CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 luglio 1974
Cassazione n. 04742/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 25/ RG 23979 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata di condanna per i reati indicati; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi aspecifici essendosi limitato a censurare la completa e puntuale sentenza che ha accertato, sulla base della testimonianza dell'operante, le violenze da questa subite dopo essersi qualificata e avere chiamato rinforzi, mentre sottraeva la convivente di [OSCURATO:PERSONA] alla sua furia aggressiva (pag. 5), senza alcun confronto con le prove acquisite e valutate. E' noto che secondo la giurisprudenza di questa Corte gli ufficiali ed agenti della Polizia di Stato sono considerati in servizio permanente nel senso che non cessano dalla loro qualifica di pubblici ufficiali pur se liberi dal servizio, essendo anche in tali circostanze tenuti ad esercitare le proprie funzioni, ove si verifichino i presupposti di legge. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., posto in essere con calci e strattoni in danno di un poliziotto, nonostante questi, in tenuta da spiaggia, si fosse tempestivamente qualificato, Sez. 6, n. 52005 del 09/12/2014 Ud. (dep. 12/12/2014 ) Rv. 261669 - 01, Calabrese). Anche la censura sulla sanzione applicata è generica in quanto valutata secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. alla luce della gravità dei fatti e della personalità dell'imputato, gravato da precedenti, anche con riferimento alle chieste pene sostitutive su cui la sentenza a pag. 7 ha fornito gli elementi del diniego, senza alcun confronto del ricorso con essi. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] tenso