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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 agosto 2019

Cassazione n. 09561/2026

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ina Luisa MariaScaroni ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- Ricorrente, controricorrente incidentale –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- Controricorrente, ricorrente incidentale –Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1477/2019depositata il 30/08/2019.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella cameradi consiglio del 9 settembre 2025.Rilevato che:Numero registro generale 12371/2020Numero sezionale 2148/2025Numero di raccolta generale 9561/2026Data pubblicazione 14/04/20261.

Con ricorso ex articolo 195 comma 4 del TUF, depositato il10/05/2018, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA](“BIM”), propose opposizione avverso la delibera n. 20280 del24/01/2018, adottata dalla Consob ai sensi dell'art. 196 del d.lgs.citato e notificata alla ricorrente, unitamente all’atto di accertamento,il 26 marzo 2018, nella parte in cui ingiungeva a BIM – responsabilein solido ex art. 195 comma 9 del TUF – il pagamento dell’importocomplessivo di euro 1.108.000,00, a titolo di cumulo delle sanzioniapplicate ai suoi esponenti aziendali con il medesimo provvedimento,chiedendone l’annullamento o, in subordine, chiedendo la riduzionedella sanzione applicata.Con il provvedimento impugnato Consob aveva contestato a 29esponenti aziendali di BIM e alla [OSCURATO:PERSONA] (responsabile in solido) leseguenti violazioni:(i) violazione n. 1: art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e artt. 15 e29 del Regolamento congiunto, nonché art. 21, comma 1, lett. a) delTUF e artt. 39, 40, 41 e 42 del Regolamento intermediari in relazioneal servizio di consulenza e alla valutazione diadeguatezza/appropriatezza (periodo di riferimento: 23 gennaio 2012– 31 dicembre 2015);(ii) violazione n. 2: art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e artt. 15 e29 del Regolamento congiunto, nonché art. 21, comma 1, lett. a) delTUF e artt. 48, commi 1, 2, 5 e 6, e 49, commi 1 e 3, delRegolamento intermediari in relazione agli ordini di vendita delleazioni [OSCURATO:PERSONA] (“VB”) (periodo di riferimento: 1° dicembre 2012– 28 aprile 2015);(iii) violazione n. 3: art. 21, comma 1, lett. a) del TUF in tema dimodalità di relazione con la clientela (periodo di riferimento 23gennaio 2012 – 13 novembre 2015).Numero registro generale 12371/2020Numero sezionale 2148/2025Numero di raccolta generale 9561/2026Data pubblicazione 14/04/20262. la Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio della Consob,ha parzialmente accolto e ha rideterminato la sanzione in euro877.500,00, ha respinto la domanda di BIM di restituzionedell’importo corrisposto in eccesso in forza della provvisoriaesecutività della delibera sanzionatoria, per un ammontare di euro811.550,00, trattandosi, spiega la sentenza, di importo inferiorerispetto a quello dovuto; infine, ha disciplinato le spese del grado;3.

Consob ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, cuiBIM ha resistito con controricorso, nel quale ha articolato ricorsoincidentale, articolato in sei motivi.Consob ha replicato con proprio controricorso.In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie.Considerato che:I. preliminarmente, rileva il Collegio che la Corte si è giàpronunciata, con esito sfavorevole ai manager ricorrenti,sull’impugnazione della delibera Consob n. 20280 del 2018 (vediCass. n. 33668/2024).1.

L’unico motivo di ricorso principale della Consob denunciaviolazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 6comma 8 del d.lgs. n. 72 del 2015 e degli artt. 11 e 12 delle preleggi.La sentenza sarebbe errata laddove applica alla fattispecie inesame l’art. 6 comma 8 del d.lgs. n. 72 del 2015, secondo cui, perquanto qui di rilievo, le modifiche all’art. 195 comma 9 del TUF (che èstato abrogato dall’art. 15 comma 5 del medesimo decreto conefficacia dal 27 giugno 2015) – che prevede che, per il pagamentodelle sanzioni, le società e gli enti a cui appartengono gli autori dellaviolazioni siano responsabili in solido con questi ultimi – si applicanoai giudizi, ivi compreso il presente giudizio, proposti a decorreredall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, salvo poiravvisare, facendo applicazione del principio generale dell’art. 6 terzoNumero registro generale 12371/2020Numero sezionale 2148/2025Numero di raccolta generale 9561/2026Data pubblicazione 14/04/2026comma della legge n. 689 del 1981, la responsabilità in solido di BIMper il pagamento delle sanzioni dovute dagli esponenti aziendali,esclusi i componenti del collegio sindacale.Nell’ottica della Consob, al contrario, l’abrogazione dell’art. 195comma 9 del TUF, che è norma sostanziale, recata dall’art. 6 comma8 del d.lgs. n. 72 del 2015, ha effetto soltanto con riferimento alleviolazioni commesse a partire dal momento dell’emanazione dellenorme secondarie della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e dalla Consob (ossia da marzo2016), ai sensi dell’art. 6 comma 2 del medesimo decreto, ragion percui l’abrogazione della responsabilità solidale della banca nonopererebbe nel caso di specie che attiene a violazioni commesse inepoca anteriore a marzo del 2016;2. il primo motivo di ricorso incidentale di BIM denuncia violazionee falsa applicazione dell’art. 6 comma 3 (e/o 113 c.p.c.) della legge n.689 del 1981.La sentenza sarebbe errata perché, pur ritenendo non applicabilealla banca la responsabilità solidale dell’art. 195 comma 9 del TUF, inquanto norma abrogata, ha fondato la stessa responsabilità solidalesull’art. 6 comma 3 della legge n. 689 del 1981 trascurando che dopoche la riforma del 2015 ha eliminato dal modello sanzionatorio delTUF la responsabilità solidale dell’ente, non vi è alcuno spazio perl’applicazione in via sussidiaria o sostitutiva dell’articolo 6 della leggen. 689 del 1981;3. il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza e/o delprocedimento per violazione dell’art. 113 e/o 112 c.p.c.La sentenza sarebbe errata perché non ha pronunciatosull’opposizione alla sanzione facendo leva sulle norme di diritto,come prescritto dall’art. 113 c.p.c., ma ha operato una diversaqualificazione giuridica sulla base di una norma - l’art. 6 della legge n.Numero registro generale 12371/2020Numero sezionale 2148/2025Numero di raccolta generale 9561/2026Data pubblicazione 14/04/2026689 del 1981 – che nemmeno in astratto viene in gioco in questafattispecie;4. il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza e/o delprocedimento per violazione degli artt. 99 e 112.La sentenza avrebbe violato il principio della domanda (art. 99c.p.c.) o della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112c.p.c.) nella parte in cui non ha disposto la restituzione dell’importo,versato da BIM in relazione alla sanzione a carico dei sindaci (ai quali,per la Corte d’appello, non si applica la responsabilità solidale ex art.6 comma 3 della legge n. 689 del 1981), importo del quale la bancaaveva chiesto (in via subordinata) la restituzione;5. il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza e/o delprocedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c.La sentenza sarebbe viziata da motivazione apparente nella partein cui, senza spiegarne la ragione, ha respinto la domanda direstituzione dell’importo pagato da BIM (euro 811.500,00) in quantoinferiore a quello dovuto per le sole sanzioni a carico dirappresentanti e dipendenti (euro 877.500,00), tenuto conto chel’importo complessivo ingiunto e in parte pagato dalla bancariguardava sia le sanzioni degli amministratori e dipendenti sia quelledei sindaci e che, per questi ultimi, in effetti, non operando lasolidarietà dell’ente, BIM non era tenuta a pagare alcuna sanzione;6. il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza e/o delprocedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c.La sentenza avrebbe violato il principio di non contestazione inquanto, nel verbale del 3 aprile 2019, senza che l’autorità di vigilanzacontestasse la circostanza, la banca aveva allegato di avere versatol’importo di euro 811.500,00, comprensivo della sanzione irrogata aisindaci (fatta eccezione per il sindaco Condemi, dal quale la Consobaveva dato atto di avere ricevuto euro 44.500,00);Numero registro generale 12371/2020Numero sezionale 2148/2025Numero di raccolta generale 9561/2026Data pubblicazione 14/04/20267. il sesto motivo denuncia l’omesso esame del fatto decisivoconsistente nel pagamento, da parte di BIM, delle sanzioni relative aisindaci, pagamento che la ricorrente aveva chiesto che le venisserestituito;8. il primo motivo di ricorso principale è fondato, il che comportal’assorbimento (improprio) dei motivi di ricorso incidentale di BIM;8.1. la sentenza ha accolto il motivo di opposizione con il quale labanca, a fondamento dell’insussistenza della sua responsabilità insolido, per il pagamento delle sanzioni, con gli esponenti aziendaliautori delle violazioni, lamentava l’abrogazione dell’art. 195 comma 9del TUF da parte del d.lgs. n. 72 del 2015.E questo perché, ad avviso della Corte di Torino, sebbene l’art. 6comma 2 del d.lgs. n. 72 del 2015 abbia previsto che le modificheapportate alla parte V del TUF si applichino alle violazioni commessesuccessivamente all’entrata in vigore del decreto, tuttavia lo stessoarticolo, al comma 8, introduce una specifica ed eccezionaleprevisione circa l’entrata in vigore delle modifiche ad alcuni commidell’art. 195 TUF, fra i quali anche il comma 9, disponendo che talimodifiche “si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall’entrata invigore del presente decreto legislativo”, donde l’inapplicabilità, nelpresente giudizio, della responsabilità solidale dell’ente prevista(appunto) dal comma 9 dell’art. 195 del TUF.L’esegesi del dato normativo cui perviene il giudice di merito nonè corretta alla luce dell’orientamento di legittimità (Sez. 2, Ordinanzan. 21397 del 30/07/2024, Rv. 671984 - 01), che il Collegio condividee che intende riproporre, secondo cui, in tema di sanzioniamministrative irrogate dalla Consob, la previsione dellaresponsabilità solidale in capo alla società di cui al previgente art.195, comma 9, è norma sostanziale, la cui abrogazione, ex art. 6,comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, è operativa soltanto in relazioneNumero registro generale 12371/2020Numero sezionale 2148/2025Numero di raccolta generale 9561/2026Data pubblicazione 14/04/2026alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioniadottate dalla Consob e dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia (ossia dopol’08/03/2016);8.2. nello specifico, spiega la Corte (vedi Cass. n. 21397/2024, inmotivazione): (i) l’art. 6, del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72(“Attuazione della direttiva 2013/36/UE […] Modifiche al decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58”), recante “[d]isposizioni transitorie e finaliconcernenti le modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58”, per quanto qui rileva, al comma 2, così dispone: «Le modificheapportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delledisposizioni adottate dalla Consob e dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia secondo lerispettive competenze ai sensi dell’articolo 196-bis del decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [n.d.e.: disposizioni adottatel’08/03/2016].

Alle violazioni commesse prima della data di entrata invigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italiacontinuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigoredel presente decreto legislativo»; (ii) il comma 8 del medesimoarticolo prevede: «Le modifiche all’articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, siapplicano ai giudizi proposti a decorrere dall’entrata in vigore delpresente decreto legislativo […] [n.d.e.: 27/06/2015]»; (iii) l’art. 5(“Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58”), comma 15, del medesimo decreto legislativo (tra l’altro) abrogail comma 9, TUF, che così disponeva: «Le società e gli enti ai qualiappartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido conquesti, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicitàNumero registro generale 12371/2020Numero sezionale 2148/2025Numero di raccolta generale 9561/2026Data pubblicazione 14/04/2026previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitareil diritto di regresso verso i responsabili».Ciò detto, l’interpretazione della disposizione prescelta dalla [OSCURATO:PERSONA] non è persuasiva: l’apparente impasse che deriva dalladifficoltà di coordinare tra loro il comma 2 e il comma 8 dell’articolo 6si risolve dando prevalenza al fatto che la previsione dellaresponsabilità solidale in capo alla società di cui al previgente art.195, comma 9, diversamente dalle disposizioni (commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8) del medesimo articolo, è una norma sostanziale, la cuiabrogazione, in base al chiaro significato letterale del comma 2,dell’art. 6, d.lgs. n. 72 del 2015, è efficace esclusivamente inrelazione alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delledisposizioni adottate dalla Consob e dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, ossia dopol’08/03/2016.La diversa lettura avallata dal giudice di merito che, dando rilievoal comma 8 dell’articolo 6, ritiene che l’abrogazione dellaresponsabilità solidale operi sulla base della data di instaurazione dei“giudizi” – dunque anche in questo giudizio, iniziato nel 2018 –determinerebbe effetti incongrui sul piano logico e sistematico:l’amministrazione, accertato l’illecito (commesso primadell’08/03/2016), era senz’altro obbligata a sanzionare gli esponentiaziendali e la banca (responsabile in solido con gli autori delleviolazioni); tuttavia, ove (come nella specie) il provvedimentoapplicativo della sanzione venga opposto, il giudice dovrebbeaccogliere la domanda in ragione dell’abrogazione della responsabilitàsolidale della banca, il che significherebbe riconoscere che laresponsabilità solidale dell’ente, pur legittimamente contestata dallaConsob, verrebbe meno per una causa incerta ed ipotetica qualel’opposizione giudiziale alla delibera sanzionatoria.Numero registro generale 12371/2020Numero sezionale 2148/2025Numero di raccolta generale 9561/2026Data pubblicazione 14/04/2026Nella fattispecie all’attenzione della Corte, in aderenza al principiodi diritto sopra articolato, trattandosi di violazioni commesse in epocaanteriore all’08/03/2016, la ricorrente risponde in solido con gli autoridegli illeciti (compresi i sindaci) del pagamento delle sanzioni;9. in conclusione, il ricorso principale è accolto, quello incidentaleè assorbito, con rinvio al giudice a quo, anche per la liquidazione dellespese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorsoincidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appellodi Torino, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 9 settembre 2025.La PresidenteMilena Falaschi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ina Luisa MariaScaroni ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- Ricorrente, controricorrente incidentale –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- Controricorrente, ricorrente incidentale –Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1477/2019depositata il 30/08/2019.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella cameradi consiglio del 9 settembre 2025.Rilevato che:Numero registro generale 12371/2020Numero sezionale 2148/2025Numero di raccolta generale 9561/2026Data pubblicazione 14/04/20261. Con ricorso ex articolo 195 comma 4 del TUF, depositato il10/05/2018, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA](“BIM”), propose opposizione avverso la delibera n. 20280 del24/01/2018, adottata dalla Consob ai sensi dell'art. 196 del d.lgs.citato e notificata alla ricorrente, unitamente all’atto di accertamento,il 26 marzo 2018, nella parte in cui ingiungeva a BIM – responsabilein solido ex art. 195 comma 9 del TUF – il pagamento dell’importocomplessivo di euro 1.108.000,00, a titolo di cumulo delle sanzioniapplicate ai suoi esponenti aziendali con il medesimo provvedimento,chiedendone l’annullamento o, in subordine, chiedendo la riduzionedella sanzione applicata.Con il provvedimento impugnato Consob aveva contestato a 29esponenti aziendali di BIM e alla [OSCURATO:PERSONA] (responsabile in solido) leseguenti violazioni:(i) violazione n. 1: art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e artt. 15 e29 del Regolamento congiunto, nonché art. 21, comma 1, lett. a) delTUF e artt. 39, 40, 41 e 42 del Regolamento intermediari in relazioneal servizio di consulenza e alla valutazione diadeguatezza/appropriatezza (periodo di riferimento: 23 gennaio 2012– 31 dicembre 2015);(ii) violazione n. 2: art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e artt. 15 e29 del Regolamento congiunto, nonché art. 21, comma 1, lett. a) delTUF e artt. 48, commi 1, 2, 5 e 6, e 49, commi 1 e 3, delRegolamento intermediari in relazione agli ordini di vendita delleazioni [OSCURATO:PERSONA] (“VB”) (periodo di riferimento: 1° dicembre 2012– 28 aprile 2015);(iii) violazione n. 3: art. 21, comma 1, lett. a) del TUF in tema dimodalità di relazione con la clientela (periodo di riferimento 23gennaio 2012 – 13 novembre 2015).Numero registro generale 12371/2020Numero sezionale 2148/2025Numero di raccolta generale 9561/2026Data pubblicazione 14/04/20262. la Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio della Consob,ha parzialmente accolto e ha rideterminato la sanzione in euro877.500,00, ha respinto la domanda di BIM di restituzionedell’importo corrisposto in eccesso in forza della provvisoriaesecutività della delibera sanzionatoria, per un ammontare di euro811.550,00, trattandosi, spiega la sentenza, di importo inferiorerispetto a quello dovuto; infine, ha disciplinato le spese del grado;3. Consob ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, cuiBIM ha resistito con controricorso, nel quale ha articolato ricorsoincidentale, articolato in sei motivi.Consob ha replicato con proprio controricorso.In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie.Considerato che:I. preliminarmente, rileva il Collegio che la Corte si è giàpronunciata, con esito sfavorevole ai manager ricorrenti,sull’impugnazione della delibera Consob n. 20280 del 2018 (vediCass. n. 33668/2024).1. L’unico motivo di ricorso principale della Consob denunciaviolazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 6comma 8 del d.lgs. n. 72 del 2015 e degli artt. 11 e 12 delle preleggi.La sentenza sarebbe errata laddove applica alla fattispecie inesame l’art. 6 comma 8 del d.lgs. n. 72 del 2015, secondo cui, perquanto qui di rilievo, le modifiche all’art. 195 comma 9 del TUF (che èstato abrogato dall’art. 15 comma 5 del medesimo decreto conefficacia dal 27 giugno 2015) – che prevede che, per il pagamentodelle sanzioni, le società e gli enti a cui appartengono gli autori dellaviolazioni siano responsabili in solido con questi ultimi – si applicanoai giudizi, ivi compreso il presente giudizio, proposti a decorreredall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, salvo poiravvisare, facendo applicazione del principio generale dell’art. 6 terzoNumero registro generale 12371/2020Numero sezionale 2148/2025Numero di raccolta generale 9561/2026Data pubblicazione 14/04/2026comma della legge n. 689 del 1981, la responsabilità in solido di BIMper il pagamento delle sanzioni dovute dagli esponenti aziendali,esclusi i componenti del collegio sindacale.Nell’ottica della Consob, al contrario, l’abrogazione dell’art. 195comma 9 del TUF, che è norma sostanziale, recata dall’art. 6 comma8 del d.lgs. n. 72 del 2015, ha effetto soltanto con riferimento alleviolazioni commesse a partire dal momento dell’emanazione dellenorme secondarie della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e dalla Consob (ossia da marzo2016), ai sensi dell’art. 6 comma 2 del medesimo decreto, ragion percui l’abrogazione della responsabilità solidale della banca nonopererebbe nel caso di specie che attiene a violazioni commesse inepoca anteriore a marzo del 2016;2. il primo motivo di ricorso incidentale di BIM denuncia violazionee falsa applicazione dell’art. 6 comma 3 (e/o 113 c.p.c.) della legge n.689 del 1981.La sentenza sarebbe errata perché, pur ritenendo non applicabilealla banca la responsabilità solidale dell’art. 195 comma 9 del TUF, inquanto norma abrogata, ha fondato la stessa responsabilità solidalesull’art. 6 comma 3 della legge n. 689 del 1981 trascurando che dopoche la riforma del 2015 ha eliminato dal modello sanzionatorio delTUF la responsabilità solidale dell’ente, non vi è alcuno spazio perl’applicazione in via sussidiaria o sostitutiva dell’articolo 6 della leggen. 689 del 1981;3. il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza e/o delprocedimento per violazione dell’art. 113 e/o 112 c.p.c.La sentenza sarebbe errata perché non ha pronunciatosull’opposizione alla sanzione facendo leva sulle norme di diritto,come prescritto dall’art. 113 c.p.c., ma ha operato una diversaqualificazione giuridica sulla base di una norma - l’art. 6 della legge n.Numero registro generale 12371/2020Numero sezionale 2148/2025Numero di raccolta generale 9561/2026Data pubblicazione 14/04/2026689 del 1981 – che nemmeno in astratto viene in gioco in questafattispecie;4. il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza e/o delprocedimento per violazione degli artt. 99 e 112.La sentenza avrebbe violato il principio della domanda (art. 99c.p.c.) o della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112c.p.c.) nella parte in cui non ha disposto la restituzione dell’importo,versato da BIM in relazione alla sanzione a carico dei sindaci (ai quali,per la Corte d’appello, non si applica la responsabilità solidale ex art.6 comma 3 della legge n. 689 del 1981), importo del quale la bancaaveva chiesto (in via subordinata) la restituzione;5. il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza e/o delprocedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c.La sentenza sarebbe viziata da motivazione apparente nella partein cui, senza spiegarne la ragione, ha respinto la domanda direstituzione dell’importo pagato da BIM (euro 811.500,00) in quantoinferiore a quello dovuto per le sole sanzioni a carico dirappresentanti e dipendenti (euro 877.500,00), tenuto conto chel’importo complessivo ingiunto e in parte pagato dalla bancariguardava sia le sanzioni degli amministratori e dipendenti sia quelledei sindaci e che, per questi ultimi, in effetti, non operando lasolidarietà dell’ente, BIM non era tenuta a pagare alcuna sanzione;6. il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza e/o delprocedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c.La sentenza avrebbe violato il principio di non contestazione inquanto, nel verbale del 3 aprile 2019, senza che l’autorità di vigilanzacontestasse la circostanza, la banca aveva allegato di avere versatol’importo di euro 811.500,00, comprensivo della sanzione irrogata aisindaci (fatta eccezione per il sindaco Condemi, dal quale la Consobaveva dato atto di avere ricevuto euro 44.500,00);Numero registro generale 12371/2020Numero sezionale 2148/2025Numero di raccolta generale 9561/2026Data pubblicazione 14/04/20267. il sesto motivo denuncia l’omesso esame del fatto decisivoconsistente nel pagamento, da parte di BIM, delle sanzioni relative aisindaci, pagamento che la ricorrente aveva chiesto che le venisserestituito;8. il primo motivo di ricorso principale è fondato, il che comportal’assorbimento (improprio) dei motivi di ricorso incidentale di BIM;8.1. la sentenza ha accolto il motivo di opposizione con il quale labanca, a fondamento dell’insussistenza della sua responsabilità insolido, per il pagamento delle sanzioni, con gli esponenti aziendaliautori delle violazioni, lamentava l’abrogazione dell’art. 195 comma 9del TUF da parte del d.lgs. n. 72 del 2015.E questo perché, ad avviso della Corte di Torino, sebbene l’art. 6comma 2 del d.lgs. n. 72 del 2015 abbia previsto che le modificheapportate alla parte V del TUF si applichino alle violazioni commessesuccessivamente all’entrata in vigore del decreto, tuttavia lo stessoarticolo, al comma 8, introduce una specifica ed eccezionaleprevisione circa l’entrata in vigore delle modifiche ad alcuni commidell’art. 195 TUF, fra i quali anche il comma 9, disponendo che talimodifiche “si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall’entrata invigore del presente decreto legislativo”, donde l’inapplicabilità, nelpresente giudizio, della responsabilità solidale dell’ente prevista(appunto) dal comma 9 dell’art. 195 del TUF.L’esegesi del dato normativo cui perviene il giudice di merito nonè corretta alla luce dell’orientamento di legittimità (Sez. 2, Ordinanzan. 21397 del 30/07/2024, Rv. 671984 - 01), che il Collegio condividee che intende riproporre, secondo cui, in tema di sanzioniamministrative irrogate dalla Consob, la previsione dellaresponsabilità solidale in capo alla società di cui al previgente art.195, comma 9, è norma sostanziale, la cui abrogazione, ex art. 6,comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, è operativa soltanto in relazioneNumero registro generale 12371/2020Numero sezionale 2148/2025Numero di raccolta generale 9561/2026Data pubblicazione 14/04/2026alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioniadottate dalla Consob e dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia (ossia dopol’08/03/2016);8.2. nello specifico, spiega la Corte (vedi Cass. n. 21397/2024, inmotivazione): (i) l’art. 6, del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72(“Attuazione della direttiva 2013/36/UE […] Modifiche al decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58”), recante “[d]isposizioni transitorie e finaliconcernenti le modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58”, per quanto qui rileva, al comma 2, così dispone: «Le modificheapportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delledisposizioni adottate dalla Consob e dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia secondo lerispettive competenze ai sensi dell’articolo 196-bis del decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [n.d.e.: disposizioni adottatel’08/03/2016]. Alle violazioni commesse prima della data di entrata invigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italiacontinuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigoredel presente decreto legislativo»; (ii) il comma 8 del medesimoarticolo prevede: «Le modifiche all’articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, siapplicano ai giudizi proposti a decorrere dall’entrata in vigore delpresente decreto legislativo […] [n.d.e.: 27/06/2015]»; (iii) l’art. 5(“Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58”), comma 15, del medesimo decreto legislativo (tra l’altro) abrogail comma 9, TUF, che così disponeva: «Le società e gli enti ai qualiappartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido conquesti, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicitàNumero registro generale 12371/2020Numero sezionale 2148/2025Numero di raccolta generale 9561/2026Data pubblicazione 14/04/2026previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitareil diritto di regresso verso i responsabili».Ciò detto, l’interpretazione della disposizione prescelta dalla [OSCURATO:PERSONA] non è persuasiva: l’apparente impasse che deriva dalladifficoltà di coordinare tra loro il comma 2 e il comma 8 dell’articolo 6si risolve dando prevalenza al fatto che la previsione dellaresponsabilità solidale in capo alla società di cui al previgente art.195, comma 9, diversamente dalle disposizioni (commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8) del medesimo articolo, è una norma sostanziale, la cuiabrogazione, in base al chiaro significato letterale del comma 2,dell’art. 6, d.lgs. n. 72 del 2015, è efficace esclusivamente inrelazione alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delledisposizioni adottate dalla Consob e dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, ossia dopol’08/03/2016.La diversa lettura avallata dal giudice di merito che, dando rilievoal comma 8 dell’articolo 6, ritiene che l’abrogazione dellaresponsabilità solidale operi sulla base della data di instaurazione dei“giudizi” – dunque anche in questo giudizio, iniziato nel 2018 –determinerebbe effetti incongrui sul piano logico e sistematico:l’amministrazione, accertato l’illecito (commesso primadell’08/03/2016), era senz’altro obbligata a sanzionare gli esponentiaziendali e la banca (responsabile in solido con gli autori delleviolazioni); tuttavia, ove (come nella specie) il provvedimentoapplicativo della sanzione venga opposto, il giudice dovrebbeaccogliere la domanda in ragione dell’abrogazione della responsabilitàsolidale della banca, il che significherebbe riconoscere che laresponsabilità solidale dell’ente, pur legittimamente contestata dallaConsob, verrebbe meno per una causa incerta ed ipotetica qualel’opposizione giudiziale alla delibera sanzionatoria.Numero registro generale 12371/2020Numero sezionale 2148/2025Numero di raccolta generale 9561/2026Data pubblicazione 14/04/2026Nella fattispecie all’attenzione della Corte, in aderenza al principiodi diritto sopra articolato, trattandosi di violazioni commesse in epocaanteriore all’08/03/2016, la ricorrente risponde in solido con gli autoridegli illeciti (compresi i sindaci) del pagamento delle sanzioni;9. in conclusione, il ricorso principale è accolto, quello incidentaleè assorbito, con rinvio al giudice a quo, anche per la liquidazione dellespese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorsoincidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appellodi Torino, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 9 settembre 2025.La PresidenteMilena Falaschi
Sentenza Cassazione n. 09561/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris