CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45942/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Misco osua impugna la sentenza in data 13/10/2022 della Corte di appello di L'Aquila, che ha riformato la sentenza in data 02/02/2022 del Tribunale di Pescara, rideterminando la pena inflitta per il reato di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Deduce: 1.Vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fati:o, in quanto la Corte di appello ha ritenuto sussistente una rapina impropria consumata e non un tentativo di rapina impropria, in quanto l'imputato ha conseguito il possesso soltanto per un breve lasso di tempo. 2. Ciò premesso, il ricorso è manifestamente infondato, in quanto contrasta con un pacifico orientamento di legittimità, che ha spiegato che il momento della consumazione va individuato nella sottrazione e non nel consolidamento del possesso. In tal senso è stato chiarito che «Ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa», (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 28111.7). 3.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2