CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18735/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NGO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];2026 - intimato –1710 avverso la sentenza n. 3953/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 19/11/2021 R.G.N. 117/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 3953/2021 del 19.11.2021, in epigrafeindicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appelloproposto dall’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria - AresNumero registro generale 13623/2022Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 18735/2026Data pubblicazione 09/06/2026118 avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n.1014/2017 del 12.07.2017, con la quale era stata rigettatal’opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalproprio dipendente [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento didifferenze retributive dovutegli per lo svolgimento di mansioniriconducibili alla categoria C del CCNL del comparto sanità,superiori a quelle dell’inquadramento rivestito, di autista diautombulanza, categoria BS del medesimo CCNL.2. La richiesta monitoria faceva seguito a una precedentesentenza emessa dal medesimo Tribunale, la n. 949/2015 del25.11.2015, con la quale era stata accolta la domanda propostaex art. 414 c.p.c. dallo stesso lavoratore, unitamente ad altrisuoi colleghi, per l’accertamento dello svolgimento dellemansioni superiori di cui sopra e per il pagamento delleconseguenti differenze stipendiali, e che aveva pronunciato intal senso una condanna generica nei confronti dell’Ares 118,senza quantificare le somme dovute al predetto titolo.3. Avverso detta sentenza n. 949/2015, era stato poi propostoappello dall’Ares 118, il quale era stato rigettato con sentenzadella Corte di appello di Roma n. 4848/2018 del 9.11.2018, nonimpugnata da nessuna delle parti.4. Ares 118 invece ha proposto ricorso per cassazione control’anzidetta sentenza della Corte di appello capitolina n.3953/2021, affidato a quattro motivi di impugnazione.5. Notificato il ricorso, [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto ex art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degliartt. 100, 112, 161, 278 e 324 c.p.c., nonché degli artt. 1362,Numero registro generale 13623/2022Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 18735/2026Data pubblicazione 09/06/20261363, 1364 e 2909, c.c., e la violazione dei principi in materiadi giudicato, censurando l’impugnata sentenza per avereerroneamente rigettato il suo motivo di appello volto a far valerela violazione del ne bis in idem compiuta dalla citata sentenzadi Tribunale n. 1014/2017.1.1. Tale violazione, ha rimarcato la ricorrente, si configuraperché la precedente decisione dello stesso Tribunale dial pagamento delle differenze stipendiali rivendicate, avevaimplicitamente rigettato la domanda del dipendente volta adottenere una condanna ad una somma specifica, sicché egliavrebbe dovuto impugnare tale rigetto implicito, anziché agirein via monitoria per la quantificazione di tale somma,costituendo ciò «una inammissibile riproposizione di unadomanda coperta da giudicato negativo».2. Tale motivo presenta diversi profili di inammissibilità.2.1. In primo luogo, esso confligge con il principio di attinenzae riferibilità dei motivi di ricorso per cassazione alle statuizionipronunciate dalla sentenza impugnata.2.2. Con tale motivo si denuncia che detta sentenza avrebbeerrato nel non rilevare che il lavoratore, non avendo impugnatoil rigetto implicito della domanda di condanna al pagamento diuna somma specifica, avrebbe altrettanto implicitamenterinunciato alla liquidazione delle differenze retributive.2.3. La censura non si confronta però con il decisum dellasentenza impugnata, la quale ha invece escluso che si fosseverificato un rigetto implicito della domanda del lavoratore,fornendo in proposito una motivazione che non è stata aggreditain alcun modo.Numero registro generale 13623/2022Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 18735/2026Data pubblicazione 09/06/20262.4. La sentenza impugnata ha infatti affermato che «Lareiezione implicita, invero, presuppone in primo luogo che lapretesa avanzata col capo di domanda non espressamenteesaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 13.10.2017 n. 24155) e taleincompatibilità logica non sussiste tra l’espressa statuizione difondatezza della pretesa nell’an (condanna generica) e lamancata quantificazione del credito conseguente a siffattaritenuta fondatezza, come peraltro palesato dall’art. 278,comma 1 c.p.c., che presuppone che il quantum sia ancoracontroverso e non accertato come infondato».2.5. In ordine a tali argomentazioni, l’odierna ricorrente non hasviluppato alcuna censura, limitandosi a ribadire che sarebbericaduto sul lavoratore l’onere di impugnare la decisione dicondanna generica, senza argomentare le ragioni per le quali inuna tale decisione sarebbe implicito il rigetto della domanda dicondanna al pagamento di una somma determinata.2.6. La stessa ricorrente non ha poi colto il senso dell’ulteriorepassaggio argomentativo della decisione impugnata, laddoveessa ha affermato che «Alla sentenza n. 949/2015, in realtà,può addebitarsi il diverso vizio di omissione di pronuncia, pernon avere il giudice statuito su tutta la domanda, così violandoil precetto di cui all’art. 112 c.p.c.Tale vizio, tuttavia, deve ritenersi sanato ex art. 161, comma 1c.p.c., perché non appare essere stato prospettato nell’appelloproposto avverso la sentenza di condanna generica, non soloperché tale circostanza non è neppure dedotta da Ares 118, maanche perché tanto risulta dalla sentenza n. 4048/2018, resa indata 30 ottobre/9 novembre 2018 da altra sezione di questaNumero registro generale 13623/2022Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 18735/2026Data pubblicazione 09/06/2026stessa Corte, con la quale è stata respinta l’impugnazioneproposta per altri motivi, contro la sentenza n. 949/2015 delTribunale di Frosinone.Ne consegue, dunque, che la statuizione di sola condannagenerica è passata in giudicato e pertanto legittima la partevittoriosa ad agire in un successivo giudizio per laquantificazione del dovuto».2.7. La Corte territoriale ha quindi esplicitato le ragioni per lequali al lavoratore, una volta ottenuta una decisione definitivafavorevole sull’an della domanda di pagamento di somme, eraconsentita una nuova azione per ottenere una pronuncia sulquantum di tale domanda, per contrastare la quale sarebbestata necessaria l’impugnazione della prima decisione, nel casodi specie non proposta.2.8. In ordine a tali argomentazioni nessuna censura è stataavanzata con il motivo in esame.2.9. Quest’ultimo è ulteriormente inammissibile, laddovedenuncia violazione e falsa applicazione di una serie di articolidi legge che però è meramente enunciata nella rubrica delmotivo, senza che a ciò abbiano fatto seguito specificheargomentazioni volte ad evidenziare le ragioni degli errori in iuredenunciati (v. in proposito Cass., SU, n. 25392/2019).3. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «stessi mezzi dicensura del motivo precedente (art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.)», la ricorrente censura l’impugnata sentenza perchéavrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il propriomotivo di appello volto a far valere l’ulteriore errore in cui eraincorsa la sentenza di primo grado n. 1014/2017, la quale avevaritenuto di poter determinare le differenze retributive spettantiNumero registro generale 13623/2022Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 18735/2026Data pubblicazione 09/06/2026al lavoratore per lo svolgimento di mansioni superiori prendendoin considerazione la differenza tra il trattamento stipendialeiniziale della categoria di appartenenza (BS) e quellocorrispondente al trattamento iniziale della categoriarivendicata e riconosciuta (C), e ciò sulla base di quanto previstodall’art. 28 CCNL, applicabile però solo in determine fattispecie,nel caso in esame non ricorrenti.3.1. Rimarca la ricorrente che la determinazione delle differenzeretributive avrebbe dovuto essere compiuta applicando l’art. 52,comma 5, d.lgs. n. 165/2001, considerando, cioè, quantoeffettivamente percepito dal lavoratore per effetto della fasciaeconomica in godimento, e quindi della fascia B4.3.2. La dichiarazione di inammissibilità di tale motivo di appellopronunciata dalla sentenza impugnata, poiché volto a rimetterein discussione una statuizione intangibile, per la ricorrentesarebbe invece erronea, perché la sentenza n. 949/2015,essendo una sentenza di condanna generica, nulla avevaspecificato al riguardo, come pure la sentenza di secondo gradoche l’aveva confermata, la n. 4848/2018 della Corte di appellodi Roma, la quale non recava alcuna pronuncia a tal proposito,sicché «non è dato comprendere sulla base di quali elementi» ladecisione impugnata sostiene che detta sentenza n. 949/2015aveva accolto il criterio di determinazione delle differenzeretributive censurato con il predetto motivo di appello, né aquale giudicato detta decisione facesse riferimento.3.3. Anche tale motivo risulta inammissibile perché non siconfronta con il decisum della sentenza impugnata, laddoveessa ha specificato che la già citata sentenza di appello n.4048/2018, «nel respingere lo specifico motivo di impugnazioneNumero registro generale 13623/2022Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 18735/2026Data pubblicazione 09/06/2026formulato da Ares 118 contro la sentenza di condanna generica,ha osservato che nel ricorso introduttivo del giudizio di primogrado, gli odierni appellati hanno indicato l’importo pari alladifferenza mensile tra la retribuzione dovuta per il livello C equella dovuta per il livello BS», rilevando subito dopo che «ladeduzione dell’odierna appellante, secondo cui le sommeavrebbero dovuto essere quantificate in base agli importipercepiti e non in base a quelli dovuti in forza delle tabellesalariali della contrattazione collettiva non è fondata, atteso chel’eventuale percezione da parte degli odierni appellati di importidiversi dai minimi tabellari avrebbe dovuto essere oggetto ditempestiva e specifica allegazione, nonché di prova, da partedell’odierna appellante».3.4. Il giudicato cui ha fatto riferimento la sentenza n.3953/2021 oggetto di ricorso per cassazione è quindi quelloderivante dalla mancata impugnazione della predetta sentenzan. 4048/2018, laddove essa ha rilevato la mancata allegazionee prova del fatto (la percezione da parte dei lavoratori, fra cui ilLoreto, di importi diversi dai minimi tabellari) posto afondamento del motivo di gravame dichiarato inammissibiledalla stessa sentenza n. 3953/2021.3.5. È questa la ragione per la quale la sentenza qui gravata haaffermato l’inammissibilità del suddetto motivo, con il quale sisono riproposte argomentazioni che invece avrebbero dovutoessere fatte valere impugnando la richiamata statuizione dellasentenza n. 4048/2018, alle quali è stato correttamente oppostoil limite della formazione del giudicato, senza che il motivo diricorso in esame abbia espresso censure al riguardo.Numero registro generale 13623/2022Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 18735/2026Data pubblicazione 09/06/20264. Con i successivi motivi di ricorso, la ricorrente ha censuratola decisione impugnata, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., daun lato: per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost.,1362, 1363, 1364, 1365, 1371 e 2103, c.c., 52, d.lgs. n.165/2001, art. 28 CCNL 7 aprile 1999, e per violazione deiprincipi in materia di interpretazione e applicazione delle normecollettive; dall’altro, per violazione e falsa applicazione degliartt. 3 e 36 Cost, 55, d.lgs. n. 165/2001.4.1. Con entrambi i motivi la ricorrente deduce che la Corteterritoriale avrebbe violato le disposizioni anzidette per avereerroneamente ritenuto che al caso di specie fosse applicabilel’art. 28 CCNL 1999, con la conseguenza che le differenzeretributive in favore del lavoratore fossero da individuare nelladifferenza tra la fascia economica iniziale della categoria BS e lafascia economica iniziale della superiore categoria C, violando intal modo anche il principio della parità di trattamento retribuivodi cui all’art. 55 del d.lgs. n. 165/2001.4.2. Le censure sono volte a riaffermare che il criterio dideterminazione delle differenze retributive rivendicate dallavoratore fatto proprio dalla sentenza impugnata potrebbeessere utilizzato solo in caso di esercizio legittimo delle mansionisuperiori, e non già in caso di assegnazione di fatto di esse,ricadente invece sotto la diversa disciplina dettata dall’art. 52del d.lgs. n. 165/2001.5. In disparte il fatto che questa Corte si è già espressa più voltein senso contrario a tale ricostruzione (v. Cass. n. 22958/2024,Cass. n. 8368/2026), i motivi anzidetti possono considerarsiassorbiti per effetto delle considerazioni già svolte in relazioneall’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, con le quali siNumero registro generale 13623/2022Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 18735/2026Data pubblicazione 09/06/2026è evidenziata la legittimazione del lavoratore ad agire per laquantificazione delle somme dovute, oggetto di precedentecondanna solo generica, nonché il passaggio in giudicato delladecisione che aveva ritenuto già sfornita di allegazione e provala circostanza dell’avvenuta percezione da parte del lavoratoredi importi diversi dai minimi tabellari, il che preclude larivalutazione della relativa statuizione.6. In base alle considerazioni svolte, il ricorso deve essere perciòdichiarato inammissibile.7. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,essendo la controparte rimasta intimata. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012,occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]