CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2025
Cassazione n. 20395/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.198/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l.r.p.t., consolidata, e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., consolidante, rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliate in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 32; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.,domiciliata i n ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende ope legis ; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 4402/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ordinanza rinnovazione notifica controricorso udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2025dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In controversia relativa a diversi rilievi a fini Ires dell’anno di imposta 2014, la CTP di Avellino, per quanto in questa sede rileva, rigettava il ricorso delle società in intestazione con riguardo al recupero del credito sorto nel 2013 e rinunciato nel 2015, ritenuto non di competenza del 2014; accoglieva il ricorso in relazione ad alcuni costi afferenti a consumi del 2013 registrati nel 2014. La CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello delle società e dichiarava inammissibile l’appello incidentale dell’ufficio, evidenziando che esso era stato proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e senza che l’interesse fosse insorto dai motivi di appello principale. 2. Contro tale decisione le società hanno proposto ricorso in base ad un motivo. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso , formulando anchericorso incidentale affidato a due motivi. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 4 luglio 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo le ricorrenti principali si dolgono (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 109, commi 1 e 2, 101, comma 4, t.u.i.r., e dell’art. 2423-bis, primo comma, n. 4 c.c., in riferimento al rilievo n. 2 dell’accertamento. Le società, premesso che la rinuncia al credito era avvenuta in data 3/03/2015 e il bilancio del 2014 era stato approvato il 26/03/2015, deducono che, trattandosi di (una transazione non finanziaria e quindi) una sopravvenienza passiva e non di perdita su crediti, non ha rilevanza ai fini della competenza il momento in cui ricorrano gli elementi certi e precisi ai fini della deducibilità ma unicamente il dato di bilancio, prevedendo l’art. 2423-bis c.c. che nella redazione del bilancio si debbatener conto delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciute dopo la chiusura di questo. La CTR avrebbe quindi sovrapposto la disciplina della perdita su crediti a quella della sopravvenienza passiva. 1.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale la difesa erariale denuncia (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992, prospettando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la CTR ha riten uto inammissibile l’appello incidentale erariale volto a censurare la decisione di primo grado su un capo diverso da quello oggetto dell’appello principale. 1.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la difesa erariale si duole (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 , c.p.c.) della violazionee falsa applicazione dell’art. 109 t.u.i.r., degli ar t t. 5 e 11 d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 75 t.u.i.r., per il principio di competenza temporale, con specifico riferimento al rilievo n. 1 dell’accertamento. 2. Va preliminarmente evidenziato che il ricorso incidentale dell’Agenziaè stato notificato alle società a mezzo PEC agli indirizzi de i procuratori domiciliatari nel giudizio di appello, anziché alle ricorrent i nel domicilio eletto presso inuovi difensor i nel ricorso per cassazione . Osserva questa Corte che tale notificazione è nulla e non inesistente (analogamente Cass. n. 33348/2024; Cass. n. 9704/2025); pertanto, si rende necessario procedere, nella presente sede, ad ordinare la rinnovazione della notificazione in parola, afferente al ricorso incidentale. Viene in rilievo, infatti, un principio generale dell'ordinamento, riferibile ad ogni atto che introduce il rapporto processuale o lo ricostituisce in una nuova fase giudiziale. Tale principio, pur in difetto di una norma che espressamente lo contempli o lo richiami per il procedimento di legittimità, deve ritenersi applicabile anche con riguardo al caso della nullità della notificazionedel ricorso, principale o incidentale, per cassazione, «in quanto non contrastante con l'impulso d'ufficio che caratterizza tale giudizio di legittimità, sempreché detto vizio non risulti già sanato per avere l'atto ugualmente raggiunto il suo scopo alla stregua dell'attività difensiva svolta dalla controparte»(così testualmente e condivisibilmente già Cass., Sez. U, n. 280/1984 nonché, ancor prima, Cass. n. 4118/1981), sanatoria nel caso di specie non realizzatasi in atti. La causa vapertanto rinviata a nuovo ruolo, ordinando all’Agenzia delle Entrate di rinnovare la notificazione alle ricorrenti principali (presso il domicilio eletto con la costituzione nel giudizio di cassazione) del ricorso proposto in via incidentale, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q.M ordina la rinnovazione della notifica del ricorso incidentale alle ricorrenti principali nell’esatto domicilio entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione d