CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2022
Cassazione n. 35040/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 31/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 15/07/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. Ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità è aspecifico poiché reiterativo di censure già scrutinate e disattese dalla Corte territoriale con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui le ricorrenti obliterano il confronto (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., dovendosi negare la portata scriminante alla condizione di indigenza in sé considerata e tenuto conto che l'imputata avrebbe potuto ricorrere a diverse forme di sistemazione accedendo agli strumenti assistenziali predisposti per fronteggiare le situazioni di bisogno, strumenti, questi, mai attivati e anzi rifiutati). Osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, è aspecifico e dedotto per motivi non consentiti. Il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (i giudici di appello hanno rimarcato l'inesistenza di motivi idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche in assenza di qualsiasi forma di resipiscenza dei ricorrenti o di altri elementi positivamente apprezzabili in tal senso -vedi pag. 4 della sentenza impugnata-) e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838- 02); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d