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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 luglio 2020

Cassazione n. 26250/2022

Testo disponibile della fonte

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 6220/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma presso il ridetto difensore nel suo studio in via G. Mazzini n. 113 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: omesso esame documenti – ricorso cassazione Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - re sistente – AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 2337/07/20 depositata in data 22/07/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il Bernardi proponeva ricorso contro due intimazioni di pagamento relative a diverse cartelle riguardanti vari tributi e un avviso di accertamento per IVA e IRPEF per l’anno 2009 oltre a un avviso di presa in carico una iscrizione a ruolo, eccependo l’invalidità della notifica dell’atto presupposto, l’avviso di accertamento; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava ta l pronuncia di appello l’Agenzia delle Entrate; - la CTR accoglieva l’impugnazione ritenendo che nel caso di notifica e mezzo posta, se l’agente postale non ha potuto recapitare l’atto la notifica ex art. 8 della L. n. 890 del 1992, la notifica si perfeziona decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato unicamente atto di costituzione in vista dell’udienza pubblica; Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata; il ricorrent e ha depositato memoria ex art. 380 bisc.p.c.; Considerato che: Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - può esaminarsi per primo, alla luce dell’esito dello scrutinio, il secondo motivo di ricorso; in esso ci si duole dell’omesso esame circa unfatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR omesso del tutto l’esame dei documenti prodotti dal contribuente riguardanti i vizi della notifica ridetta; - tale motivo è fondato; - effettivamente, dalla lettura della pronuncia gravata non risulta la CTR aver preso posizione – neppure implicitamente - in ordine alla documentazione prodotta dal contribuente (debitamente trascritta con diligenza in ricorso per cassazione alle pag. da 10 a 11 e da 13 a 16, nel rispetto puntuale del canone della c.d.

“autosufficienza” dei motivi di ricorso per cassazione) inerente il vizio di notifica dell’avviso di accertamento impugnato; - tale vizio risulta debitamente e tempestivamente eccepito dal Bernardi sia di fronte alla CTP sia in sede di appello, come si evince pure dalle ulteriori trascrizioni in ricorso per cassazione e dalla produzione in questa sede di legittimità degli atti dei gradi del merito complessivamente anch’essi rispetto del succitato canone della c.d.

“autosufficienza”; - tale questione, in quanto chiaramente centrale ai fini della decisione, richiedeva evidentemente esame analitico dei documenti in atti, inclusi ovviamente quelli prodotti dal contribuente che contestava la circostanza dedotta quanto alla regolarità delle notifiche e imponeva all’esito una espressa e motivata statuizione del giudice dell’appello sul punto (Cass.

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]. 2, 24 giugno 2003, n. 10001; in senso conforme v. anche Cass. Sez. 3 23 settembre 2004, n. 19131); - tale esame prima e la conseguente pronuncia poi risultano nel concreto del tutto omessi, difettando nella sentenza impugnata alche un minimo cenno a tali profili e non potendo desumersi, dalla lettura della pronuncia gravata, che siano stati esaminati e risolti implicitamente; - il primo motivo di ricorso (rubricato sub n. 1 - A) deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 c.3 del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. , per avere la CTR erroneamente ritenuta valida la notifica dell’avviso di accertamento contestato effettuata nel luglio 2015 al vecchio indirizzo del contribuente, che invece era variato fin dal 2009 e già noto all’Amministrazione; - il terzo motivo si incentra sulla nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli art. 58 c. 2 e 32 c. 1 del d.

Lgs. n. 546 del 1992,nonché dell’art. 36 c. 2, 3, 4 del d.

Lgs. n.546 del 1992 e dell’art. 111 Cost., per a vere la CTR reso affermazioni del tutto contraddittorie, da un lato dichiarando ammissibili nuovi documenti in appello, dall’altro mancando di esaminare le produzioni documentali del contribuente proprio in tale giudizio di gravame, che attestavano secondo questi l’invalidità della notifica oggetto del processo; - i sopradetti motivi, all’esito della decisione in ordine al secondo motivo, risultano assorbiti; - conclusivamente, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR che riesaminerà il merito della controversia accertando, dopo aver esaminato, dandone conto in motivazione, la documentazione in atti inclusa quella prodotta dal contribuente in ordine alla residenza di Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] questi all’epoca della notifica dell’avviso di accertamento, la validità o meno della notifica contestata; p.q.m. accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione, che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 6220/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma presso il ridetto difensore nel suo studio in via G. Mazzini n. 113 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: omesso esame documenti – ricorso cassazione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - re sistente – AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 2337/07/20 depositata in data 22/07/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il Bernardi proponeva ricorso contro due intimazioni di pagamento relative a diverse cartelle riguardanti vari tributi e un avviso di accertamento per IVA e IRPEF per l’anno 2009 oltre a un avviso di presa in carico una iscrizione a ruolo, eccependo l’invalidità della notifica dell’atto presupposto, l’avviso di accertamento; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava ta l pronuncia di appello l’Agenzia delle Entrate; - la CTR accoglieva l’impugnazione ritenendo che nel caso di notifica e mezzo posta, se l’agente postale non ha potuto recapitare l’atto la notifica ex art. 8 della L. n. 890 del 1992, la notifica si perfeziona decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato unicamente atto di costituzione in vista dell’udienza pubblica; Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata; il ricorrent e ha depositato memoria ex art. 380 bisc.p.c.; Considerato che: Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - può esaminarsi per primo, alla luce dell’esito dello scrutinio, il secondo motivo di ricorso; in esso ci si duole dell’omesso esame circa unfatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR omesso del tutto l’esame dei documenti prodotti dal contribuente riguardanti i vizi della notifica ridetta; - tale motivo è fondato; - effettivamente, dalla lettura della pronuncia gravata non risulta la CTR aver preso posizione – neppure implicitamente - in ordine alla documentazione prodotta dal contribuente (debitamente trascritta con diligenza in ricorso per cassazione alle pag. da 10 a 11 e da 13 a 16, nel rispetto puntuale del canone della c.d. “autosufficienza” dei motivi di ricorso per cassazione) inerente il vizio di notifica dell’avviso di accertamento impugnato; - tale vizio risulta debitamente e tempestivamente eccepito dal Bernardi sia di fronte alla CTP sia in sede di appello, come si evince pure dalle ulteriori trascrizioni in ricorso per cassazione e dalla produzione in questa sede di legittimità degli atti dei gradi del merito complessivamente anch’essi rispetto del succitato canone della c.d. “autosufficienza”; - tale questione, in quanto chiaramente centrale ai fini della decisione, richiedeva evidentemente esame analitico dei documenti in atti, inclusi ovviamente quelli prodotti dal contribuente che contestava la circostanza dedotta quanto alla regolarità delle notifiche e imponeva all’esito una espressa e motivata statuizione del giudice dell’appello sul punto (Cass. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]. 2, 24 giugno 2003, n. 10001; in senso conforme v. anche Cass. Sez. 3 23 settembre 2004, n. 19131); - tale esame prima e la conseguente pronuncia poi risultano nel concreto del tutto omessi, difettando nella sentenza impugnata alche un minimo cenno a tali profili e non potendo desumersi, dalla lettura della pronuncia gravata, che siano stati esaminati e risolti implicitamente; - il primo motivo di ricorso (rubricato sub n. 1 - A) deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 c.3 del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. , per avere la CTR erroneamente ritenuta valida la notifica dell’avviso di accertamento contestato effettuata nel luglio 2015 al vecchio indirizzo del contribuente, che invece era variato fin dal 2009 e già noto all’Amministrazione; - il terzo motivo si incentra sulla nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli art. 58 c. 2 e 32 c. 1 del d. Lgs. n. 546 del 1992,nonché dell’art. 36 c. 2, 3, 4 del d. Lgs. n.546 del 1992 e dell’art. 111 Cost., per a vere la CTR reso affermazioni del tutto contraddittorie, da un lato dichiarando ammissibili nuovi documenti in appello, dall’altro mancando di esaminare le produzioni documentali del contribuente proprio in tale giudizio di gravame, che attestavano secondo questi l’invalidità della notifica oggetto del processo; - i sopradetti motivi, all’esito della decisione in ordine al secondo motivo, risultano assorbiti; - conclusivamente, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR che riesaminerà il merito della controversia accertando, dopo aver esaminato, dandone conto in motivazione, la documentazione in atti inclusa quella prodotta dal contribuente in ordine alla residenza di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] questi all’epoca della notifica dell’avviso di accertamento, la validità o meno della notifica contestata; p.q.m. accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione, che
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