CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 28189/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14851/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). CONTRORICORRENTE avverso la sentenza d ella C ommissione tributaria regionale d ella Lombardia, sezione distaccata di Brescia, n. 5020/2019 , depositata il12/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministerio, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di respingere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in sei m otivi avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Lombardian. 5020/2019. Il C onsiglio notarile del Distretto di B rescia ha resistito con controricorso. Il Procuratore generale ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente aveva adito la Commissione provinciale , c hi e dendo l’annullamento dell'avviso di liquidazione della tassa collegiale per l’anno 2016 e della delibera del Collegio notarile del Distrettonotarile di Brescia, emesso in sede di adunanza del 27/02/2016, che aveva adottato i criteri di calcolo del tributo, lamentando che la tassa era stata calcolat a in misura progressiva per scaglioni sull’onorario repertoriale, in violazione degli artt. 93 della L.89/1913 e 14 del RDL 1324/1923 che prevedono un a tassazion e proporzionale sull’ammontare degli onorari repertoriali. Il ricorso è stato accolto dalla Commissione provinciale, che ha annullato il solo avviso di liquidazione. La pronuncia è stata riformata in appello, sostenendo che il notaio, volendo ottenere l’annullamento delle delibere con cui il Consiglio territoriale aveva adottato i criteri di calcolo della tassazione, avrebbe dovuto adire il giudice amministrativo, salvala sospensione del giudizio tributario in attesa della definizione di quello eventualmente incardinato dinanzi al Tar.2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2 , commiprimo e terzo , del d.lgs. 546/1992. Il ricorrente afferma che la giurisdizione tributaria ricomprende non i soli atti tipicamente impositivi, ma include nella materia delle imposte e tasse qualunque atto, anche se finalizzato a stabilire le aliquote applicabili, che può essere anche annullato dal giudice tributario, venendo ad incidere direttamente sul rapporto di imposta e a determinare, mediante la previsione dell'aliquota da applicare ad una base imponibile già nota, il contenuto dell'obbligazione tributaria di un insieme determinato di contribuenti già individuati. Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione, per aver la Commissione regionale aderito al contenuto dell’appello senza alcun vaglio critico e senza tener conto del le controdeduzioni del ricorrente, del contenuto della sentenza di primo grado e degli atti e dei documenti di causa. Il terzo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.,per aver la pronuncia omesso di apprezzare l’assenza del ricorrente alla riunione nella quale era stata assunta la d elibera impugnata e la mancata notifica della delibera stessa, il che escludeva la tardività dell’impugnazion e dinanzi al giudice amministrativo. Il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 2 comma III, 7 del d.lgs. 546/1992 e 5 All. E, L. n. 2248/1865, per aver la Commissione ritenuto che il giudice tributario non abbia il potere di disapplicare le delibere illegittime con cui sono stabiliti i criteri di calcolo della tassazione. Il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 21 del d . l gs. n. 546/1992 edell'art. 41 del d.lgs. 104/2010, per aver la Commissione respinto il ricorso, proposto nel termine di legge, sul rilievo che il ricorrente nonaveva impugnato dinanzi al giudice amministrativo la delibera consiliare con cui era stato adottato il criterio di calcolodella tassazione. Il sesto motivodeduce la violazion e degli artt. 1, comma secondo, 29 del d.lgs. n. 546/1992 e 104 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto inammissibile la congiunta impugnazione dell’avviso di liquidazione e dellepresupposte delibere consiliari. 3. Deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, avendo il ricorrente depositato, in prossimità dell’adunanza camerale, atto di rinuncia all’impugnazione in cassazione, ritualmente accettata dal Consiglio notarile. Non luogo a provvedere sulle spese ai sensi dell’art. 391, ultimo comma,c.p.c.. Data la rinuncia al ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, in. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di Consiglio d