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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 07806/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SILVIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di ricettazione di una targa (capo K), furto e tentato furto aggravato (capi C ed M), resistenza a pubblico ufficiale (capo N).

Veniva dichiarata l'estinzione per difetto della condizione di procedibilità del reato di lesioni - anch'esso contestato al capo N), unitamente al reato di resistenza a pubblico ufficiale - ed eliminata la relativa pena di "mesi uno di reclusione", inflitta dal tribunale in continuazione con la pena determinata per gli altri reati.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva:

2.1. Violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di ricettazione: si deduceva che le dichiarazioni testimoniali poste a fondamento della decisione sarebbero contraddittorie e non consentirebbero di ritenere provati gli elementi costitutivi del reato.

Il motivo non supera la soglia di ammissibilità perché aspecifico.

Il ricorso non si confronta con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, atteso che il ricorrente si è limitato a contestare la credibilità dei contenuti accusatori provenienti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'esistenza di non meglio specificate contraddizioni che renderebbero fragile il compendio probatorio.

Invero, la Corte di appello rilevava che il ricorrente era stato arrestato in occasione del tentato furto originariamente contestato al capo K) e che, nell'occasione, lo stesso aveva la disponibilità della targa di provenienza furtiva (pag. 2 della sentenza impugnata) il che, unitamente alla mancanza di giustificazioni sulle ragioni della disponibilità del bene di provenienza furtiva, consentiva di confermare la responsabilità del sunnominato per il reato di ricettazione.

Si tratta di una motivazione logica e del tutto aderente alle emergenze processuali, che non si presta ad alcuna censura in questa sede.

2.2. Violazione di legge (artt. 81 e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena; veniva confermata la responsabilità per i reati di cui ai capi K), M), N).

E, in relazione alla dichiarazione di estinzione del reato di lesioni per difetto della condizione di procedibilità, sarebbe stato eliminato solo un mese di reclusione senza alcun intervento riduttivo sulla misura della pena pecuniaria.

La doglianza è manifestamente infondata.

Invero, dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava che il ricorrente - recidivo - è stato ritenuto responsabile per i reati descritti ai capi C), K), M) e N), quest'ultimo limitatamente alla condotta di resistenza, mentre la condotta di lesioni, anch'essa descritta al capo N), veniva dichiarata improcedibile per difetto di querela.

Il tribunale aveva inflitto un aumento per la continuazione relativo al reato di cui al capo N) - con il quale si contestava sia la resistenza a pubblico ufficiale, che le lesioni - nella misura di "due mesi di reclusione", senza infliggere alcuno specifico aumento relativo alla pena pecuniaria.

Pertanto, la Corte di appello eliminava "un solo mese" di reclusione, imputandolo all'aumento per la continuazione riferito al reato di lesioni, divenuto improcedibile per difetto di querela.

Fermo quanto precede, il Collegio osserva come, nel computo della pena, la Corte di appello computava correttamente anche l'aumento di pena per il reato contesto al capo C), in relazione al quale i giudici di secondo grado ritenevano, con motivazione esplicita ed ampiamente giustificata, di confermare la condanna.

3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 13 febbraio 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SILVIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di ricettazione di una targa (capo K), furto e tentato furto aggravato (capi C ed M), resistenza a pubblico ufficiale (capo N). Veniva dichiarata l'estinzione per difetto della condizione di procedibilità del reato di lesioni - anch'esso contestato al capo N), unitamente al reato di resistenza a pubblico ufficiale - ed eliminata la relativa pena di "mesi uno di reclusione", inflitta dal tribunale in continuazione con la pena determinata per gli altri reati. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva: 2.1. Violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di ricettazione: si deduceva che le dichiarazioni testimoniali poste a fondamento della decisione sarebbero contraddittorie e non consentirebbero di ritenere provati gli elementi costitutivi del reato. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità perché aspecifico. Il ricorso non si confronta con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, atteso che il ricorrente si è limitato a contestare la credibilità dei contenuti accusatori provenienti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'esistenza di non meglio specificate contraddizioni che renderebbero fragile il compendio probatorio. Invero, la Corte di appello rilevava che il ricorrente era stato arrestato in occasione del tentato furto originariamente contestato al capo K) e che, nell'occasione, lo stesso aveva la disponibilità della targa di provenienza furtiva (pag. 2 della sentenza impugnata) il che, unitamente alla mancanza di giustificazioni sulle ragioni della disponibilità del bene di provenienza furtiva, consentiva di confermare la responsabilità del sunnominato per il reato di ricettazione. Si tratta di una motivazione logica e del tutto aderente alle emergenze processuali, che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.2. Violazione di legge (artt. 81 e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena; veniva confermata la responsabilità per i reati di cui ai capi K), M), N). E, in relazione alla dichiarazione di estinzione del reato di lesioni per difetto della condizione di procedibilità, sarebbe stato eliminato solo un mese di reclusione senza alcun intervento riduttivo sulla misura della pena pecuniaria. La doglianza è manifestamente infondata. Invero, dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava che il ricorrente - recidivo - è stato ritenuto responsabile per i reati descritti ai capi C), K), M) e N), quest'ultimo limitatamente alla condotta di resistenza, mentre la condotta di lesioni, anch'essa descritta al capo N), veniva dichiarata improcedibile per difetto di querela. Il tribunale aveva inflitto un aumento per la continuazione relativo al reato di cui al capo N) - con il quale si contestava sia la resistenza a pubblico ufficiale, che le lesioni - nella misura di "due mesi di reclusione", senza infliggere alcuno specifico aumento relativo alla pena pecuniaria. Pertanto, la Corte di appello eliminava "un solo mese" di reclusione, imputandolo all'aumento per la continuazione riferito al reato di lesioni, divenuto improcedibile per difetto di querela. Fermo quanto precede, il Collegio osserva come, nel computo della pena, la Corte di appello computava correttamente anche l'aumento di pena per il reato contesto al capo C), in relazione al quale i giudici di secondo grado ritenevano, con motivazione esplicita ed ampiamente giustificata, di confermare la condanna. 3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 13 febbraio 2025 Il
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