CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 agosto 2025
Cassazione n. 26732/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27075/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ROMA n. 4753/2018 depositata il 11/07/2019. n. 27075/2019 R.G. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto opposizione allo stato passivo di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico in A.S., avverso il decreto del giudice delegato con cui era stat a rigettata la domanda di ammissione allo stato passivo del credito del credito di € 10.447.481,03 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi di mora, oltre all’ulteriore importo di € 64.935,50; che il credito atteneva al diritto alla partecipazione con «priorità» (per il minor importo di € 5.423.567,64 ) al riparto sulla vendita dell’immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., immobile gravato dalla trascrizione di azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. (credito già oggetto di sentenza del giudice ordinario del Tribunale di Roma), nonché a un credito chirografario di natura aquiliana; che il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione; che ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento opponente, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la società in A.S.; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente ha depositato in data 11 agosto 2025 istanza di rinuncia al ricorso, dando atto dell’intervenuta transazione della lite e che il controricorrente ha accettato la rinuncia al ricorso; che il giudizio va dichiarato estinto e non vi è luogo a pronuncia sulle spese; n. 27075/2019 R.G. che non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023; Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015); P.Q.M D