Il Tribunale ha erroneamente affermato che i testi escussi hanno «delineato lo svolgersi degli accadimenti in maniera assolutamente compatibile con la tesi accusatoria», senza motivare in ordine all'incompatibilità segnalata dalla difesa (diversità della data dell'esportazione della vettura in Mauritania come indicata nel capo di imputazione e come individuata dal giudice di primo grado), I giudici di merito hanno travisato la deposizione del teste FIRPO laddove affermano che il predetto avrebbe accertato che la vettura non è mai rientrata in Italia e che è stata esportata in MAURITANIA, dati non corrispondenti alla realtà in quanto i testi FIRPO e TACCHINO si sono limitati ad affermare di aver effettuato controlli solo tramite due compagnie di navigazione in partenza dal Marocco e non su tutte le compagnie ovvero sui porti della Spagna. Secondo la difesa non corrisponde alla realtà che il teste TACCHINO abbia affermato che la vettura non è rientrata in Italia; il teste si è, infatti, limitato a riferire che l'unica compagnia che percorreva la tratta Genova/Marocco era la GNV e che la vettura non era rientrata in Italia a bordo di una nave della GNV, senza specificare se vi fossero altre compagnie percorrenti la tratta Marocco/Italia o Spagna/Italia e senza ricordare se vi fossero altri porti di ingresso dal Marocco all'Italia. La sentenza di primo grado afferma erroneamente che la vettura è stata sottoposta in sequestro a Tangeri nel mese di luglio 2013, affermazione smentita dalle dichiarazioni rese all'udienza del 15 maggio 2018 secondo il quale la vettura veniva sequestrata alla frontiera del Marocco già nel luglio 2012. L'avvenuta esportazione della vettura in Mauritania è desumibile esclusivamente dal contenuto di una nota dell'Interpol prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 15 maggio 2018, nota inutilizzabile in quanto atto irripetibile acquisito senza l'accordo della difesa ed in assenza della previa escussione dei redattori della nota e dei loro informatori marocchini. Il giudice di primo grado ha erroneamente affermato che l'imputato ha denunciato lo smarrimento di una delle chiavi della vettura il medesimo giorno in cui imbarcò la Mercedes per il Marocco, dato erroneo in quanto la denuncia di smarrimento è del 1 ottobre 2012 mentre il [OSCURATO:PERSONA] si è imbarcato in data 4 ottobre 2012.7. Con il sesto motivo ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta la carenza di motivazione e l'omessa valutazione di una prova decisiva. Secondo la difesa il Tribunale ha erroneamente affermato che la circostanza desumibile dall'analisi del passaporto dell'imputato (timbro in uscita dal Marocco apposto in data 16 ottobre 2012) non era rilevante collocandosi temporalmente nell'ottobre 2012, la motivazione oggetto di ricorso non fornisce alcuna motivazione sulla asserita ininfluenza del passaporto prodotto dalla difesa e sull'assenza in esso di movimenti in entrata ed uscita dalla Mauritania. Il documento prodotto dalla difesa aveva valenza decisiva dimostrando, invece, che il [OSCURATO:PERSONA] non si è recato in Mauritania nel dicembre 2012 in considerazione della mancanza di timbri di ingresso nel predetto paese africano. 8. Con il settimo motivo ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta l'inosservanza dell'art. 642 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello avente ad oggetto l'insussistenza del reato di cui alla lettera b) della rubrica nonché il travisamento delle dichiarazioni rese dal teste CARRANO. Secondo la difesa il Tribunale nulla ha motivato in ordine alla doglianza difensiva inerente l'insussistenza del reato di cui all'art. 642 cod. pen. in caso di fraudolento danneggiamento di cosa altrui, la decisione impugnata si pone in contrasto con l'orientamento dei giudici di legittimità secondo il quale la condotta fraudolenta che riguarda un bene posseduto in forza di un contratto di locazione finanziaria non è idonea a perfezionare la fattispecie in esame. 9. Con l'ottavo motivo ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione in ordine al motivo di appello avente ad oggetto la mancata presentazione di valida querela in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. con conseguente declaratoria di estinzione. Secondo la difesa la querela in atti non è idonea condizione di procedibilità in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. in quanto sporta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., compagine societaria diversa dall'effettiva proprietaria della vettura concessa in locazione finanziaria al [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di appello si sono limitati a ricordare quanto sia consolidato il principio della procedibilità per connessione, senza nulla ulteriormente motivare in ordine alle doglianze difensive. 10. Con il nono motivo ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. non essendo stata dimostrata la penale responsabilità dell'imputato aldilà di ogni ragionevole dubbio.Secondo la sentenza impugnata doveva essere l'imputato a provare il rientro in Italia dell'autovettura in questione, affermazione del tutto erronea in quanto doveva essere la [OSCURATO:PERSONA] a provare l'esportazione della vettura in Mauritania ed il conseguente occultamento 11. Con il decimo motivo ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 122 comma 1 e 337, comma 3, cod. proc. pen. nonché l'assenza di motivazione in ordine al motivo di appello avente ad oggetto l'assenza dei requisiti della procura speciale allegata alla querela sporta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e la mancata prova della fonte dei poteri di rappresentanza del procuratore speciale della parte civile costituita. 11.1. Secondo la difesa la querela in atti non è valida in quanto le delibere dei consigli di amministrazione conferenti i poteri di legale rappresentanza non sono state prodotte in copie conformi agli originali. La querela è nulla ed inammissibile in quanto presentata da soggetto non munito dai necessari poteri, a differenza di quanto erroneamente affermato dalla Corte territoriale la procura speciale non è stata conferita dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] ma da due dirigenti che non hanno provato la propria legittimazione. 11.2. La procura speciale è inoltre priva della determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce, requisito richiesto dall'art. 122 comma 1 cod. pen. a pena di inammissibilità. 12. Con l'undicesimo motivo ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta l'inosservanza delle norme processuali in tema di costituzione di parte civile nonché l'assenza di motivazione in ordine al motivo di appello avente ad oggetto la ritenuta inammissibilità della costituzione di parte civile. 13. Con il dodicesimo motivo ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione in ordine al motivo di appello avente ad oggetto l'omesso esame della memoria difensiva prodotta all'udienza dell'08 novembre 2019 del giudizio di primo grado. La motivazione impugnata è meramente apparente in quanto i giudici di appello si sono limitati ad affermare che la predetta memoria non presentava «neppure i crismi di uno specifico ed ammissibile motivo di gravame» senza fornire alcuna motivazione della ritenuta mancata specificità della memoria difensiva.14. Con il tredicesimo motivo ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione in ordine al secondo e terzo motivo di appello aventi ad oggetto l'inutilizzabilità dell'atto di querela e dei relativi atti allegati nonché dei risultati delle investigazioni private commissionate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 14.1. La difesa lamenta l'inutilizzabilità di detti documenti in quanto riassuntivi di accertamenti investigativi compiuti da una società privata ed acquisiti in assenza del consenso di tutte le parti. 14.2. Ulteriore doglianza ha ad oggetto l'inutilizzabilità di tali documenti in quanto redatti in lingua straniera ed acquisiti senza esser tradotti da un interprete nominato ex art. 143 cod. proc. pen.. 14.3. I giudici di merito hanno erroneamente affermato che la parte civile ha depositato una querela in data 11.09.2017, data in cui non risulta presentata alcuna querela da parte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e che la società avrebbe presentato una integrazione di querela anche essa non rinvenuta in atti. 14.4. I giudici di appello con motivazione meramente apparente hanno ritenuto ininfluenti tali documenti con conseguente irrilevanza delle doglianze indicate al secondo e terzo motivo dell'appello, senza nulla spiegare in ordine ai motivi di tale ininfluenza. 15. Con il quattordicesimo motivo ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., il ricorrente lamenta l'inosservanza dell'art. 4, comma 5 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 55/2014. La liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello è stata determinata in complessivi 850,00 euro in spregio della norma suindicata che prescrive che il compenso dei difensori venga liquidato per fasi. 16. In data 05 settembre 2022 il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. 17. In data 25 agosto 2022 il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato conclusioni scritte e nota spese chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso stante la genericità ed il carattere reiterativo delle doglianze difensive. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve esser accolto per le ragioni che seguono, per ragioni di logica esposizione è opportuno esaminare le diverse censure proposte nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] secondo un ordine diverso da quello esposto nel ricorso.1. Il settimo motivo di ricorso è fondato in quanto i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che la condotta descritta alla lettera B) del capo di imputazione fosse idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 642 cod. pen. Tale affermazione si pone in contrasto con il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'oggetto materiale del delitto di cui al primo comma dell'art. 642 cod. pen. -che punisce chi distrugga, disperda, deteriori od occulti un bene al fine di trarre vantaggio da un contratto assicurativo- può consistere unicamente in cosa di proprietà dell'agente, di talché il reato non sussiste quando la condotta riguardi un bene posseduto dall'imputato in forza di un negozio di locazione finanziaria, privo di immediato effetto di traslazione della proprietà (cfr. Sez. 2, n. 51088 del 30/10/2019, Rv. 277720-01, Ladisi; Sez. 6, n. 23810 del 07/04/2004, Galardini, Rv. 229518-01). 1.1. Nel caso di specie è incontestato che il veicolo occultato dal [OSCURATO:PERSONA] fosse di esclusiva proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e che lo stesso si trovava nella disponibilità del ricorrente in virtù di un contratto di leasing in corso di esecuzione; il [OSCURATO:PERSONA], quindi, non era titolare di un diritto sul bene, ma solo soggetto obbligato al pagamento delle rate del finanziamento acceso per l'acquisto. La condotta posta in essere dall'imputato era, pertanto, finalizzata ad ottenere, mediante artifici e raggiri, l'ingiusto profitto consistente nell'illecita definitiva acquisizione della vettura in questione in assenza del pagamento delle rate ancora da versare in favore della società proprietaria. Ne consegue che il fatto, cosi come contestato, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 642 cod. pen. e che lo stesso deve esser giuridicamente qualificato nel reato di cui all'art.640 cod. pen., come aveva correttamente richiesto la difesa in sede di appello. 1.2. Deve esser sottolineato, in proposito, che la società assicurativa [OSCURATO:SOCIETA]., che si è costituita parte civile nel presente giudizio, non riveste la qualifica di persona offesa delle condotte descritte alla lettera B) del capo di imputazione così riqualificate e che, di conseguenza, non era titolare del diritto di esercitare querela. 1.3. In considerazione della mancata presentazione di querela da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la sentenza deve essere annullata senza rinvio in relazione al reato di cui 640 cod. pen., così come riqualificata la condotta descritta alla lettera B) del capo di imputazione per mancanza della necessaria condizione di procedibilità con conseguente revoca delle statuizioni civili.2. L'ottavo motivo di ricorso deve esser accolto in considerazione delle medesime considerazioni appena svolte in ordine alla carenza di valida querela da parte della persona offesa. Anche la condotta descritta alla lettera C) del capo di imputazione è stata commessa, infatti, in danno della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proprietaria del veicolo di cui il [OSCURATO:PERSONA] si è indebitamente appropriato, unico soggetto giuridico che, rivestendo la qualifica di persona offesa del delitto di cui all'art. 646 cod. pen., era titolare del diritto di esercitare querela nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Dalla mancata presentazione di querela da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. discende l'annullamento senza rinvio in relazione al reato di cui alla lettera C) del capo di imputazione per mancanza della necessaria condizione di procedibilità e la conseguente revoca delle statuizioni civili. 3. Il decimo, undicesimo e quattordicesimo motivi di ricorso aventi ad oggetto doglianze inerenti la costituzione di parte civile e la liquidazione delle spese in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. sono assorbiti dall'accoglimento del settimo ed ottavo motivo di ricorso e dalla conseguente revoca delle statuizioni civili in relazione ai reati di cui alle lettere B) e C) del capo di imputazione. 4. Il primo motivo di ricorso con il quale viene riproposta la questione di competenza territoriale per connessione già affrontata e ritenuta infondata dalla Corte di appello, è anche esso assorbito dall'accoglimento del settimo motivo di ricorso e dalla conseguente riqualificazione giuridica della fattispecie di cui alla lettera B) del capo di imputazione. Il reato di truffa si è, infatti, perfezionato in Termoli nel momento in cui l'autore della condotta fraudolenta ha ottenuto l'ingiusto profitto della propria attività criminosa ed, in particolare, il mancato pagamento delle rate del contratto di leasing stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cfr. in proposito Sez. 2, n. 27833 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276665 - 02). 5. Il dodicesimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] condivide il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non comporta alcuna nullità prevista dall'ordinamento, potendo tale omissione esclusivamente influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (vedi Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01).In applicazione di questo principio di diritto va affermato che l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la decisività e la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le argomentazioni innovative della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (vedi tra le altre Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01). Nel caso di specie il ricorrente lamenta in termini assolutamente generici la mancata valutazione della memoria prodotta nel giudizio di primo grado e ritenuta da parte dei giudici di appello priva di autonome e inedite censure del provvedimento impugnato; la genericità con cui viene formulato il motivo di ricorso non consente a questa Corte di apprezzare la eventuale decisività di quanto affermato nella memoria in questione; non consente, in altri termini, di effettuare la prova di resistenza della motivazione anche nella eventualità della sussistenza del vizio procedurale denunciato (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, Bagalà, Rv. 280670 - 01) con conseguente vizio di specificità del ricorso. 6. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il nono ed il tredicesimo motivi di ricorso sono reiterativi, in quanto hanno ad oggetto doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione di tali motivi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione. Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art. 9 606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso nella parte in cui si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di appello per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 7. Il secondo, il terzo, il quinto ed il nono motivo di ricorso che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze fattuali sovrapponibili, oltre ad essere reiterativi, sono manifestamente infondati non ravvisandosi i lamentati travisamenti della prova. 7.1. Il ricorrente insistendo nell'accoglimento di allegazioni difensive che sostiene esser state pretermesse, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di primo e secondo grado; ciò senza considerare che al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata ed, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01). 7.2. Va, inoltre, ricordato che quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni come avvenuto nel caso di specie, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). Questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ha ulteriormente osservato che, in presenza di una doppia conforme, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso, non ravvisabile nel caso di specie, in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Rv. 243636- 01, e n. 4060 del 12/12/2013, Rv. 258438-01). 7.3. Le sentenze di primo e secondo grado hanno dato adeguatamente conto, senza alcun travisamento delle prove utilizzabili per la decisione, delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che l'autovettura dal momento in cui è uscita dal territorio nazionale non ha fatto più rientro in Italia e che, di conseguenza, la stessa non poteva trovarsi in Termoli nel momento in cui ne è stato denunciato il furto da parte del [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito hanno, di conseguenza, ritenuta dimostrata la condotta illecita del [OSCURATO:PERSONA] il quale dopo aver occultato all'estero la vettura presa in leasing si è determinato a sporgere una falsa denuncia di furto, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l'atto di appello. La Corte territoriale ha, in particolare, sottolineato che non è stato acquisito alcun elemento probatorio da cui desumere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto rientro in Italia unitamente alla vettura con cui era partito dal porto di Genova in data 4 ottobre 2012; a ciò si aggiunge che i giudici di appello hanno ritenuto, con motivazione adeguata e priva di illogicità, le dichiarazioni rese dall'imputato del tutto inattendibili in considerazione della loro estrema genericità e dell'assenza di elementi di riscontro (cfr. pagina 6 della sentenza di appello). Anche l'ulteriore affermazione della Corte territoriale contestata dalla difesa (in motivazione è stata evidenziato che è irrilevante accertare con precisione il luogo ove effettivamente è stata occultata la vettura oggetto della falsa denuncia di furto) è fondata su un percorso argomentativo logico e condivisibile, non vi è dubbio, infatti, che tale accertamento è del tutto ultroneo rispetto alla consumazione del reato di cui agli artt. 367 cod. pen. essendo sufficiente il mancato rientro in Italia del mezzo al momento della presentazione della denuncia di furto. 7.4. La replica contenuta nel ricorso si limita, ad ignorare gli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito, contro l'evidenza della loro sussistenza; il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge, travisamento del fatto, contraddittorietà e illogicità della motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dalla Corte territoriale ed ancor prima dal Giudice di primo grado. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze processuali e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando come nel caso oggetto di scrutino risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340). 8. Il quarto motivo di ricorso oltre ad essere reiterativo, è manifestamente infondato non sussistendo la lamentata mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza di primo grado. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto la «palese inconsistenza giuridica» della doglianza difensiva in considerazione di quanto motivato in ordine all'irrilevanza della data e del luogo in cui è avvenuto il definitivo occultamento della autovettura di cui al capo di imputazione. 8.1. Deve esser sottolineato che appare destituito di fondamento quanto sostenuto dalla difesa in ordine alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., violazione che discenderebbe dalla differenza tra la data di arrivo della vettura in Mauritania indicata nel capo di imputazione (17 ottobre 2012) e la data indicata nel corpo della motivazione di primo grado (17 dicembre 2012). Il semplice raffronto letterale con le condotte descritte nel capo di imputazione comprova in modo inequivocabile che la descrizione dei fatti svolta dal giudice di primo grado si connota come una mera precisazione di un dato temporale di un evento successivo alla consumazione del reato di cui all'ad. 367 cod. pen. con conseguente insussistenza dell'ipotizzata violazione dell'ad. 521 cod. proc. pen. Appare evidente che i giudici di appello hanno fatto buon uso del principio di diritto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è inesistente tutte le volte in cui - come avvenuto nella fattispecie in esame- il fatto descritto in sentenza non si ponga, rispetto al fatto contestato, in termini di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, ponendo a sorpresa l'imputato di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (vedi tra le tante Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). 8.2. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione dell'ad. 521 cod. proc. pen. non può esaurirsi nel pedissequo confronto letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter processuale, si sia trovato nella condizione di difendersi adeguatamente in ordine all'oggetto dell'imputazione (vedi Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). 9. Il sesto motivo di ricorso oltre ad essere reiterativo, è manifestamente infondato in quanto non è ravvisabile la mancata omessa valutazione di una prova decisiva da parte del giudicante. La Corte territoriale, a differenza di quanto affermato apoditticamente nel motivo di ricorso, ha adeguatamente motivato in ordine alla irrilevanza della prova ritenuta decisiva dalla difesa (impossibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di trovarsi in Mauritania nell'ottobre 2012 desumibile dalla compulsazione del passaporto dell'imputato) in considerazione del fatto che le condotte criminose contestate all'imputato si sono perfezionate in data anteriore all'arrivo della vettura in Mauritania con conseguente irrilevanza della prova di cui la difesa sosteneva la decisività. La motivazione su tale doglianza si presenta, pertanto, priva di vizi logici manifesti e coerente con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 12. Il tredicesimo motivo di ricorso con il quale la difesa ripropone l'eccezione di inutilizzabilità dell'atto di querela e degli atti allegati e dei risultati delle investigazioni private commissionate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. oltre ad essere reiterativo, è inammissibile per carenza di interesse. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. Nel caso di specie il ricorrente non ha alcun attuale e concreto interesse all'accoglimento dell'eccezione di inutilizzabilità addotta con i motivi di appello; la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la mancata valutazione di tale eccezione, sottolineando che il giudice di primo grado non ha posto a fondamento della sua decisione gli at