CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11435/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legis dall'[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controLASORSA ADRIANA;-intimata–Numero registro generale 18452/2025Numero sezionale 3167/2026Numero di raccolta generale 11435/2026Data pubblicazione 28/04/2026avverso la sentenza n. 1534/2025 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 12/5/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 15/4/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLADELL'ORFANOL’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, in sede di rinvio (da Cass., n.23834/2020), aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n.3820/2015 della Commissione tributaria provinciale di Bari, inaccoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso diaccertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate in rettifica della renditacatastale dell’immobile di sua proprietà in categoria C/1 e classe di merito5^, in esito alla variazione DOCFA proposta dalla contribuente.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Il ricorso è stato respinto con proposta di definizione anticipata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., depositata in data 17 novembre 2025.Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione,chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è statafissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.2.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 6 e 61 del d.P.R. n.1142/1949, per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo gradoerroneamente ritenuto la correttezza dell’accatastamento proposto dallacontribuente mediante DOCFA, poiché conforme alla zonizzazione previstaNumero registro generale 18452/2025Numero sezionale 3167/2026Numero di raccolta generale 11435/2026Data pubblicazione 28/04/2026dal P.R.G. del Comune di Giovinazzo, essendo stata eccepita, nellospecifico, la non necessaria coincidenza fra la destinazione urbanistica e laclassificazione catastale.2.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha respinto ilgravame dell’Ufficio affermando quanto segue: «...la doglianza dell’Ufficioè infondata in quanto l’attività di estetista va, di certo, inquadratanell’ambito dei laboratori artigianali e non in quello, ben diverso, delleriqualificazione catastale dell’immobile nella categoria C/1, relativa allela classificazione nella categoria C/3, concernente i laboratori artigianali,esattamente dichiarata dalla contribuente. Peraltro, tale inquadramento èconforme alla zonizzazione del P.R.G. del Comune di Giovinazzo. Orbene,secondo le N.T.A. del P.R.G. del Comune di Giovinazzo, l’immobile diproprietà della contribuente sig.ra [OSCURATO:PERSONA], essendo ubicato nellazona B, ha quale destinazione d’uso quella di laboratorio artigianale,categoria nella quale, come si è visto, va inquadrata l’attività di estetista».2.3. Ciò posto, la doglianza dell’Ufficio va disattesa, in primo luogo,sulla scorta di quanto evidenziato, sul punto, nella proposta di definizioneanticipata [«...considerato che tale motivo di ricorso è manifestamenteinfondato in quanto il provvedimento di attribuzione della rendita catastaledi un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituiscel'oggetto, secondo una prospettiva di tipo «reale», riferita allecaratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), checostituiscono il nucleo sostanziale della cd. «destinazione ordinaria», sicchél'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente,non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazionefunzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialitàd'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (cfr. Cass.,n. 28114/2023; Cass., n. 32868/2021; Cass., n. 2249/2021; Cass., n.25992/2020; Cass., n. 22166/2020; Cass., n. 13666/2020; Cass., n.34002/2019; Cass., n. 12025/2015; Cass., n. 8773/2015); ritenuto che aifini dell’accatastamento sia, dunque, necessario far riferimento allaNumero registro generale 18452/2025Numero sezionale 3167/2026Numero di raccolta generale 11435/2026Data pubblicazione 28/04/2026destinazione impressa dagli strumenti di programmazione urbanistica, nonpotendo il classamento esservi in contrasto, atteso che, ai fini dellaclassificazione catastale, ciò che rileva è la valutazione dell'immobile nellasua visione oggettiva – ossia rispetto alle caratteristiche proprie dellastruttura – prescindendo dalla natura o dalle finalità del soggetto che logestisce (cfr. Cass., n. 22573/2023; Cass., n. 18842/2021; Cass., n.24078/2020)»].2.4. In diritto, va, invero, evidenziato che l’art. 61 del d.P.R. n.1142/1949, prevede che «il classamento consiste nel riscontrare, consopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria ele caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quellatra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art.9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazionee caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devonoessere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristicheche hanno all'atto del classamento».2.5. A norma del successivo art. 62, «la destinazione ordinaria siaccerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardoalle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare»; analoghe indicazionisono contenute nell’art. 8, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 138/1998.2.6. Il dettato normativo in esame pone, dunque, l'accento sulla«destinazione ordinaria» del bene da classare, destinazione che va desuntadalle caratteristiche oggettive del bene (costruttive e tipologiche in genere)e non dal concreto uso che ne venga fatto, tenuto conto, da una parte, cheil provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile, èun atto tributario inerente al bene che ne costituisce l'oggetto, secondoun'angolazione prospettica di carattere reale, e considerato, dall'altra, chei dati catastali costituiscono il punto di riferimento per il sistema impositivo,sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va prioritariamentericondotta alla sua destinazione funzionale e produttiva, e tale destinazioneva accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo del bene stesso - chenon contrastino con la disciplina urbanistica - da accertare, appunto, inNumero registro generale 18452/2025Numero sezionale 3167/2026Numero di raccolta generale 11435/2026Data pubblicazione 28/04/2026riferimento alle caratteristiche del bene (cfr. Cass., n. 12025/2015, inmotiv.).2.7. L'assoluta autonomia tra determinazione del classamento di unimmobile e disciplina urbanistica del cespite o della zona nel quale questoè, tuttavia, normativamente smentita dal regolamento approvatocon d.P.R. n. 138/1998, che, all'art. 4, così recita: «1. Per ciascuna zonacensuaria i competenti uffici del dipartimento del territorio compilano unquadro di qualificazione e classificazione, nel quale sono indicate, conriferimento al quadro generale di cui all'allegato B, tutte le categorieriscontrate nella zona censuaria stessa ed il numero delle classi in cuiciascuna categoria è suddivisa. Per la definizione delle classi gli uffici siavvalgono dei dati rilevati dall'osservatorio dei valori immobiliari deldipartimento del territorio, istituito con D.M. Finanze 23 dicembre 1992,delle informazioni contenute nelle schede previste dalle norme tecniche dicui all'art. 2, comma 2, nonché dei risultati delle indagini di mercato svoltein sede locale. 2. I quadri di qualificazione e classificazione di cui al comma1 possono essere oggetto di revisione da parte degli uffici del dipartimentodel territorio in conseguenza di intervenute variazioni socio-economiche,ambientali ed urbanistiche di carattere permanente nella zona censuaria»(cfr. Cass. n. 4220/2015, in motiv.).2.8. Peraltro, è opportuno rammentare che per microzona si intende,ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 138/1998, cit., una porzione delterritorio comunale che presenta omogeneità nei caratteri di posizione,urbanistici, storico-ambientali, socio-economici, nonché nella dotazione deiservizi ed infrastrutture urbane («... La microzona rappresenta unaporzione del territorio comunale o, nel caso di zone costituite da gruppi dicomuni, un intero territorio comunale che presenta omogeneità neicaratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socio-economici,nonché nella dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane. In ciascunamicrozona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristichetipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti; essa individuaambiti territoriali di mercato omogeneo sul piano dei redditi e dei valori, edNumero registro generale 18452/2025Numero sezionale 3167/2026Numero di raccolta generale 11435/2026Data pubblicazione 28/04/2026in particolare per l'incidenza su tali entità delle caratteristiche estrinsechedelle unità immobiliari»).2.9. Questa Corte (cfr. Cass., n. 26849/2020, in motiv.), ha, quindi,già precisato che non è condivisibile l’orientamento assunto dall’[OSCURATO:PERSONA] ed espresso all’interno della circolare n. 4/2006, allorché sisostiene quanto segue: «... il classamento delle unità immobiliari ordinarieè basato esclusivamente sul confronto, a livello locale, fra le caratteristicheintrinseche ed estrinseche di ciascuna unità oggetto di esame e quelleordinariamente associate alle tipologie presenti nel quadro diqualificazione, che assumono concreta evidenza nell’universo delle unitàsimilari (in origine soltanto quelle definite ‘tipo’) censite in ciascunacategoria catastale. Pertanto si ritiene doveroso ribadire, in questa sede,la piena autonomia dell’ordinamento catastale rispetto a quanto dettatodalle norme urbanistiche, ovvero afferenti a specifici settori ed attività diesercizio ...».2.10. È stato così evidenziato che si tratta di una prospettiva chetrascura, in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale di cui si è dato conto,la rilevanza urbanistica del territorio.2.11. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: ladestinazione funzionale e produttiva di un’unità immobiliare va accertatain riferimento alle sue potenzialità di utilizzo ed alle sue caratteristiche, inconformità alla - e non a prescindere dalla - normativa urbanistica,tipologiche e costruttive del bene, e non al concreto e differente uso chedello stesso venga fatto.2.12. Con particolare riguardo al caso in esame, occorre, quindi,evidenziare che le categorie catastali C/1 e C/3 si distinguonoprincipalmente per la destinazione d’uso e le caratteristiche costruttivedegli immobili censiti, in quanto la categoria C/1 riguarda «negozi ebotteghe», ovvero locali destinati prevalentemente all’attività commercialeal dettaglio, come negozi, botteghe artigiane e simili, mentre la categoriaC/3 è riservata ai «laboratori per arti e mestieri», cioè locali destinati adNumero registro generale 18452/2025Numero sezionale 3167/2026Numero di raccolta generale 11435/2026Data pubblicazione 28/04/2026opifici industriali (gruppo D).2.13. Dal punto di vista costruttivo, i locali C/1 sono generalmentecaratterizzati da spazi destinati alla vendita diretta al pubblico, con vetrinesu strada e accessi facilitati, mentre i locali C/3 sono laboratori che possonopresentare caratteristiche costruttive più funzionali alla produzione, comespazi di lavoro, magazzini e aree di stoccaggio, senza necessariamenteavere vetrine o accessi diretti al pubblico.2.14. L'attività di estetista può essere, dunque, censita sia nellacategoria C/1 (negozi e botteghe) sia nella categoria C/3 (laboratori perarti e mestieri), a seconda delle caratteristiche prevalenti dell'immobile edella modalità di svolgimento dell'attività, in quanto, se l'attività diestetista si svolge in locali destinati principalmente alla ricezione delpubblico, con spazi dedicati all'accoglienza e alla vendita di prodotti, laclassificazione più idonea è C/1 (negozi e botteghe), mentre se l'attività sisvolge in ambienti strutturati come laboratori, con prevalenza dilavorazioni artigianali e senza una significativa area di vendita o ricezionedel pubblico, può essere attribuita la categoria C/3 (laboratori per arti emestieri).2.15. Nel caso oggetto della pronuncia impugnata, non è datoevidenziare alcuna erroneità nella motivazione della decisione, la quale ha,per l'appunto, valorizzato la destinazione ad insediamenti artigianali in viaprevalente del contesto immobiliare ove insistono i cespiti riconducibili allaparte contribuente, richiamando anche le norme di attuazione tecnica delP.R.G. relative alla destinazione d’uso degli immobili nella zona, in cui èsituato l’immobile in questione, ed avendo quindi dato rilievo, ai fini dellaclassificazione, anche alla destinazione urbanistica artigianale della zona incui insisteva il compendio immobiliare.2.16. Occorre, inoltre, considerare che, nelle controversie relativeall'attendibilità del provvedimento di classamento in rettifica rispetto aquello proposto dal contribuente a mezzo della procedura DOCFA, l'oneredi provare gli elementi di fatto giustificativi della diversa valutazione, nelquadro del parametro prescelto, spetta all’amministrazione finanziaria,Numero registro generale 18452/2025Numero sezionale 3167/2026Numero di raccolta generale 11435/2026Data pubblicazione 28/04/2026salva, comunque, la facoltà del contribuente di assumere su di sé l'oneredi dimostrare l'infondatezza della pretesa di una maggiore renditacatastale, con la conseguenza che il giudice del merito, dovendo verificarel'adeguatezza della categoria e della classe attribuite all'immobile secondoi dati presenti nella motivazione dell'atto, non può trarre tale prova positivadall'insuccesso dell'onere probatorio assunto dal contribuente, in difettodell'assolvimento dell'onere della prova posto a carico dell'amministrazionefinanziaria (cfr. Cass., n. 16569/2024).2.17. Spettava, quindi, all’Agenzia delle Entrate dimostrareeventualmente che l’immobile presentava delle caratteristiche realidifformi rispetto alla destinazione urbanistica impressa dal P.R.G., che nedetermina, appunto, l'utilizzo consentito, onere a cui l’Ufficio si è del tuttosottratto.3.1. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia ricorrente lamenta lanullità della sentenza impugnata per motivazione apparente in violazionedell'art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.,lamentando che i giudici di appello abbiano immotivatamente qualificatol'attività di estetista quale di laboratorio artigianale (C/3) e non di attivitàcommerciale (C/1).3.2. La doglianza va, parimenti, disattesa, in primo luogo, richiamandoquanto evidenziato, sul punto, nella proposta di definizione anticipata(«...considerato che anche questa doglianza appare manifestamenteinfondata, atteso che nel giudizio di riassunzione il Giudice del gravame haespressamente classificato tale servizio nella categoria catastale C/3,anche alla luce del P.R.G. dell’Ente locale; rilevato infatti che in riferimentoalla zona in cui è situato l’immobile controverso è prevista la destinazioned’uso di laboratorio artigianale, categoria nella quale è stata inquadrataanche l’attività di estetista... »).3.3. Occorre inoltre ribadire che per costante giurisprudenza di questaCorte (cfr., tra le molte, Cass., n. 15883/2017; Cass., n. 9105/2017;Cass., Sez. Un., n. 22232/2016; Cass., n. 9113/2012; Cass., n.16736/2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione dellasentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cuiNumero registro generale 18452/2025Numero sezionale 3167/2026Numero di raccolta generale 11435/2026Data pubblicazione 28/04/2026ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfonditadisamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ognicontrollo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, mentre, nellafattispecie in esame, la sentenza impugnata esplicita adeguatamente laratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico — giuridico cheha portato alla decisione, tant'è che, con il primo motivo, la ricorrente hapotuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, a suo giudizio,avrebbero comunque giustificato la richiesta cassazione dell'impugnatasentenza.4. A fronte delle argomentazioni enunciate, la ricorrente non ha fornitoelementi idonei per la modifica della trascritta proposta, che merita,dunque, integrale conferma, posto che richiama ed applica principi di dirittoaffermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né la ricorrenteha offerto idonei e condividibili elementi per mutare l’orientamento dellastessa.5. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.6. Non occorre provvedere sulle spese in difetto di costituzione dellacontribuente.7. Ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., l’Agenzia ricorrente -stante la decisione conforme alla suddetta proposta di definizioneaccelerata- deve essere condannata– in applicazione del quarto commadell’art. 96 c.p.c. - al pagamento di una somma in favore della Cassa delleammende, che viene determinata in Euro 800,00, non ravvisandosi ragioniper escludere l’applicazione della sanzione nei confrontidell’amministrazione finanziaria (cfr. Cass. n. 23078 del 2025 in motiv.). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delleammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 15/4/2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])Numero registro generale 18452/2025Numero sezionale 3167/2026Numero di raccolta generale 11435/2026Data pubblicazione 28/04/2026