CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 22908/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di Siena;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Capolupo;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1776/2019,depositata il 19/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11922/2020Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 22908/2026Data pubblicazione 08/07/20261. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto opposizione avverso ildecreto del Tribunale di Cosenza che l’ha condannata a pagare euro80.562,65 in favore del commercialista dott. [OSCURATO:PERSONA], qualecompenso per l’assistenza prestata in occasione di una verifica fiscale.L’opponente ha contestato la pretesa creditoria, eccependo che tra le partivi era un contratto di consulenza “globale” che prevedeva un compensoannuo per il professionista di euro 9.226, compenso nel quale eracompresa anche l’attività di consulenza oggetto della domanda monitoria.Il Tribunale di Cosenza ha accolto l’opposizione, ritenendo che nelcompenso annuale rientrasse in generale l’attività di consulenza “conesclusione di ogni compenso aggiuntivo”, cosicché in essa rientrava anchela consulenza prestata in relazione alla verifica tributaria; unicamente noncompresa era l’attività svolta dal professionista quale delegato dellasocietà durante le operazioni di verifica, attività che doveva quindi essereretribuita separatamente e per la quale il Tribunale ha riconosciuto lasomma di euro 1.500.2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza n. 1776/2019 la Corte d’appello di Catanzaro ha accolto ilgravame e ha condannato la società a pagare la somma ingiunta con ildecreto ingiuntivo.3. Avverso la sentenza ricorre la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con attoaffidato a sette motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] rileva, innanzitutto, che il controricorrente sollecita la Corte,nella propria memoria, a rilevare la nullità della procura speciale conferitada controparte nel corso del giudizio, in quanto non rilasciata a margine oin calce al ricorso.Numero registro generale 11922/2020Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 22908/2026Data pubblicazione 08/07/20261.1. L’osservazione del controricorrente è corretta.Nel giudizio di cassazione relativo a un procedimento – come quello inesame, iniziato nel 2005 – instaurato in data antecedente al 4 luglio 2009,la successiva comparsa di costituzione di un nuovo difensore, con ilconferimento della procura in calce all'atto ed autenticata dallo stessolegale nominato, è nulla in quanto la procura speciale, ex art. 83, comma3, c.p.c., vigente ratione temporis, doveva essere rilasciata con attopubblico o con scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c.,ove non apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso (v. pertutte, da ultimo, Cass. n. 12833/2025 e Cass. n. 12434/2022).L'art. 83, comma 3, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdottedalla legge n. 69 del 2009, secondo il quale la procura speciale può essereapposta a margine o in calce anche di atti diversi dal ricorso o dalcontroricorso, si applica infatti esclusivamente ai giudizi instaurati in primogrado dopo l'entrata in vigore dell'art. 45 della predetta legge (ossia il 4luglio 2009).Da tanto consegue che la procura, presente agli atti e datata 8 marzo2023, di nomina del nuovo difensore con autografia della sottoscrizionecertificata dal medesimo, va ritenuta invalida, per cui l’attività svoltadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in particolare la memoria, va consideratainammissibile.Mantiene tuttavia validità il ricorso presentato in origine dagli avvocatiRosangela Pisano e [OSCURATO:PERSONA] di Siena, muniti di valida procuraspeciale, che deve essere ugualmente scrutinato.2. Il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi:a) il primo motivo contesta violazione o falsa applicazione dell’art. 2909c.c. in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.; la Corte d’appello haerroneamente interpretato il giudicato formatosi sul capo della sentenzanon impugnato; non essendo stato impugnato il capo della sentenza cheNumero registro generale 11922/2020Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 22908/2026Data pubblicazione 08/07/2026ha riconosciuto la somma di euro 1.500, anche la motivazione posta allabase di quella condanna non poteva più essere messa in discussione;b) il secondo motivo lamenta nullità della sentenza in relazione al n. 4dell’art. 360 c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c.; la Corte d’appello,ritenendo passato in giudicato il capo relativo alla condanna al pagamentodi euro 1.500 e poi condannando a pagare l’intera somma ingiunta, hacondannato la ricorrente a pagare il cumulo delle due somme,determinando un’indebita duplicazione del pagamento della medesima3. I motivi sono fondati nei seguenti limiti.La Corte d’appello – esercitando il proprio potere di interpretare gli atti diparte – ha osservato che non vi era stato passaggio in giudicato dellaprima decisione, con l’esclusione del capo con il quale la società appellataera stata condannata a corrispondere la somma di euro 1.500. La Corte hapoi rilevato che l’appellante aveva formulato l’impugnazione, eccependoche l’eventuale esistenza di un contratto di consulenza globale nonescludeva l’obbligo di controparte di corrispondergli il compenso di euro80.562,65, cosicché l’appellante, affermando di essere creditore, neiconfronti della società appellata, della predetta somma, aveva intesocensurare la sentenza di primo grado per avere erroneamente revocato ildecreto ingiuntivo. La Corte d’appello ha quindi accolto il gravame diPaese e, in riforma della sentenza impugnata, ha confermato il decretoingiuntivo (rectius, ha condannato la ricorrente a pagare la somma il cuipagamento era stato ingiunto con il decreto).La censura della ricorrente non può essere accolta laddove sostiene che laCorte d’appello non avrebbe potuto riesaminare la questione delladebenza del compenso della prestazione oggetto della domanda monitoria,non essendo sceso sul punto il giudicato. La censura è invece fondataladdove contesta alla Corte d’appello di avere condannato la ricorrente apagare l’intera somma ingiunta, senza considerare la somma di euroNumero registro generale 11922/2020Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 22908/2026Data pubblicazione 08/07/20261.500 cui era già stata condannata dal giudice di primo grado e rispettoalla quale la medesima Corte ha affermato che era sceso il giudicato.4. Per motivi di priorità logica vanno esaminati a questo punto i motivi dalquarto al settimo, che invocando la violazione di parametri differenti,contestano la parte della sentenza impugnata che ha ritenuto che tra leparti vi fosse un accordo di consulenza generica con onorari prestabiliti,ma che l’attività posta alla base della domanda monitoria esulasse da taleaccordo:a) il quarto motivo censura, ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.,violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione agli artt.1362, 1363, 1365 e 1366 c.c.; esaminando lo scambio di corrispondenzacontenente l’accordo, emerge che la consulenza viene definita “globale”per due società, mentre per altre società è definita “consulenza fiscale ebilancio”, cosicché è evidente che la consulenza di [OSCURATO:PERSONA] in favore dellaricorrente era non quella fiscale e di bilancio, ma era di portata maggiorerispetto alle altre;b) il quinto motivo fa valere, ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.,violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione agli artt.1322 e 1362 c.c.; la sentenza impugnata ha ritenuto provata l’esistenza diun accordo avente ad oggetto la consulenza fiscale e tributaria, ritenendoimpossibile, sulla base delle risultanze istruttorie, stabilire in quale dellecategorie della legge professionale detto accordo potesse essereinquadrato, cosicché l’ha ricondotta alla consulenza generica dell’art. 55,invece che all’art. 46 del d.m. 169/2010;c) il sesto motivo denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazionee/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione agli artt. 55 e 46 deld.m. 169/2010; la Corte d’appello, pur avendo ritenuto che le partiabbiano inteso concludere un accordo forfettario per la consulenza fiscalee tributaria, ha erroneamente ritenuto di dovere inquadrare il rapportonell’ambito dell’art. 55 del d.m. 169/2010;Numero registro generale 11922/2020Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 22908/2026Data pubblicazione 08/07/2026d) il settimo motivo denuncia, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; lamotivazione della sentenza impugnata è contraddittoria e solo apparente,avendo affermato che l’unico fatto incontestabile era che tra le parti erastato raggiunto un accordo per la consulenza fiscale e tributaria, arrivandopoi a sostenere che l’accordo deve essere inquadrato nell’art. 55 che fainvece riferimento alla consulenza generica e continuativa.5. I suindicati motivi sono inammissibili.La Corte d’appello ha escluso che l’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] in occasione“dell’evento straordinario e non prevedibile di una verifica da parte dellaGuardia di finanza” vada ricompresa nella fattispecie di cui all’art. 55 deld.m. n. 169/2010, dovendo essere ricondotta all’art. 46, comma 3, delmedesimo d.m. Il giudice di merito ha infatti ritenuto che il contratto aprestazione forfettaria con onorari preconcordati concluso tra le partiriguardasse la “consulenza aziendale continuativa e generica” di cui all’art.55. L’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] in occasione della verifica della Guardia difinanza, nella sua specificità e straordinarietà, doveva essere invecericondotta, ad avviso del giudice d’appello, alla fattispecie descritta dalcomma 3 dell’art. 46, dedicato alla “assistenza tributaria e consulenzatributaria” che contempla la consulenza tributaria prestata in relazione a“problemi specifici”, in sede di assistenza e di “scelta dei comportamenti edelle difese più opportune”, i cui compensi sono cumulabili con gli onorarispettanti per “altre eventuali diverse prestazioni”.La ricorrente contesta gli argomenti della Corte d’appello, censurandol’interpretazione del contratto a prestazione forfettaria concluso tra le partie la riconduzione del medesimo alla fattispecie di cui all’art. 55 delrichiamato d.m., lamentando la violazione dei canoni ermeneutici diinterpretazione del contratto (quarto motivo), il principio della libertà diiniziativa privata nella redazione dei contratti (quinto motivo), l’erratainterpretazione degli artt. 46 e 55 e l’errata sussunzione dell’attivitàNumero registro generale 11922/2020Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 22908/2026Data pubblicazione 08/07/2026oggetto della domanda monitoria (sesto motivo), invocando nel settimomotivo il vizio di apparenza e contraddittorietà della motivazione.[OSCURATO:PERSONA] rileva, anzitutto, che deve essere esclusa la ravvisabilità deldenunciato vizio della motivazione nell’iter argomentativo sopra riassuntodella Corte d’appello, che non è apparente e non presenta contrastiirriducibili tra affermazioni inconciliabili.In conformità all'esegesi svolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con ledecisioni n. 8053 del 2014 e n. 8038 del 2018, il sindacato di legittimitàsulla motivazione è infatti oggi ridotto al "minimo costituzionale", così cherisulta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.Ed è evidente che la motivazione supera pienamente il c.d. minimocostituzionale nei passaggi qui in contestazione.Quanto ai restanti vizi denunciati dal quarto al sesto motivo, essi sirisolvono nella contrapposizione di una interpretazione del contratto e deirapporti tra le parti diversa da quella accolta nella sentenza impugnata eal riguardo va ricordato che l’interpretazione del giudice di merito nondeve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di clausole contrattuali sono possibili due opiù interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva propostol'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede dilegittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (v. al riguardo, exmultis, Cass. n. 28319/2017).Numero registro generale 11922/2020Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 22908/2026Data pubblicazione 08/07/20266. Il terzo motivo, infine, denuncia nullità della sentenza in relazione al n.4 dell’art. 360 c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,avendo la Corte d’appello escluso dal thema decidendum il quantumdebeatur, quando invece l’opponente aveva espressamente contestato lacongruità della somma richiesta, avendo la società con l’appello chiesto laconferma della sentenza di primo grado, ritenendo congrua laquantificazione del Tribunale.6.1. Il motivo è fondato.La Corte d’appello, dopo avere concluso che l’attività di assistenza svoltada [OSCURATO:PERSONA] in occasione della verifica fiscale non rientrava nel contratto diconsulenza “globale”, ha affermato che “ogni altro argomento deveritenersi assorbito”, trattandosi di profili “non rilevanti e comunqueinidonei a condurre a una decisione di segno diverso”, e, come si è giàdetto, ha condannato la ricorrente a pagare la somma ingiunta con ildecreto ingiuntivo.In tal modo, però, la sentenza in esame non ha considerato che laricorrente nel suo atto di opposizione non solo aveva sostenuto che taleobiezioni circa la natura, la durata, il valore e la stessa utilità dell’attivitàsvolta (v. le pagg. 3-5 dell’atto di opposizione) e che tale attività era stataoggetto di accertamento da parte del giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti rilevato come l’attività di consulenza svolta daPaese in occasione della verifica fiscale si fosse concretizzata “per quantoprovato, nella redazione di osservazioni all’Agenzia delle entrate relativealla risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardiadi finanza e di un breve parere sulla possibilità di fare ricorso al c.d.condono tombale”, attività che il Tribunale aveva ritenuto comprese nelcontratto di consulenza concluso tra le parti e che non aveva quindivalutato sotto il profilo del quantum.Numero registro generale 11922/2020Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 22908/2026Data pubblicazione 08/07/2026Una volta ritenuto che tali attività non erano invece comprese nelcontratto di consulenza “globale”, la Corte d’appello le avrebbe dovuteconsiderare sotto il profilo del quantum richiesto e ottenuto con ladomanda monitoria. Il giudice d’appello si è invece limitato, nellapremessa della sua indagine del merito, ad affermare che, “in mancanzadi obiezioni in ordine alla correttezza della liquidazione degli onorari nellamisura di euro 80.562,65”, la misura degli onorari non era oggetto delthema decidendum, motivazione, questa sì, meramente apparente e nonrispettosa del minimo costituzionale come denuncia la ricorrente.7. In conclusione, sono dichiarati inammissibili i motivi quarto, quinto,sesto, settimo e sono accolti i motivi primo, secondo e terzo.La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti ela causa va rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversacomposizione personale, la quale riesaminerà il merito dell’appelloordine alle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie i primi tre motivi, dichiarati inammissibili i restantimotivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione secondacivile, in data 10 marzo 2026.Il Presidente