CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 46576/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 19/1/2022 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 8/2/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di ricettazione, resistenza a p.u. e danneggiamento aggravato, condannandolo, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro mille di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Karim personalmente, deducendo la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 11 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente