CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 agosto 1974
Cassazione n. 40249/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1974 avverso la sentenza del 24/11/2021 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 24/11/2021, la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del 05/03/2020 del Tribunale di Messina, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata; Rilevato che il primo motivo, con il quale viene dedotta la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento alla valutazione di credibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e all'attendibilità delle sue dichiarazioni, nonché alla provenienza delittuosa degli assegni e alla sottoscrizione di essi da parte del Cannizzo, oltre che fondato su doglianze in punto di fatto, non consentite, pertanto, in sede di legittimità, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4 in ordine alla credibilità della persona offesa e all'attendibilità delle sue dichiarazioni e la pag. 4 in ordine alla provenienza furtiva degli assegni e alla compilazione degli stessi, in stampatello, da parte del Cannizzo); Ritenuto che il secondo motivo, con il quale viene dedotta violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata «in relazione agli artt. 132 e 133 c.p.», lamentando la carenza di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla determinazione della pena, è manifestamente infondato atteso che - posto che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01) - la Corte d'appello di Messina, nell'irrogare la pena base di nove mesi di reclusione ed C 150,00 di multa, di gran lunga inferiore alla misura media di quella edittale relativa al delitto di truffa, ha richiamato, nel corpo della motivazione, la notevole capacità a delinquere del Cannizzo, desumibile dai suoi numerosi precedenti penali specifici (in particolare, proprio per truffa), con il che l'obbligo di motivazione può ritenersi sufficientemente assolto; Ritenuto che il terzo motivo, con il quale viene dedotta violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata «in relazione all'art. 62-bis c.p.», con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello di Messina si è attenuta al principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice - come ha fatto, appunto, la Corte d'appello - con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01), mentre privo di qualsiasi riscontro è l'asserito «ravvedimento» del Cannizzo; Ritenuto che il quarto motivo, con il quale viene dedotta violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata «in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.», con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione con i reati oggetto del provvedimento del Tribunale di Sciacca del 23 febbraio 2021, risulta meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di cassazione (tra le tante: Sez. 1, n.15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896-01), ha argomentato, senza incorrere in illogicità, come, nella specie, non fosse ravvisabile la previa rappresentazione e unitaria deliberazione di una serie di condotte criminose - come è richiesto ai fini della configurabilità della continuazione -, ma, piuttosto, un mero programma di vita delinquenziale del reo, il quale esprime l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando solo una generale propensione alla devianza (tra le tante: Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896-01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa