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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24084/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi uditi i difensori: L'avv.

D'ORZI, che insiste nell'accoglimento del ricorso; L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che, in parziale riforma della decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Firenze in data 19.12.2016, ha rideterminato la sola durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, I.fall. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amato, ritenendo equa la loro commisurazione alla pena principale, confermata nei loro confronti, rispettivamente nella misura di quattro anni e di quattro anni e sei mesi di reclusione, in relazione alla loro condanna per plurime condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, avuto riguardo al fallimento delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi Mapis s.r.I.), dichiarato il 4.8.2010, e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarato il 11.11.2009, delle quali gli imputati erano stati amministratori di fatto.

Altri coimputati, coinvolti nella gestione formale delle società, sono stati assolti.

I reati sono stati contestati in concorso tra ciascuno di loro e [OSCURATO:PERSONA], vero ideatore di un meccanismo delittuoso complesso volto a raggirare imprenditori in difficoltà economica, proponendo un finto "risanamento" delle loro società, mediante la creazione di "bad connpanies" e "good companies", intestate a prestanomi collegati a [OSCURATO:PERSONA], sulle quali far transitare, rispettivamente, le passività e le attività dell'azienda prossima alla decozione.

In cambio del suo (illecito) ausilio, [OSCURATO:PERSONA] pattuiva un ricavato del 15% del valore delle passività, pagato, dall'imprenditore "connivente- raggirato", attraverso cambiali nell'errata convinzione di liberarsi dei debiti e far rivitalizzare le proprie risorse economiche nella "good company" di nuova creazione.

In realtà il meccanismo delittuoso, non sfociato in condanne per truffa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a causa di mancate o tardive querele (una condotta era stata contestata al capo B, in relazione al quale si è dichiarato non doversi procedere per tardività della querela), si chiudeva con gli incassi del compenso da parte dell'ideatore, che poi si dileguava, lasciando le imprese al proprio destino.

2. Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, con due distinte impugnazioni.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv.

D'Orzi, si compone di quattro distinte ragioni di censura.

3.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale in relazione alla mancata rinnovazione della prova in dibattimento, nonostante la specifica richiesta, formulata dalla difesa dell'imputato con motivi aggiunti del 16.6.2021, attraverso i quali si è rappresentato l'elemento nuovo e determinante delle dichiarazioni confessorie scritte rese dal complice [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in diverso processo dinanzi al GUP di Padova in corso nei suoi confronti, nelle quali egli ha ammesso di essere il creatore unico del sistema illecito, di cui il ricorrente è rimasto vittima piuttosto che esserne coinvolto come concorrente nel reato.

Si lamenta, altresì, la mancata acquisizione della sentenza n. 590 del 2018, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal GUP di Padova dopo la pronuncia di primo grado nel presente procedimento, nonchè dell'interrogatorio dello stesso [OSCURATO:PERSONA] presso la Procura di Padova il 30.6.2011.

Gli atti suddetti sono stati, peraltro, acquisiti in altro procedimento connesso che è in corso a carico dell'imputato presso il Tribunale di Firenze.

Sono inconferenti e illogiche le motivazioni utilizzate dal provvedimento impugnato per respingere la richiesta di rinnovazione istruttoria, non rilevando la circostanza che l'esame di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere richiesto autonomamente nel processo, né che la sentenza di cui si richiede l'acquisizione non sia passata in giudicato, potendo in tal caso quest'ultima essere comunque acquisita e valutata soltanto come documento.

3.2. La seconda ragione argomentativa della difesa evidenzia ancor più il medesimo difetto di motivazione del provvedimento impugnato, quanto al rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria già sintetizzata, soprattutto facendo riferimento al contenuto della dichiarazione confessoria di [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], che - a giudizio della difesa - sarebbe decisivo per l'assoluzione del ricorrente, il quale si è sempre professato innocente nel corso del processo.

3.3. Una terza ragione di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva in capo al ricorrente: l'assoggettamento al "sistema [OSCURATO:PERSONA]" esclude che possa configurarsi per Petrullo il dolo dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale contestatigli.

Tutte le operazioni di creazione delle "bad companies" e "good companies" sono avvenute sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA], che si è servito di altri soggetti a lui collegati come amministratori solo fittizi delle nuove società ed ha preso tutte le decisioni aziendali necessarie.

Il ricorrente si richiama all'orientamento di Sez. 5, n. 47502 del 24/9/2012, Corvetta, Rv. 253493 per sostenere che, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo.

Nel caso di specie, non vi è collegamento causale tra la condotta del ricorrente ed il fallimento, tenuto conto del fatto che, al momento in cui [OSCURATO:PERSONA] subentra nella [OSCURATO:PERSONA] ed inizia a gestirla la società si trova in uno stato economico regolare, quanto a pagamenti, magazzino e contabilità.

3.4. Un ultimo motivo di ricorso dubita delle ragioni della sentenza d'appello, valutate come carenti ed illogiche oltre che in violazione di legge, relativamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti generiche, concesse solo in equivalenza con la circostanza negativa della pluralità di condotte di bancarotta e non ritenute prevalenti.Non si sarebbe, così, assolto debitamente il compito di calibrare la pena al disvalore concreto della condotta del ricorrente, sottovalutando la sua estrema lealtà processuale (le sue dichiarazioni hanno dato lo spunto iniziale alle indagini).

4. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA]Amato, tramite il difensore di fiducia, portando all'attenzione del Collegio quattro motivi di censura.

4.1. Il primo argomento difensivo attiene al vizio di mancanza della motivazione, che non ha risposto ai motivi d'appello incentrati sull'inesistenza di un accordo criminoso tra il ricorrente e l'amministratore subentrato nella società da lui precedentemente amministrata di fatto, la [OSCURATO:SOCIETA]. (vale a dire il coimputato, non ricorrente, Gabbrielli), accordo funzionale alla commissione del reato di bancarotta distrattiva.

4.2. La seconda denuncia del ricorrente evidenzia mancanza totale della motivazione quanto all'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale ritenuta sussistente nei suoi confronti, in relazione alla fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: la Corte d'Appello non ha colmato l'analoga lacuna già presente nella sentenza di primo grado, nonostante lo specifico motivo d'impugnazione proposto.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge processuale in relazione alla mancata assunzione di prova decisiva ed alla mancata rinnovazione della prova in dibattimento, nonostante la specifica richiesta, formulata dalla difesa dell'imputato con motivi aggiunti del 21.6.2021, attraverso i quali si è rappresentato l'elemento nuovo e determinante delle dichiarazioni confessorie scritte rese dal complice [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in diverso processo dinanzi al GUP di Padova, in corso nei suoi confronti, nelle quali egli ha ammesso di essere il creatore unico del sistema illecito, di cui il ricorrente è rimasto vittima piuttosto che esserne coinvolto come concorrente nel reato.

Si lamenta, altresì, la mancata acquisizione della sentenza n. 590 del 2018 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal GUP di Padova dopo la pronuncia di primo grado nel presente procedimento e degli interrogatori dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagini preliminari.

Sono inconferenti e illogiche le motivazioni utilizzate dal provvedimento impugnato per respingere la richiesta di rinnovazione istruttoria, non rilevando la circostanza che l'esame di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere richiesto autonomamente nel processo: la Corte territoriale avrebbe dovuto e potuto procedere d'ufficio a rinnovare l'istruttoria assolutamente necessaria.

4.4. Infine, l'ultimo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione alla dosimetria sanzionatoria, della cui eccessiva quantificazione già si era dubitato con l'atto di appello, in ragione del consistente distacco dal minimo edittale e tenuto conto della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento connesso in corso nei suoi confronti (quattro anni e sei mesi di reclusione per le ipotesi di associazione per delinquere e avuto riguardo a circa 50 condotte di bancarotta fraudolenta, compresa quella relativa alla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono parzialmente fondati, quanto al motivo preliminare, di ordine processuale, addotto da entrambi i ricorrenti, con assorbimento consequenziale delle altre, diverse ragioni di censura.

2. I ricorrenti, entrambi, deducono nelle loro impugnazioni un motivo - analogo nella struttura essenziale - che, a giudizio del Collegio, per essere preliminare a qualsiasi valutazione afferente il perfezionamento della prova, poiché riferito proprio alla sua corretta formazione e, dunque, alla violazione delle regole che ne sovrintendono l'assunzione, determina un deficit cognitivo che si riverbera nella valutazione degli elementi pur già presenti nel tessuto ricostruttivo strutturato dai giudici di merito e, in particolare, dalla sentenza d'appello oggi in scrutinio.

Invero, si invoca la mancata assunzione di prove decisive e la mancata rinnovazione della prova in dibattimento, nonostante le specifiche richieste in tal senso, formulate dalla difesa degli imputati, anche con motivi aggiunti all'atto di appello.

Si è rappresentato un elemento nuovo e determinante costituito dalle dichiarazioni confessorie scritte rese dal complice nel reato, [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in diverso processo dinanzi al GUP di Padova, processo in corso nei suoi confronti; in tali dichiarazioni egli avrebbe ammesso di essere il creatore unico del sistema illecito, con ciò aprendo ad un esito diverso da quello su cui si è calibrata la sentenza d'appello: i ricorrenti sarebbero, cioè, delle vere e proprie vittime, piuttosto che essere coinvolti nelle imputazioni come concorrenti nel reato.

Anche la sentenza n. 590 del 2018, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal GUP di Padova dopo la pronuncia di primo grado nel presente procedimento e degli interrogatori dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagini preliminari, costituisce, secondo la prospettazione difensiva, un possibile, nuovo tema valutativo, che non è possibile bypassare.

2.1. I ricorrenti, a giudizio del Collegio, adducono ragioni meritevoli di considerazione.

Le motivazioni utilizzate dal provvedimento impugnato per respingere la richiesta di rinnovazione istruttoria non sono corrispondenti ai canoni interpretativi che avrebbero dovuto essere seguiti in una simile fattispecie processuale.

In particolare, sostenere che l'esame di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere richiesto autonomamente nel processo dalla difesa, sicchè, non avendolo ritenuto necessario, esso era in qualche modo precluso, a prescindere da nuove possibilità emerse nel corso del processo in relazione ai suoi possibili contenuti, non corrisponde ad una corretta lettura della disciplina processuale: la Corte territoriale avrebbe dovuto e potuto procedere d'ufficio a rinnovare l'istruttoria se l'avesse ritenuta assolutamente necessaria.Dunque, è sul piano di una tale valutazione che avrebbe dovuto essere modulata la risposta della Corte d'Appello alle ragioni difensive, senza possibilità di trincerarsi dietro ragioni di facciata, che non superano le facoltà determinanti riservate al giudice d'appello dall'art. 603 cod. proc. pen., proprio per consentire una prospettiva di prova più completa, in ossequio sia alle ragioni del giusto processo, sia, in ultima istanza, al principio fondamentale di non colpevolezza.

Con una lungimirante prospettiva, già una pronuncia di questa Corte ha ritenuto che debba essere considerata affetta da violazione di legge la sentenza di appello, che, a fronte della richiesta dell'imputato di rinnovazione istruttoria, si limiti a rilevare una decadenza di parte dalla prova, senza dare adeguata motivazione del mancato esercizio ad opera del giudice dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che - in deroga al principio dispositivo, desumibile dall'art. 190 cod. proc. pen. - il giudice ha il dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione (Sez. 2, n. 37136 del 2/10/2020, Catalano, Rv. 282360, in una fattispecie di riforma in appello della sentenza di assoluzione di primo grado e dichiarata decadenza dalla prova testimoniale). [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire tale principio, che, come si è già sottolineato, risponde con pienezza alle esigenze di un processo costituzionalmente orientato.

Del resto, già le Sezioni Unite, in passato, hanno avvertito sui rischi connessi alla considerazione del principio dispositivo in maniera eccessivamente dilatata.

Sez.

U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907 e, ancor prima, Sez.

U, n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191606 hanno chiarito come, invece, l'opzione normativa in favore del principio dispositivo desumibile dall'art. 190, comma 1, cod. proc. pen. non sia incondizionata e, nel giudizio di appello, subisca la deroga prevista dall'art. 603, comma 3, cod. proc.pen., rispetto alla quale è necessaria una motivazione specifica la cui omissione, censurabile in sede di legittimità, determina la nullità della sentenza per violazione di legge.

Il principio di integrazione della prova in appello, derivante da tale ultima disposizione, invero, segna per il giudice un corrispondente dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato ovvero l'immotivato rigetto delle ragioni rappresentate da questi rispetto alla completezza o meno dell'istruttoria dibattimentale che determinerà, eventualmente una sentenza di condanna.

Per questo, il mancato esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una motivazione specifica la cui omissione, censurabile in sede di legittimità, determina la nullità della sentenza per violazione di legge.

2.2. Nel caso di specie, le motivazioni addotte per rigettare una prova che, invece, alla luce delle circostanze del caso concreto, può avere margini di manifesta utilità, scontano un'evidente insufficienza, che si traduce in una grave carenza motivazionale, tale da trasmodare in violazione di legge.

Il giudice d'appello, da un lato, ha utilizzato l'argomento formale, già ritenuto incoerente dal Collegio (cfr. par. 2.1.) rispetto ad una lettura costituzionalmente orientata del sistema processuale, della "quasi" decadenza dalla prova costituita dall'esame del coimputato in altro procedimento, solo perché non richiesta sin dall'inizio (senza tener conto delle molteplici variabili connesse a valutazioni che attengano a coimputati nel medesimo procedimento, in posizione così distanti come quelle verificatesi nella fattispecie in esame); dall'altro, ha erroneamente ritenuto che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], poiché pronunciate in altro procedimento, non fossero tout court acquisibili.

Ed invece, per espressa statuizione del comma quarto dell'art. 238 cod. proc. pen., i verbali di dichiarazioni (al di fuori delle situazioni direttamente disciplinate ai commi precedenti) possono sempre essere utilizzati nei confronti dell'imputato che vi consenta.

Infine, anche l'argomento di rigetto utilizzato dal provvedimento impugnato per respingere la richiesta di acquisizione della sentenza citata dal ricorrente D'Amato è privo di pregio, là dove si calibra sulla non documentata irrevocabilità.

La sentenza pronunciata in altro procedimento penale, ma non ancora irrevocabile, è da considerarsi, infatti, quale documento e può essere utilizzata, benchè solo come prova dei fatti documentali da essa rappresentati e non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in essa contenute; tuttavia, non è precluso al giudice, che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art.192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 41405 del 16/5/2019, Rossi, Rv. 277136).

Si tratta di un orientamento consolidato, cui la Corte d'Appello mostra di non aver prestato alcuna considerazione, in tal modo determinando un ulteriore vizio di violazione di legge.

2.3. Tutti gli altri motivi di ricorso dedotti da ognuno dei due ricorrenti rimangono assorbiti dall'accoglimento delle ragioni processuali evidenziate, che costituiscono ragioni preliminari di verifica, sulla base delle quali potrebbe eventualmente cambiare la piattaforma istruttoria e, di conseguenza, qualsiasi determinazione sia in ordine alla responsabilità degli imputati, sia ovviamente in relazione al trattamento sanzionatorio.

3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze, che provvederà a nuovo esame, adeguandosi ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi uditi i difensori: L'avv. D'ORZI, che insiste nell'accoglimento del ricorso; L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che, in parziale riforma della decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Firenze in data 19.12.2016, ha rideterminato la sola durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, I.fall. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amato, ritenendo equa la loro commisurazione alla pena principale, confermata nei loro confronti, rispettivamente nella misura di quattro anni e di quattro anni e sei mesi di reclusione, in relazione alla loro condanna per plurime condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, avuto riguardo al fallimento delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi Mapis s.r.I.), dichiarato il 4.8.2010, e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarato il 11.11.2009, delle quali gli imputati erano stati amministratori di fatto. Altri coimputati, coinvolti nella gestione formale delle società, sono stati assolti. I reati sono stati contestati in concorso tra ciascuno di loro e [OSCURATO:PERSONA], vero ideatore di un meccanismo delittuoso complesso volto a raggirare imprenditori in difficoltà economica, proponendo un finto "risanamento" delle loro società, mediante la creazione di "bad connpanies" e "good companies", intestate a prestanomi collegati a [OSCURATO:PERSONA], sulle quali far transitare, rispettivamente, le passività e le attività dell'azienda prossima alla decozione. In cambio del suo (illecito) ausilio, [OSCURATO:PERSONA] pattuiva un ricavato del 15% del valore delle passività, pagato, dall'imprenditore "connivente- raggirato", attraverso cambiali nell'errata convinzione di liberarsi dei debiti e far rivitalizzare le proprie risorse economiche nella "good company" di nuova creazione. In realtà il meccanismo delittuoso, non sfociato in condanne per truffa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a causa di mancate o tardive querele (una condotta era stata contestata al capo B, in relazione al quale si è dichiarato non doversi procedere per tardività della querela), si chiudeva con gli incassi del compenso da parte dell'ideatore, che poi si dileguava, lasciando le imprese al proprio destino. 2. Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, con due distinte impugnazioni. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv. D'Orzi, si compone di quattro distinte ragioni di censura. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale in relazione alla mancata rinnovazione della prova in dibattimento, nonostante la specifica richiesta, formulata dalla difesa dell'imputato con motivi aggiunti del 16.6.2021, attraverso i quali si è rappresentato l'elemento nuovo e determinante delle dichiarazioni confessorie scritte rese dal complice [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in diverso processo dinanzi al GUP di Padova in corso nei suoi confronti, nelle quali egli ha ammesso di essere il creatore unico del sistema illecito, di cui il ricorrente è rimasto vittima piuttosto che esserne coinvolto come concorrente nel reato. Si lamenta, altresì, la mancata acquisizione della sentenza n. 590 del 2018, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal GUP di Padova dopo la pronuncia di primo grado nel presente procedimento, nonchè dell'interrogatorio dello stesso [OSCURATO:PERSONA] presso la Procura di Padova il 30.6.2011. Gli atti suddetti sono stati, peraltro, acquisiti in altro procedimento connesso che è in corso a carico dell'imputato presso il Tribunale di Firenze. Sono inconferenti e illogiche le motivazioni utilizzate dal provvedimento impugnato per respingere la richiesta di rinnovazione istruttoria, non rilevando la circostanza che l'esame di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere richiesto autonomamente nel processo, né che la sentenza di cui si richiede l'acquisizione non sia passata in giudicato, potendo in tal caso quest'ultima essere comunque acquisita e valutata soltanto come documento. 3.2. La seconda ragione argomentativa della difesa evidenzia ancor più il medesimo difetto di motivazione del provvedimento impugnato, quanto al rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria già sintetizzata, soprattutto facendo riferimento al contenuto della dichiarazione confessoria di [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], che - a giudizio della difesa - sarebbe decisivo per l'assoluzione del ricorrente, il quale si è sempre professato innocente nel corso del processo. 3.3. Una terza ragione di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva in capo al ricorrente: l'assoggettamento al "sistema [OSCURATO:PERSONA]" esclude che possa configurarsi per Petrullo il dolo dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale contestatigli. Tutte le operazioni di creazione delle "bad companies" e "good companies" sono avvenute sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA], che si è servito di altri soggetti a lui collegati come amministratori solo fittizi delle nuove società ed ha preso tutte le decisioni aziendali necessarie. Il ricorrente si richiama all'orientamento di Sez. 5, n. 47502 del 24/9/2012, Corvetta, Rv. 253493 per sostenere che, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo. Nel caso di specie, non vi è collegamento causale tra la condotta del ricorrente ed il fallimento, tenuto conto del fatto che, al momento in cui [OSCURATO:PERSONA] subentra nella [OSCURATO:PERSONA] ed inizia a gestirla la società si trova in uno stato economico regolare, quanto a pagamenti, magazzino e contabilità. 3.4. Un ultimo motivo di ricorso dubita delle ragioni della sentenza d'appello, valutate come carenti ed illogiche oltre che in violazione di legge, relativamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti generiche, concesse solo in equivalenza con la circostanza negativa della pluralità di condotte di bancarotta e non ritenute prevalenti.Non si sarebbe, così, assolto debitamente il compito di calibrare la pena al disvalore concreto della condotta del ricorrente, sottovalutando la sua estrema lealtà processuale (le sue dichiarazioni hanno dato lo spunto iniziale alle indagini). 4. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA]Amato, tramite il difensore di fiducia, portando all'attenzione del Collegio quattro motivi di censura. 4.1. Il primo argomento difensivo attiene al vizio di mancanza della motivazione, che non ha risposto ai motivi d'appello incentrati sull'inesistenza di un accordo criminoso tra il ricorrente e l'amministratore subentrato nella società da lui precedentemente amministrata di fatto, la [OSCURATO:SOCIETA]. (vale a dire il coimputato, non ricorrente, Gabbrielli), accordo funzionale alla commissione del reato di bancarotta distrattiva. 4.2. La seconda denuncia del ricorrente evidenzia mancanza totale della motivazione quanto all'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale ritenuta sussistente nei suoi confronti, in relazione alla fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: la Corte d'Appello non ha colmato l'analoga lacuna già presente nella sentenza di primo grado, nonostante lo specifico motivo d'impugnazione proposto. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge processuale in relazione alla mancata assunzione di prova decisiva ed alla mancata rinnovazione della prova in dibattimento, nonostante la specifica richiesta, formulata dalla difesa dell'imputato con motivi aggiunti del 21.6.2021, attraverso i quali si è rappresentato l'elemento nuovo e determinante delle dichiarazioni confessorie scritte rese dal complice [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in diverso processo dinanzi al GUP di Padova, in corso nei suoi confronti, nelle quali egli ha ammesso di essere il creatore unico del sistema illecito, di cui il ricorrente è rimasto vittima piuttosto che esserne coinvolto come concorrente nel reato. Si lamenta, altresì, la mancata acquisizione della sentenza n. 590 del 2018 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal GUP di Padova dopo la pronuncia di primo grado nel presente procedimento e degli interrogatori dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagini preliminari. Sono inconferenti e illogiche le motivazioni utilizzate dal provvedimento impugnato per respingere la richiesta di rinnovazione istruttoria, non rilevando la circostanza che l'esame di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere richiesto autonomamente nel processo: la Corte territoriale avrebbe dovuto e potuto procedere d'ufficio a rinnovare l'istruttoria assolutamente necessaria. 4.4. Infine, l'ultimo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione alla dosimetria sanzionatoria, della cui eccessiva quantificazione già si era dubitato con l'atto di appello, in ragione del consistente distacco dal minimo edittale e tenuto conto della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento connesso in corso nei suoi confronti (quattro anni e sei mesi di reclusione per le ipotesi di associazione per delinquere e avuto riguardo a circa 50 condotte di bancarotta fraudolenta, compresa quella relativa alla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono parzialmente fondati, quanto al motivo preliminare, di ordine processuale, addotto da entrambi i ricorrenti, con assorbimento consequenziale delle altre, diverse ragioni di censura. 2. I ricorrenti, entrambi, deducono nelle loro impugnazioni un motivo - analogo nella struttura essenziale - che, a giudizio del Collegio, per essere preliminare a qualsiasi valutazione afferente il perfezionamento della prova, poiché riferito proprio alla sua corretta formazione e, dunque, alla violazione delle regole che ne sovrintendono l'assunzione, determina un deficit cognitivo che si riverbera nella valutazione degli elementi pur già presenti nel tessuto ricostruttivo strutturato dai giudici di merito e, in particolare, dalla sentenza d'appello oggi in scrutinio. Invero, si invoca la mancata assunzione di prove decisive e la mancata rinnovazione della prova in dibattimento, nonostante le specifiche richieste in tal senso, formulate dalla difesa degli imputati, anche con motivi aggiunti all'atto di appello. Si è rappresentato un elemento nuovo e determinante costituito dalle dichiarazioni confessorie scritte rese dal complice nel reato, [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in diverso processo dinanzi al GUP di Padova, processo in corso nei suoi confronti; in tali dichiarazioni egli avrebbe ammesso di essere il creatore unico del sistema illecito, con ciò aprendo ad un esito diverso da quello su cui si è calibrata la sentenza d'appello: i ricorrenti sarebbero, cioè, delle vere e proprie vittime, piuttosto che essere coinvolti nelle imputazioni come concorrenti nel reato. Anche la sentenza n. 590 del 2018, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal GUP di Padova dopo la pronuncia di primo grado nel presente procedimento e degli interrogatori dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagini preliminari, costituisce, secondo la prospettazione difensiva, un possibile, nuovo tema valutativo, che non è possibile bypassare. 2.1. I ricorrenti, a giudizio del Collegio, adducono ragioni meritevoli di considerazione. Le motivazioni utilizzate dal provvedimento impugnato per respingere la richiesta di rinnovazione istruttoria non sono corrispondenti ai canoni interpretativi che avrebbero dovuto essere seguiti in una simile fattispecie processuale. In particolare, sostenere che l'esame di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere richiesto autonomamente nel processo dalla difesa, sicchè, non avendolo ritenuto necessario, esso era in qualche modo precluso, a prescindere da nuove possibilità emerse nel corso del processo in relazione ai suoi possibili contenuti, non corrisponde ad una corretta lettura della disciplina processuale: la Corte territoriale avrebbe dovuto e potuto procedere d'ufficio a rinnovare l'istruttoria se l'avesse ritenuta assolutamente necessaria.Dunque, è sul piano di una tale valutazione che avrebbe dovuto essere modulata la risposta della Corte d'Appello alle ragioni difensive, senza possibilità di trincerarsi dietro ragioni di facciata, che non superano le facoltà determinanti riservate al giudice d'appello dall'art. 603 cod. proc. pen., proprio per consentire una prospettiva di prova più completa, in ossequio sia alle ragioni del giusto processo, sia, in ultima istanza, al principio fondamentale di non colpevolezza. Con una lungimirante prospettiva, già una pronuncia di questa Corte ha ritenuto che debba essere considerata affetta da violazione di legge la sentenza di appello, che, a fronte della richiesta dell'imputato di rinnovazione istruttoria, si limiti a rilevare una decadenza di parte dalla prova, senza dare adeguata motivazione del mancato esercizio ad opera del giudice dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che - in deroga al principio dispositivo, desumibile dall'art. 190 cod. proc. pen. - il giudice ha il dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione (Sez. 2, n. 37136 del 2/10/2020, Catalano, Rv. 282360, in una fattispecie di riforma in appello della sentenza di assoluzione di primo grado e dichiarata decadenza dalla prova testimoniale). [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire tale principio, che, come si è già sottolineato, risponde con pienezza alle esigenze di un processo costituzionalmente orientato. Del resto, già le Sezioni Unite, in passato, hanno avvertito sui rischi connessi alla considerazione del principio dispositivo in maniera eccessivamente dilatata. Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907 e, ancor prima, Sez. U, n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191606 hanno chiarito come, invece, l'opzione normativa in favore del principio dispositivo desumibile dall'art. 190, comma 1, cod. proc. pen. non sia incondizionata e, nel giudizio di appello, subisca la deroga prevista dall'art. 603, comma 3, cod. proc.pen., rispetto alla quale è necessaria una motivazione specifica la cui omissione, censurabile in sede di legittimità, determina la nullità della sentenza per violazione di legge. Il principio di integrazione della prova in appello, derivante da tale ultima disposizione, invero, segna per il giudice un corrispondente dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato ovvero l'immotivato rigetto delle ragioni rappresentate da questi rispetto alla completezza o meno dell'istruttoria dibattimentale che determinerà, eventualmente una sentenza di condanna. Per questo, il mancato esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una motivazione specifica la cui omissione, censurabile in sede di legittimità, determina la nullità della sentenza per violazione di legge. 2.2. Nel caso di specie, le motivazioni addotte per rigettare una prova che, invece, alla luce delle circostanze del caso concreto, può avere margini di manifesta utilità, scontano un'evidente insufficienza, che si traduce in una grave carenza motivazionale, tale da trasmodare in violazione di legge. Il giudice d'appello, da un lato, ha utilizzato l'argomento formale, già ritenuto incoerente dal Collegio (cfr. par. 2.1.) rispetto ad una lettura costituzionalmente orientata del sistema processuale, della "quasi" decadenza dalla prova costituita dall'esame del coimputato in altro procedimento, solo perché non richiesta sin dall'inizio (senza tener conto delle molteplici variabili connesse a valutazioni che attengano a coimputati nel medesimo procedimento, in posizione così distanti come quelle verificatesi nella fattispecie in esame); dall'altro, ha erroneamente ritenuto che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], poiché pronunciate in altro procedimento, non fossero tout court acquisibili. Ed invece, per espressa statuizione del comma quarto dell'art. 238 cod. proc. pen., i verbali di dichiarazioni (al di fuori delle situazioni direttamente disciplinate ai commi precedenti) possono sempre essere utilizzati nei confronti dell'imputato che vi consenta. Infine, anche l'argomento di rigetto utilizzato dal provvedimento impugnato per respingere la richiesta di acquisizione della sentenza citata dal ricorrente D'Amato è privo di pregio, là dove si calibra sulla non documentata irrevocabilità. La sentenza pronunciata in altro procedimento penale, ma non ancora irrevocabile, è da considerarsi, infatti, quale documento e può essere utilizzata, benchè solo come prova dei fatti documentali da essa rappresentati e non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in essa contenute; tuttavia, non è precluso al giudice, che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art.192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 41405 del 16/5/2019, Rossi, Rv. 277136). Si tratta di un orientamento consolidato, cui la Corte d'Appello mostra di non aver prestato alcuna considerazione, in tal modo determinando un ulteriore vizio di violazione di legge. 2.3. Tutti gli altri motivi di ricorso dedotti da ognuno dei due ricorrenti rimangono assorbiti dall'accoglimento delle ragioni processuali evidenziate, che costituiscono ragioni preliminari di verifica, sulla base delle quali potrebbe eventualmente cambiare la piattaforma istruttoria e, di conseguenza, qualsiasi determinazione sia in ordine alla responsabilità degli imputati, sia ovviamente in relazione al trattamento sanzionatorio. 3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze, che provvederà a nuovo esame, adeguandosi ai
Sentenza Cassazione n. 24084/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris