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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 06717/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativo di censure esaminate e disattese con congrua motivazione; rilevato che la contestazione della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di calunnia si risolve in una prospettazione riduttiva e in una lettura alternativa dei fatti e delle prove, non consentite in questa sede a fronte di una motivazione lineare che, basandosi sulle convergenti testimonianze acquisite, ha escluso che l'imputato si fosse limitato a riferire un fatto vero, qualificandolo erroneamente, essendo, invece, emerso che si era volontariamente scagliato contro l'autovettura condotta dall'assistente sociale, poi riferendo falsamente al medico e all'agente di polizia presso il pronto soccorso di essere stato vittima di tentato omicidio, in tal modo accusando l'assistente sociale di detto reato, pur essendo consapevole della sua innocenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativo di censure esaminate e disattese con congrua motivazione; rilevato che la contestazione della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di calunnia si risolve in una prospettazione riduttiva e in una lettura alternativa dei fatti e delle prove, non consentite in questa sede a fronte di una motivazione lineare che, basandosi sulle convergenti testimonianze acquisite, ha escluso che l'imputato si fosse limitato a riferire un fatto vero, qualificandolo erroneamente, essendo, invece, emerso che si era volontariamente scagliato contro l'autovettura condotta dall'assistente sociale, poi riferendo falsamente al medico e all'agente di polizia presso il pronto soccorso di essere stato vittima di tentato omicidio, in tal modo accusando l'assistente sociale di detto reato, pur essendo consapevole della sua innocenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigli
Sentenza Cassazione n. 06717/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris