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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 12598/2023

Testo disponibile della fonte

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. proposto da: C.R.S. – CENTRO di [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . – c.f./p . i . v.a. 06671121215 – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e dife so in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, al largo Arrigo VII, n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO(già “[OSCURATO:PERSONA] 1”) – p. i.v.a. 0 6 85 4720635 - in persona del diret tore ge nerale pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via F.S.

Nitti , n. 1 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 3774/2016 della Corte d’Appello diNapoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. depositato in data 5.4.2007 il “C.R.S. –Centro di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. adiva il Tribunale di Napoli.

Chiedeva ingiungersi alla “A.S.L.

Napoli 1” il pagamento della somma di euro 130.070,86 oltre accessori, qual e saldo del corrispettivo dovutole per prestazioni “riabilitative” erogate nel mese di novembre 2006 in favore di assistiti della medesima “A.S.L.”. 2.Con decreto n. 3729/2007 il tribunale pronunciava l’ingiunzione. 3.Con citazione del 26.6.2007 l’ “A.S.L.

Napoli 1 ” proponeva opposizione.

Instava per la revoca dell’ingiunzione.

Si costituivail “C.R.S. – Centro di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l .

Instava per il rigetto dell’opposizione. 4.Con sentenza n. 5251/2014 il tribunale rigettava l’opposizione.

5. Proponeva appello l’ “[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro”.

Resisteva il “C.R.S. –Centro di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.

6. Con sentenza n. 3774 /20 16 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva il gravame, revocava l’ingiunzione di pagamento e compensava integralmente le spese del doppio grado.

Opinava, tra l’altro, la corte nel senso che ilmancato superamento del “tetto di spesa” integrava “uno degli elementi costitutivi del dirittodi credito azionato” (così sentenza d’appello, pagg. 7 – 8) , sicché onerat a della relativa dimostrazione era la s.r.l. appellata, iniziale ricorrente per ingiunzione.7.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il “C.R.S. – Centro di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione.

L’ “[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 8.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con l’unico motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 , cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 8 quatere 8 quinquies del d .lgs. n. 50 2/1 99

2. Deduce - in linea con l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità -che il superamento del “tetto di spesa” costituisce fatto impeditivo, sicché l’onere della relativa dimostrazione grava sull’ “A.S.L.” e non già sul soggetto che con l’ “A.S.L.” opera in regime di accreditamento. 10.Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 11.È sufficiente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., il riferimento all’elaborazione di questa Corte.

Ovveroall’insegnamento n. 17437 del

31.8. 2016 di questo Giudice del diritto ove, in motivazione, si legge infatti che grava “di converso sulla Asl la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell’attore ma) impeditivo dell’accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa (…) fatto che, essendostato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato da controparte, andava provato dalla parte eccipiente”(cfr. altresì Cass. (ord.) 12.9.2019, n. 22849; Cass.(ord.) 27.7.2018, n. 19937).12.

In accoglimento del ricorso la sentenza n. 3774 /2016 del la C orte d’Appello di Napoli va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.

All’enunciazione -in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. p roc . civ. -del principio di diritto, al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio , può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini da questa Corte espressi con la pronuncia n. 17437/2016 dapprima citata.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudiziodi legittimità. 13.In dipendenza dell’accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co.quater, d.

P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenutoa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co.bis dell’art. 13 d .

P .

R . cit .

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza n. 3774 dei 30 .9/ 24 .10.2016 della Corte d’Appello di Napoli e rinvia alla stessa corte d’appe llo in diversa composizioneanche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 20a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. proposto da: C.R.S. – CENTRO di [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . – c.f./p . i . v.a. 06671121215 – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e dife so in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, al largo Arrigo VII, n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO(già “[OSCURATO:PERSONA] 1”) – p. i.v.a. 0 6 85 4720635 - in persona del diret tore ge nerale pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via F.S. Nitti , n. 1 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 3774/2016 della Corte d’Appello diNapoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. depositato in data 5.4.2007 il “C.R.S. –Centro di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. adiva il Tribunale di Napoli. Chiedeva ingiungersi alla “A.S.L. Napoli 1” il pagamento della somma di euro 130.070,86 oltre accessori, qual e saldo del corrispettivo dovutole per prestazioni “riabilitative” erogate nel mese di novembre 2006 in favore di assistiti della medesima “A.S.L.”. 2.Con decreto n. 3729/2007 il tribunale pronunciava l’ingiunzione. 3.Con citazione del 26.6.2007 l’ “A.S.L. Napoli 1 ” proponeva opposizione. Instava per la revoca dell’ingiunzione. Si costituivail “C.R.S. – Centro di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l . Instava per il rigetto dell’opposizione. 4.Con sentenza n. 5251/2014 il tribunale rigettava l’opposizione. 5. Proponeva appello l’ “[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro”. Resisteva il “C.R.S. –Centro di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. 6. Con sentenza n. 3774 /20 16 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva il gravame, revocava l’ingiunzione di pagamento e compensava integralmente le spese del doppio grado. Opinava, tra l’altro, la corte nel senso che ilmancato superamento del “tetto di spesa” integrava “uno degli elementi costitutivi del dirittodi credito azionato” (così sentenza d’appello, pagg. 7 – 8) , sicché onerat a della relativa dimostrazione era la s.r.l. appellata, iniziale ricorrente per ingiunzione.7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il “C.R.S. – Centro di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione. L’ “[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 8.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con l’unico motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 , cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 8 quatere 8 quinquies del d .lgs. n. 50 2/1 99 2. Deduce - in linea con l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità -che il superamento del “tetto di spesa” costituisce fatto impeditivo, sicché l’onere della relativa dimostrazione grava sull’ “A.S.L.” e non già sul soggetto che con l’ “A.S.L.” opera in regime di accreditamento. 10.Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 11.È sufficiente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., il riferimento all’elaborazione di questa Corte. Ovveroall’insegnamento n. 17437 del 31.8. 2016 di questo Giudice del diritto ove, in motivazione, si legge infatti che grava “di converso sulla Asl la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell’attore ma) impeditivo dell’accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa (…) fatto che, essendostato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato da controparte, andava provato dalla parte eccipiente”(cfr. altresì Cass. (ord.) 12.9.2019, n. 22849; Cass.(ord.) 27.7.2018, n. 19937).12. In accoglimento del ricorso la sentenza n. 3774 /2016 del la C orte d’Appello di Napoli va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione. All’enunciazione -in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. p roc . civ. -del principio di diritto, al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio , può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini da questa Corte espressi con la pronuncia n. 17437/2016 dapprima citata. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudiziodi legittimità. 13.In dipendenza dell’accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co.quater, d. P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenutoa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co.bis dell’art. 13 d . P . R . cit . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza n. 3774 dei 30 .9/ 24 .10.2016 della Corte d’Appello di Napoli e rinvia alla stessa corte d’appe llo in diversa composizioneanche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 20a
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