CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33676/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4409/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza n. 1 133 /202 2 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 13 settembre 202 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] MAFIOSO -[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 4409/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giorno 31 ottobre 1985 [OSCURATO:PERSONA] rimase vittima di omicidio per motivi di mafia per mano di [OSCURATO:PERSONA], in seguito divenuto collaboratore di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente moglie e figlia della vittima, si costituirono parte civile nel processo penale per omicidio a carico di [OSCURATO:PERSONA], concluso con la condanna di quest’ultimo e l’attribuzione di provvisionale in favore delle parti civili; esperirono poi azione in sede civile, ottenendo dal Tribunale di Marsala condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 230.000, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali. 2. Nel luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] formularono istanza di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di stampo mafioso istituito dalla legge 22 dicembre 1999, n. 512, domanda però respinta dal Prefetto di Anconacon provvedimento del 14 settembre 2016, sul rilievo della non estraneità della vittima ad ambienti criminali, causa ostativa all’ammissione al beneficio, giusta l’art. 15, primo comma, lett. c), legge 7 luglio 2016, n. 122. 3. A seguito di ciò, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero giudizialmente, nelle forme di cui agli artt. 702-bis e seguenti cod. proc. civ., accertarsi il loro diritto ad accedere ai benefici di cui al menzionato fondo di rotazione. Nell’attiva resistenza del Ministero dell’Interno, la domanda è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito. 4. Avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono uno actu per cassazione, affidandosi a tre motivi. Resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno. Non svolgedifese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA]. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 4409/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo reca tre distinte censure. 1.1. Con la prima, per violazione e falsa applicazione dell’art. 15 , terzo comma, della legge n. 122 del 2016, si critica la sentenzagravata nella parte in cui ha ritenuto le istanze delle odierne ricorrenti ancora pendenti al momento di entrata in vigore della citata legge e le ha pertanto assoggettateal regime transitorio stabilito dalla menzionata norma: la quale – si assume in senso contrario – non era invece applicabile, dacché le ricorrenti erano già da reputarsi ammesse al beneficio del Fondo all’atto di erogazione della provvisionale. 1.2. Con la seconda, per violazione dell’art. 15 della legge n. 122 del 2016 e dell’art. 9-bis della legge 20 ottobre 1990, n. 302, parte ricorrente sostieneche la condizione della totale estraneità ad ambienti malavitosi, richiesta per l’ammissione al Fondo, vada verificata con riferimento al soggetto istante, non al congiunto vittima di mafia. 1.3. Con la terza, ancora per violazione dell’art. 15 della legge n. 122 del 2016, si deduce che in base alle risultanze probatorie [OSCURATO:PERSONA] era da considerare un delinquente comune, estraneo a consorterie mafiose, ucciso proprio perché si sottraeva allestesse. 2. Le doglianze sub 1.1. e 1.2. sono infondate. Le questioni di diritto con esse sollevate sono state già affrontate e risolte da questa Corte, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, con l’enunciazione del principio di diritto per cui «in tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, l’estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l’accesso al fondo di rotazione, istituito dalla legge n. 512 del 1999, ha natura di prerequisito immanente allo scopo stesso della legge istitutiva, costituendo un elemento negativo della fattispecie legale che dà diritto all’accesso al Fondo, con la conseguenza che deve necessariamente sussistere per il riconoscimento del beneficio, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 15, primo comma, lett. c), della legge n. 122 del 2016, che, nell’introdurre espressamente r.g. n. 4409/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tale condizione, ha valore non innovativo, ma puramente chiarificatore di un connotato intrinseco alla fattispecie legale»(in tal senso, Cass.13/10/2023, n. 28627). Nell’arresto testé citato, è stato altresì chiarito che la estraneità ad ambienti delinquenzialiè condizione per l’elargizione delle provvidenze di cui alla legge n. 512 del 1999 da riferire sia alla vittima del reato mafioso sia al suo superstite, che del beneficio voglia avvalersi. «Scopo mediato ma evidentemente prioritario perseguito dalla legge istitutiva del Fondo è pur sempre, infatti, quello di contrastare i fenomeni d’infiltrazione mafiosa, nella ragionevole convinzione che la concreta solidarietà in favore di coloro che hanno subìto danni materiali alle proprie attività economiche (per il coraggio di essersi sottratti al regime deprimente della mafia) possa consentire agli stessi di trarre benefici oggettivi dal diritto concreto al risarcimento dei danni patiti: […] si otterrebbe invece, evidentemente, il risultato opposto se tale beneficio si riconoscesse nel caso in cui il beneficiario (o il congiunto dalla cui lesione origini il diritto al risarcimento riconosciuto giudizialmente) risulti appartenere al contesto criminale che ha dato ragione e origine al fatto lesivo» (così ancora Cass. n. 28627/2023). Alla diffusa ed esaustiva motivazione della menzionata decisione (peraltro, già più volte ribadita: Cass. 06/05/2024 n. 12146; Cass.06/03/2024, n. 6007;Cass. 02/07/2025 n. 17987; Cass. 05/07/2025 n. 18360; Cass. 15/07/2025 n. 19585) è qui sufficiente, in ossequio al disposto dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ, operare piena ed integralerelatio onde giustificare il rigetto delle due censure in scrutinio. La doglianza sub 1.3. è invece inammissibile: essa si concreta nel sollecitare questa Corte ad una nuova valutazione delle emergenze istruttorie finalizzata ad una diversa ricostruzione della quaestio facti, attività estranee, per natura e per funzione, al giudizio di legittimità. r.g. n. 4409/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il secondo motivo lamenta «errata e falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ.» nonché «carenza di motivazione», per non avere il giudice territoriale «dato contezza della carenza probatoria delle affermazioni del Ministero qui resistente» contenute nell’informativa prodotta, espressione di valutazioni di merito, non utilizzabili quindi come fonte di convincimento. 3.1. Il motivo è inammissibile. Per fermo convincimento di nomofilachia, per dedurre in sede di legittimità la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (ex aliis, v. Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769). Fattispecie del tutto eccentrica rispetto al motivo in esame, il quale, ancora una volta, si risolve nel richiedere a questa Corte un riesame dei mezzi istruttori, in particolare di documenti, di cui, peraltro, non opera nemmeno la c.d. localizzazioneai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., cioè non offre alcuna indicazione circa la loro collocazione nelle sedi di merito e nel relativo fascicolo di ufficio e, soprattutto, circa la loro produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469). 4. Il terzo motivo denuncia «errata e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su alcuni capi del gravame». Le ricorrenti deducono di aver denunciato «alla Corte marchigiana come l’interpretazione fornita dal giudice di prime cure determinasse una definitiva compromissione del loro diritto ad ottenere il soddisfacimento del proprio credito, nonché la disparità di trattamento con la signora [OSCURATO:PERSONA] che -[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e r.g. n. 4409/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] istante presso altra Prefettura-, aveva chiesto ed ottenuto l’accesso al beneficio»e di aver evidenziato che « [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, risulta ammesso al “Servizio di Protezione dei Collaboratori di Giustizia” di cui al d.m. 161/04, con un “[OSCURATO:PERSONA]” che di fatto preclude alle ricorrenti il recupero degli importi mediante un ordinario processo di esecuzione, dovendosi presumere che il Sinacori abbia subito la confisca dei propri beni, e risultando gli emolumenti corrisposti ai collaboratori impignorabili per legge». Denunciano che sul punto «la sentenza impugnata in parte è errata, in parte è viziata da omessa pronuncia». 4.1.Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Inammissibile, dacché non riproduce adeguatamente il contenuto del terzo motivo di appello, il cui tenore è riportato in termini differenti (limitati cioè alla supposta disparità di trattamento conseguente alla ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al programma di protezione) nella gravata sentenza: e tanto impedisce a questa Corte di riscontrare l’esistenza del lamentato error in procedendo. Infondato, dacché la –pur ipotetica – omissione di pronuncia non riveste carattere decisivo, tale da giustificate l’annullamento della sentenza impugnata: la questione che si asserisce non vagliata appare invero infondata, e tanto giustifica il potere della Corte di cassazione di integrare la motivazione della decisione ex art. 384 cod. proc. civ. mediante l’enunciazione delleragioni che giustificano il provvedimento gravato, apparendo palesel’incongruità di una rimessione della causa nella fase di merito al fine di dichiarare l’infondatezza del rilievo erroneamente non vagliato ( tra le tante, cfr. Cass. 01/02/2010, n. 2313; Cass., Sez. U., 02/02/2017, n. 2731; Cass. 28/06/2017, n. 16171; Cass. 19/04/2018, n. 9693; Cass. 10/06/2021, n. 10475; Cass. 05/04/2023, n. 9384; Cass. 18/04/2025, n. 10290). r.g. n. 4409/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] specie, l’assunto della ricorrente è – come già innanzi accennato - destituit o di fondamento: per un verso, la « disparità di trattamento» rispetto alla congiunta [OSCURATO:PERSONA] rappresenta una conseguenza fisiologica di possibili esiti differenti di giudizi intrapresi in maniera separata; d’altro canto, l’ammissione del colpevole del reato mafioso a programmi di protezione (con le derivanti misure di salvaguardia del suo patrimonio) non incide in senso modificativo sulle condizioni per la elargizionedelle provvidenze ex lege n. 512 del 1999, alcuna delle quali fa riferimento alla solvibilità del colpevole del reato. 5. Il ricorso è rigettato. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ex art. 13, comma1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.M Rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a tit