CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 15315/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 15931/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. 800014890638), in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’ [OSCURATO:PERSONA], con sede in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Denza n. 50/A, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 169, presso lo studio Della Corte [OSCURATO:SOCIETA]. - resistente – F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15931/2017 Numero sezionale 497/2022Numero di raccolta generale 15315/2022 Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli n. 1133/2017, Data pubblicazione 13/05/2022 pubblicata il 18/05/2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 8 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e art. 14 del D.Lgs 150/2011, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] adì il Tribunale di Napoli per chiedere la condanna del Comune di Napoli al pagamento dei compensi professionali in relazione alla difesa svolta in due giudizi civili su incarico della " [OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., già affidataria della gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. Nel contraddittorio con il Comune di Napoli, il Tribunale di Napoli, con ordinanza depositata il 18.5.2017, accolse la domanda., Il Comune di Napoli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L'Avvocato Della Corte ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il Comune di Napoli lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 atteso che, nel presente giudizio, aveva contestato la propria titolarità, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio in ordine al quale era stata chiesta la determinazione dei compensi professionali spettanti alla controparte; di conseguenza, poiché la contestazione investiva l’an debeatur, non avrebbe dovuto essere F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15931/2017 applicata la procedura sommaria prevista dal D.Lgs. n. 150 del Numero sezionale 497/2022Numero di raccolta generale 15315/2022 2011, art. 14, considerati l'oggetto e la complessità della lite.Data pubblicazione 13/05/2022 La doglianza è infondata. Ha affermato questa Corte, con sentenza a Sezioni Unite n. 4485 del 23.2.2018, che la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, è soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur"; soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande; qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34,35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14. Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli ha correttamente ritenuto applicabile il procedimento previsto dall’art.14 del D. Lgs 150/2011, poiché il Comune aveva contestato dinanzi al tribunale la titolarità passiva del rapporto obbligatorio. Con il secondo motivo il Comune di Napoli contesta la violazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1365 c.c., perché il Tribunale di Napoli avrebbe errato nel ritenere che le clausole di rinuncia alla F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15931/2017 Numero sezionale 497/2022 rivendicazione di compensi contenute in apposite convenzioni Numero di raccolta generale 15315/2022Data pubblicazione 13/05/2022 sottoscritte dal controricorrente concernessero solo le competenze maturate per l'espletamento dell'incarico al quale si riferivano tali convenzioni e non, in generale, i compensi derivanti da ogni altra procedura con riferimento alla quale l’Avv. Della Corte vantava dei crediti di natura professionale. Il ricorrente deduce, in particolare, che la clausola n. 4 inserita nelle singole convenzioni non è per nulla generica, bensì omnicomprensiva con riferimento a qualsivoglia pretesa vantata nei confronti del Comune di Napoli. Il motivo è inammissibile. La questione è stata già sottoposta all’attenzione di questa Corte e decisa con due ordinanze - Cassazione civile sez. II, 30/12/2021, n.42047 e Cassazione civile sez. II, 06/12/2021, n.38641- la cui motivazione è condivisa dal collegio. Ed invero, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, sicché il ricorrente per cassazione, al fine di fare valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato o li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (ex multis Cass., Sez 1, n. 9461 del 9 aprile 2021). Nella presente controversia, è evidente che il Comune di Napoli ha semplicemente fondato il suo ricorso sulla prospettazione di una diversa interpretazione delle clausole menzionate. In particolare, F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15931/2017 ha affermato che le clausole di rinuncia non riguardavano Numero sezionale 497/2022Numero di raccolta generale 15315/2022 esclusivamente le liti alle quali si riferivano gli accordi che le Data pubblicazione 13/05/2022 contenevano, ma tutte le possibili richieste economiche dell’Avv. Della Corte ricollegabili a procedure ulteriori. In questo modo, però, parte ricorrente ha semplicemente proposto una diversa lettura alternativa delle intese in esame, contestando una valutazione di merito riservata, nella specie, al Tribunale di Napoli. Il Tribunale ha evidenziato che la rinunzia espressa dal ricorrente nei contratti stipulati con la "[OSCURATO:PERSONA]", sebbene formulata in maniera generica, non era da interpretare come riferita ai compensi scaturenti da altre e diverse procedure nelle quali il professionista aveva patrocinato la [OSCURATO:PERSONA], sicché il contenuto di ciascun accordo e quindi di ciascuna rinunzia ivi contenuta risultava riferito ad una singola procedura. Il ricorso va, quindi, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell'obbligo di versamento, da parte del Comune di Napoli, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il Comune di Napoli a rifondere le spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in complessivi euro 1500 oltre euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara là - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15931/2017 Numero sezionale 497/2022 sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Numero di raccolta generale 15315/2022Data pubblicazione 13/05/2022 ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione II Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e