CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15649/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonia e [OSCURATO:PERSONA] Andrea, nellaqualità di eredi di del [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -TURCO Luigi, TURCO Castrese, IACOMINO Rosa e LLOYD’S OFLONDON – Rappresentante generale per l’Italia, in persona delsuo legale rappresentante pro – tempore;- intimati -Numero registro generale 3351/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 15649/2026Data pubblicazione 22/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.3785/2020, pubblicata il 6 novembre 2020, notificata il 19novembre 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 13 maggio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse deicontroricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– Con atto di citazione notificato il 6 novembre 2008, LuigiTurco conveniva, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], RosaIacomino e Vincenzo del [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentire accertare lanullità del contratto di vendita dell’immobile sito in TorreAnnunziata, via Nazionale nn. 142-144, per atto pubblico redattodal notaio del [OSCURATO:PERSONA] il 2 gennaio 2003, concluso tra Luigi eCastrese Turco – alienanti – e [OSCURATO:PERSONA] – acquirente – e lanullità riflessa del successivo atto di vendita del 28 gennaio 2008per atto pubblico redatto dal notaio Lanza, concluso tra RosaIacomino – venditrice – e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –acquirenti –, con la conseguente condanna dei convenuti alrisarcimento dei danni, proponendo altresì contestuale querela difalso in via incidentale, per non aver mai sottoscritto l’attopubblico di vendita del 2 gennaio 2003.Si costituiva in giudizio Vincenzo del [OSCURATO:PERSONA], il qualeconcludeva per la disposizione della sospensione del giudiziocivile, in attesa della definizione del giudizio pendente in sedeNumero registro generale 3351/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 15649/2026Data pubblicazione 22/05/2026penale. Nel merito, eccepiva la prescrizione del diritto alrisarcimento del danno, escludendo, in ogni caso, la suaresponsabilità, poiché all’atto della stipula del rogito avevacorrettamente accertato l’identità di tutti i comparenti. Chiedeva,quindi, la chiamata in garanzia della propria compagniaassicuratrice Lloyd’s of London per essere da quest’ultimamanlevata nel caso di sua condanna.Si costituivano in giudizio anche i coniugi [OSCURATO:PERSONA] eRosalinda Iacomino, i quali assumevano di avere acquistatol’immobile in buona fede da [OSCURATO:PERSONA], bene che continuavaad essere occupato senza titolo da [OSCURATO:PERSONA]. Chiedevano,pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice e, nelladenegata ipotesi di accoglimento, chiedevano la condanna delnotaio convenuto a tenerli indenni da tutte le somme che fosserostati costretti a versare all’attore. In via riconvenzionale,chiedevano la condanna dell’attore al rilascio dell’immobile e alpagamento dell’indennità di occupazione, con la condanna di RosaIacomino ovvero del notaio Vincenzo del [OSCURATO:PERSONA] alla restituzionedell’importo di euro 128.825,00, pari alla metà del prezzo versatoper l’acquisto dell’immobile.Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva la suacarenza di legittimazione passiva, essendo titolare, al momentodella vendita, della sua quota del 50% della proprietàdell’immobile, e – in ogni caso – la prescrizione del diritto alrisarcimento del danno da fatto illecito mentre, nel merito,esponeva di essere stato totalmente estraneo ai fatti dedottidall’attore.Numero registro generale 3351/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 15649/2026Data pubblicazione 22/05/2026Rimanevano contumaci [OSCURATO:PERSONA] e la chiamata in causaLloyd’s of London.Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnicad’ufficio in materia grafologica, che accertava da nonriconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] della sottoscrizione apposta nel rogitodel 2 gennaio 2003.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2760/2015,depositata il 28 dicembre 2015, notificata il 9 febbraio 2016: -dichiarava la nullità dei contratti di vendita del 2 gennaio 2003 edel 28 gennaio 2008; - dichiarava la salvezza dei diritti acquistatida [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla quota del 50% delbene appartenente a [OSCURATO:PERSONA]; - condannava RosaIacomino alla restituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] eRosalinda Iacomino, della somma di euro 128.825,00; - rigettavala domanda risarcitoria proposta contro il notaio Vincenzo delGenio; - rigettava le domande riconvenzionali di condanna alrilascio dell’immobile e al pagamento dell’indennità dioccupazione proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -rigettava la domanda risarcitoria proposta dall’attore contro iconvenuti.2.– Con atto di citazione notificato il 7 marzo 2016, GiuseppeZeno e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso lapronuncia di prime cure, lamentando: 1) che la responsabilità delnotaio per violazione dell’obbligo di diligenza professionale erastata esclusa con motivazione del tutto insufficiente, alla streguadelle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio in ordine all’“equivoco documento di riconoscimento” e alle sue “gravianomalie formali” ; 2) che la violazione di tale obbligo di diligenzaNumero registro generale 3351/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 15649/2026Data pubblicazione 22/05/2026professionale era supportata dall’accertamento dell’identitàdell’apparente alienante [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta dell’utilizzazionedi un “documento di identità mancante di ogni utilità burocratica”,nonostante l’elemento presuntivo evocato in ordine alconvincimento del notaio, ossia il contegno silente assuntodall’altro comproprietario alienante [OSCURATO:PERSONA].Si costituiva nel giudizio d’impugnazione Vincenzo del [OSCURATO:PERSONA], ilquale instava per il rigetto dell’appello e per la conseguenteconferma della pronuncia appellata.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diNapoli, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, perl’effetto, confermava la pronuncia impugnata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che dalle circostanzedelineate dal consulente tecnico d’ufficio in ordine allecaratteristiche della carta d’identità del sedicente [OSCURATO:PERSONA] –peraltro non riconducibili ad alcun quesito all’uopo formulato –non derivava, in termini assoluti, che il documento esibito fosseaffetto da “gravi anomalie formali”, tali da certificarne l’evidentefalsità, sicché non era dato rilevare quegli elementi di“grossolana” alterazione ovvero contraffazione che avrebberodovuto e potuto far insorgere nel notaio ragionevoli dubbisull’identità del comparente, né tantomeno risultava agevolmentepercepibile l’affermata falsità del documento all’esito di una meraanalisi visiva della copia fotostatica della carta d’identità in atti,priva di segni esteriori che ne evidenziassero la falsità; b) che, nelcaso in esame, il notaio rogante, oltre ad essersi accertatodell’identità del comparente attraverso un documento d’identitàNumero registro generale 3351/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 15649/2026Data pubblicazione 22/05/2026apparentemente valido e non recante segni di alterazione ocontraffazione percepibili con l’uso della diligenza dovuta dalprofessionista, aveva fondato la propria soggettiva certezza inordine a tale identità anche sulla base di un altro elementoastrattamente idoneo a formare tale convincimento, ossia ilpossesso e l’esibizione, da parte del comparente sedicente LuigiTurco, della tessera di attribuzione del codice fiscale riportante idati anagrafici corretti del “vero” [OSCURATO:PERSONA], tesserino che sipresumeva essere nel possesso del legittimo intestatario, stanteche anche di quest’ultimo documento il notaio rogante avevacorrettamente estratto e conservato copia fotostatica; c) che ilnotaio rogante poteva ritenersi esente da responsabilità, inquanto aveva fatto anche legittimo affidamento su un terzoelemento idoneo a formare il suo convincimento, ossia lacircostanza che, al momento della stipula della vendita, era parteanche il fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale avevaappunto suffragato il convincimento del notaio fondato sull’esamedei due documenti esibiti, tacendo che il comparente fosse inrealtà persona diversa dal fratello, circostanza, questa, checostituiva un ulteriore elemento presuntivo certamente idoneo agiustificare, in concorso con gli altri fatti già evidenziati, ilconvincimento del notaio in ordine all’identità personale delcomparente.3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA] e RosalindaIacomino.Hanno resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Andrea del [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di Vincenzo del [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3351/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 15649/2026Data pubblicazione 22/05/2026Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RosaIacomino e la Lloyd’s of London – Rappresentante generale perl’Italia.I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti,per avere la Corte di merito escluso la responsabilità del notaiononostante il comportamento negligente di quest’ultimo, il qualeavrebbe, di fatto, utilizzato in ordine all’atto di compravendita,ove era presente una persona diversa dall’effettivo proprietario,una carta d’identità con “palesi anomalie formali”, senzaassolvere all’obbligo di acquisire tutti gli elementi e leinformazioni che avesse ritenuto utili e necessari per giungere adun giudizio di certezza sull’identità delle parti, secondo l’elevatogrado di diligenza professionale richiesto a tale professionista aisensi dell’art. 49 della legge sull’ordinamento del notariato n.89/1913.Osservano gli istanti che il notaio avrebbe basato il suogiudizio sulla certezza dell’identità del soggetto partecipante allastipula dell’atto solo sulla circostanza che l’altro firmatario fosse ilfratello, senza rilevare che il documento d’identità presentatofosse palesemente contraffatto, in quanto affetto da gravianomalie e tale da ingenerare seri dubbi sulla sua genuinità.2.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame delleNumero registro generale 3351/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 15649/2026Data pubblicazione 22/05/2026risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ai fini di accertare lavalidità del documento d’identità, per avere la Corte territorialenegato che il documento d’identità esibito dalla parte al notaiopresentasse elementi di grossolana alterazione o contraffazione,tali da ingenerare ragionevoli dubbi sull’identità del comparente,benché il consulente tecnico d’ufficio avesse sollevato dubbi sullaautenticità di tale documento.2.1.– I due motivi che precedono – che possono esserescrutinati congiuntamente, in quanto connessi – sonoinammissibili.Infatti, si ricade in un’ipotesi di “doppia conforme” ex art.348-ter, ultimo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (normaora ripresa dall’art. 360, quarto comma, c.p.c.), a fronte di ungiudizio d’appello instaurato dopo l’11 settembre 2012, ipotesi inordine alla quale il vizio di omesso esame di fatto decisivo nonpuò essere dedotto.E tanto appunto perché nei due gradi di merito le “questionidi fatto”, relative alla valorizzazione delle circostanze idonee adescludere la responsabilità del notaio rogante quanto allamancata rilevazione del fatto che l’identità del soggettoeffettivamente partecipante alla redazione dell’atto noncorrispondesse a quella da questi dichiarata, sono state decise inbase alle “stesse ragioni” e ripercorrendo il medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa(Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3,Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n.33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 delNumero registro generale 3351/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 15649/2026Data pubblicazione 22/05/202612/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2,Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).D’altronde, è onere del ricorrente indicare, allo scopo diescludere la declaratoria di inammissibilità, le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro eterogenee (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez.L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774del 22/12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell’attointroduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia.3.– Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 111 Cost. e 116 c.p.c., per avere la Cortedistrettuale reputato che il notaio avesse assolto ai doveri sullostesso incombenti nell’accertamento dell’identità delle partibenché essi fossero privi di forza certificatrice generale, il cheavrebbe richiesto lo svolgimento di ulteriori attività idonee aconsolidare la certezza del notaio sulla veridicità delleinformazioni acquisite, tanto da convincerlo, oltre ogniragionevole dubbio, dell’esatta identità dei soggetti partecipantiall’atto.3.1.– Il motivo è infondato.Infatti, secondo l’accertamento in fatto del giudice di merito,il notaio rogante ha proceduto alla verifica dell’identità delsedicente [OSCURATO:PERSONA], non solo facendo riferimento al presentatodocumento d’identità, da cui non era dato rilevare quegliNumero registro generale 3351/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 15649/2026Data pubblicazione 22/05/2026elementi di “grossolana” alterazione ovvero contraffazione cheavrebbero dovuto e potuto far insorgere nel notaio ragionevolidubbi sull’identità del comparente, ma anche su due ulteriorielementi: A) il possesso e l’esibizione, da parte del comparentesedicente [OSCURATO:PERSONA], della tessera di attribuzione del codicefiscale riportante i dati anagrafici corretti del “vero” [OSCURATO:PERSONA],tesserino che si presumeva essere nel possesso del legittimointestatario; B) il legittimo affidamento riposto sul contegnosilente dell’altro comparente [OSCURATO:PERSONA], fratello di LuigiTurco, quale ulteriore comproprietario alienante.Sicché la Corte d’appello, attenendosi al principio secondocui, ai sensi dell’art. 49 della legge n. 89/1913, il notaio deveaccertare l’identità personale delle parti ed è tenuto araggiungere tale certezza, anche al momento dell’attestazione,secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale,rispetto alle quali l’esibizione di una carta d’identità o di altrodocumento equipollente può non risultare, da sola, sufficiente allacorretta identificazione della persona fisica (Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 14409 del 24/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 41801del 28/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15599 del 04/06/2021; Sez.3, Ordinanza n. 29321 del 07/12/2017; Sez. 3, Sentenza n.11767 del 12/05/2017; Sez. 3, Sentenza n. 9757 del10/05/2005; Sez. 3, Sentenza n. 15424 del 10/08/2004), haescluso la responsabilità del notaio il quale, in sede di stipula delcontratto di compravendita, aveva identificato la personafalsamente qualificatasi come comproprietaria dell’immobile sullabase del documento d’identità e del tesserino riportante il codicefiscale, quali documenti non palesemente contraffatti, tenutoNumero registro generale 3351/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 15649/2026Data pubblicazione 22/05/2026conto altresì del fatto che l’ulteriore comproprietario alienante,quale fratello del sedicente [OSCURATO:PERSONA], con il suo contegnosilente, aveva suffragato il convincimento del notaio sulla suaidentità.4.– Con il quarto motivo i ricorrenti censurano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1102 c.c., per avere la Corte del gravamedichiarato la nullità parziale dell’atto di compravendita stipulato il2 gennaio 2003, con la conseguente nullità del secondo atto dicompravendita stipulato il 28 gennaio 2008, facendo così salvol’acquisto del diritto nei limiti della quota del 50%, senzariconoscere l’invocata indennità per l’occupazione dell’interoimmobile a cura di [OSCURATO:PERSONA].Obiettano gli istanti che il diritto di comproprietà sul beneavrebbe consentito a tutti i comproprietari di farne parimenti uso,sicché l’inibizione opposta da uno dei comproprietari avrebbegiustificato la richiesta tutela risarcitoria.4.1.– Il motivo è inammissibile.Infatti, a fronte del rigetto della domanda di risarcimentodanni per occupazione illegittima a cura della sentenza di primogrado, gli appellanti non hanno proposto alcun motivo digravame avverso tale statuizione, sicché sul punto si è formato ilgiudicato interno.5.– Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1325, 1419, 1420, 2652, primo comma,n. 6, c.c., per avere la Corte d’appello dichiarato la nullitàparziale degli atti di vendita, limitatamente alla quota delNumero registro generale 3351/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 15649/2026Data pubblicazione 22/05/2026comproprietario apparentemente alienante [OSCURATO:PERSONA], anziché lanullità integrale del primo atto di vendita per mancanzadell’accordo, in ragione della mancata partecipazione all’atto diuno dei comproprietari alienanti.5.1.– Il motivo è inammissibile.E tanto perché, a fronte della nullità parziale dichiarata dallasentenza di primo grado, limitatamente alla quota riconducibileall’alienante [OSCURATO:PERSONA], ma non con riferimento alla quotaalienata dall’altro venditore comproprietario [OSCURATO:PERSONA],nessuna contestazione è stata sviluppata nel giudizio di gravamedagli appellanti, sicché anche in ordine a tale aspetto si è formatoil giudicato interno per difetto di tempestiva impugnazione sulpunto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1010 del 10/01/2024; Sez. 3,Ordinanza n. 23644 del 10/10/2017).6.– In definitiva, il ricorso deve essere respinto.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, allarefusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizioNumero registro generale 3351/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 15649/2026Data pubblicazione 22/05/2026di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.700,00, di cuieuro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci