CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 1977
Cassazione n. 11119/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1977 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di rapina aggravata alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, e chiedendo in subordine dichiararsi estinto il reato per prescrizione. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi: - in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano - con riferimento all'affermazione di responsabilità, doglianze assolutamente prive di riferimenti agli elementi puntualmente riepilogati nella motivazione del provvedimento impugnato (in particolare, ff. 5 s.), in accordo con la sentenza di primo grado, come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità; - in parte manifestamente infondati, poiché il termine di prescrizione applicabile (che arbitrariamente ed assertivamente il difensore quantifica in anni 18), è in realtà pari, secondo la vecchia e più favorevole previsione di legge, ad anni 22 e mesi 6, oltre eventuali sospensioni, e non è ancora decorso dalla data del commesso reato (10/08/2003). La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] Manto