CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 20636/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 38176-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N.8 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 140, presso Oggetto R.G.N. 38176/2019 Cron. Rep. Ud. 06/06/2023 CC lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 567/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 1068/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 31 maggio 2019, la Corte d’appello di Catania ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], suo dipendente con mansioni dapprima di operaio comune e quindi di operaio specializzato, addetto alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche previste nei progetti operativi predisposti dall’ente: a) di nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato (ventiquattro in tutto) stipulati con esso dal 16 agosto 2000 al 30 dicembre 2013, per insussistenza e mancata specificazione delle esigenze organizzative o produttive di carattere transitorio; b) di sua condanna al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno conseguenti. Così essa ha riformato la sentenza di primo grado, che l’aveva parzialmente accolta, accertando la nullità del termine apposto (non già al primo, anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 368/2001, ma) al contratto decorrente dal 3 dicembre 2001 e pertanto l’esistenza da tale data di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti, ordinando al Consorzio di ripristino del rapporto e condannandolo al pagamento, in favore del predetto a titolo risarcitorio, di un’indennità pari a 4,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; 2. in applicazione di recenti arresti di legittimità (Cass. nn. 274/2019, 3140/2019), ricostruttivi del quadro normativo della materia – nel senso dell’inapplicabilità dei principi affermati da Cass. s.u. 4685/15, in tema di assunzioni alle dipendenze degli enti pubblici anche economici, ai consorzi di bonifica siciliani nonostante aventi una tale natura, per la specialità della disciplina per essi dettata dalla normativa regionale, di espresso divieto di nuove assunzioni (salvo un periodo transitorio reiteratamente prorogato di possibile assunzione di personale, a condizioni specificamente previste, ai sensi della legge n. 230/1962) – la Corte territoriale ha ritenuto la nullità dei rapporti instaurati (per effetto di conversione di contratti a tempo determinato legittimi o anche oggetto di ricorso ad essi abusivo) in violazione del suddetto divieto, pertanto da considerare come rapporti di fatto, ai sensi dell’art. 2126; 3. una volta negata la possibilità di conversione dei rapporti di lavoro a termine tra le parti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, essa ha coerentemente rigettato anche la domanda risarcitoria (eventualmente deducibile, nell’ipotesi di ricorso abusivo al contratto a tempo determinato, in applicazione della responsabilità contrattuale a norma dell’art. 1218 c.c.) proposta dal lavoratore, “siccome direttamente correlata alla chiesta conversione”; 4. con atto notificato il 29 novembre 2019, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui il Consorzio ha resistito con controricorso; 5. prima dell’odierna adunanza il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha comunicato il19 maggio 2023 la volontà di rinunciare per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio; 6. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. la rinuncia non risulta accettata: sussistono pertanto i requisiti per la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, in applicazione del regime di soccombenza virtuale, in assenza di un diverso accordo delle parti sulla loro regolamentazione; 2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali. Oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.