CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 46326/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia avverso la sentenza n. 3451/23 del Tribunale di Bergamo del 21/12/2023 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], n. Osio di Sotto (Bg) [OSCURATO:DATA_NASCITA] letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della 41,024L113,2,;;N sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento irrogato per la riconosciuta recidiva reiterata infraquinquennale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica ha dichiarato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di resistenza continuata a pubblico ufficiale (art. 81, 337 cod. pen.) aggravata dalla recidiva qualificata, condannandolo alla pena di un anno di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale distrettuale, deducendo la violazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. per avere il Tribunale, nella determinazione della pena, aumentato quella base fissata in sei mesi di reclusione sino a nove mesi, erroneamente applicando un aumento della metà e non di due terzi, derivante dalla rituale contestazione della recidiva qualificata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Nel disporre l'aumento a titolo della ritenuta recidiva qualificata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. il giudicante lo ha erroneamente calcolato nella misura di tre mesi (metà) anziché di quattro mesi (due terzi) rispetto alla misura della pena base, individuata in sei mesi di reclusione, su cui ha poi applicato un ulteriore aumento di tre mesi a titolo di continuazione interna. 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla pena, che va rideterminata ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. nella misura di un anno e un mese di reclusione. P. Q. M. 2.4 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e visto l'art. 620, comma 1, lett. l) proc. pen. ridetermina la pena in complessivi un anno e un mese di cod. reclusione. Così deciso, il 20 giugno 2024 \ [OSCURATO:PERSONA] consigliere estOrlisore = Giorgio lidelbo orlando ( .) ì SEZIONE VI PENALE17 WC 2024 [OSCURATO:PERSONA]-FUNZIOV2 ir.42 [OSCURATO:PERSONA].ss. * - CORTP, [OSCURATO:PERSONA],R.P. CENTRALE 11 u •..;j} . p, e ! 1 6 (t ;',1_1 • - LA .k \ (j-, C-,- . ok -v,.( l ' (-) `.-n \) (2_ e i? e vb 9) li • C