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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 08032/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei delitti oro ascritti ai sensi degli artt. 477, 482 (capo 1) e 494 (capo 2) cod. pen., irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza per il delitto di sostituzione di persona, alla mancata derubricazione della condotta di falso nell'ipotesi tentata, all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ai capi civili della pronuncia. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1 - Nel caso di specie il comune ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non giunge ad adeguatamente confutarne le argomentazioni.

I prevenuti, sostituendosi agli addetti al controllo della sosta, così consumando il delitto di cui al capo 2, ponevano in vendita i relativi tagliandi (in numero di cinque), la cui indubbia falsità consentiva di attribuire loro il delitto di falso, nella sua forma consumata.

La gravità della condotta di parcheggiatori abusivi aveva determinato un danno per l'amministrazione che certo non poteva considerarsi esiguo ed era evidente il danno patrimoniale che ne era derivato. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei delitti oro ascritti ai sensi degli artt. 477, 482 (capo 1) e 494 (capo 2) cod. pen., irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza per il delitto di sostituzione di persona, alla mancata derubricazione della condotta di falso nell'ipotesi tentata, all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ai capi civili della pronuncia. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1 - Nel caso di specie il comune ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non giunge ad adeguatamente confutarne le argomentazioni. I prevenuti, sostituendosi agli addetti al controllo della sosta, così consumando il delitto di cui al capo 2, ponevano in vendita i relativi tagliandi (in numero di cinque), la cui indubbia falsità consentiva di attribuire loro il delitto di falso, nella sua forma consumata. La gravità della condotta di parcheggiatori abusivi aveva determinato un danno per l'amministrazione che certo non poteva considerarsi esiguo ed era evidente il danno patrimoniale che ne era derivato. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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