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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 32337/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 28 aprile 2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 28 aprile 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia del 12 luglio 2017 che ha condannato l'imputato, per il reato di cui all'art. 455 cod. pen., per aver speso una banconota di C 50,00 risultata contraffatta, e per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., per avere minacciato il cassiere dell'esercizio commerciale dove aveva speso la banconota falsificata «che gli avrebbe fatto sparare».

1.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta la mancata dichiarazione di prescrizione dei reati.

Espone che i fatti contestati risalgono all'il gennaio 2012 e che, avendo il giudice di primo grado riconosciuto l'equivalenza della recidiva alle attenuanti generiche, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione dei reati.

1.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., lamenta l'illogicità della motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva qual era quella del teste Vinciguerra, ma escusso avendo il giudice di primo grado revocato l'ordinanza di ammissione della prova.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente prospetta l'avvenuta maturazione della prescrizione, è manifestamente infondato.

Deve rilevarsi che i reati per cui è intervenuta condanna, in primo grado, il 12 luglio 2017 e, in secondo grado, il 28 aprile 2021, sono stati commessi l'11 gennaio 2012 ed, essendo stata ritualmente contestata e ritenuta la circostanza aggravante ad affetto speciale della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale — che in quanto tale incide sia sul computo del termine-base di prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, 12/10/2018, Saetta, F.v. 274721) —, il termine ordinario di prescrizione non è ancora maturato tenuto altresì conto della sospensione per astensione e impedimento del difensore.

A nulla rileva che la recidiva venga ritenuta equivalente (come nella vicenda che qui ci occupa) o addirittura subvalente rispetto alle attenuanti generiche posto che le circostanze aggravanti producono, ove ritenute esistenti, «effetti di rilevanza edittale», che permangono indipendentemente dal giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., conformemente al dettato di cui all'art. 157, comma terzo, cod. pen. che ne esclude espressamente l'incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 9/7/2019, Pastore, Rv. 278058).

2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.La Corte distrettuale fa riferimento e valorizza la "deposizione del teste Vinciguerra" — teste di cui il ricorrente, con l'atto d'appello, ha chiesto l'audizione in quanto, come risulta dalla sentenza di primo grado, non era stato in quella sede esaminato per irreperibilità e, comunque, per superfluità della prova — per cui, in difetto di elementi idonei a smentire adeguatamente quanto e isserito dalla Corte d'appello, deve ritenersi che il teste sia stato escusso.

Ad ogni buon conto, si ritiene, comunque, che il motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta l'omessa rinnovazione è aspecifico posto che, come si rileva dalla motivazione impugnata — conforme a quella di primo grado e a cui si salda per formare un unico percorso argomentativo — la responsabilità dell'imputato si fonda anche sulle dichiarazioni di un altro teste nonché su molteplici elementi sintomatici valorizzati in sentenza e non contestati dal ricorrente e del tutto sufficienti per fondare la responsabilità dell'imputato (conf., ex multis, Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448).

3. Atteso l'esito del giudizio, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 12 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ro [OSCURATO:PERSONA] • i rCORTE [OSCURATO:PERSONA]-z)A;±..1CNE V SEZIO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 28 aprile 2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 28 aprile 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia del 12 luglio 2017 che ha condannato l'imputato, per il reato di cui all'art. 455 cod. pen., per aver speso una banconota di C 50,00 risultata contraffatta, e per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., per avere minacciato il cassiere dell'esercizio commerciale dove aveva speso la banconota falsificata «che gli avrebbe fatto sparare». 1.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta la mancata dichiarazione di prescrizione dei reati. Espone che i fatti contestati risalgono all'il gennaio 2012 e che, avendo il giudice di primo grado riconosciuto l'equivalenza della recidiva alle attenuanti generiche, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione dei reati. 1.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., lamenta l'illogicità della motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva qual era quella del teste Vinciguerra, ma escusso avendo il giudice di primo grado revocato l'ordinanza di ammissione della prova. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente prospetta l'avvenuta maturazione della prescrizione, è manifestamente infondato. Deve rilevarsi che i reati per cui è intervenuta condanna, in primo grado, il 12 luglio 2017 e, in secondo grado, il 28 aprile 2021, sono stati commessi l'11 gennaio 2012 ed, essendo stata ritualmente contestata e ritenuta la circostanza aggravante ad affetto speciale della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale — che in quanto tale incide sia sul computo del termine-base di prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, 12/10/2018, Saetta, F.v. 274721) —, il termine ordinario di prescrizione non è ancora maturato tenuto altresì conto della sospensione per astensione e impedimento del difensore. A nulla rileva che la recidiva venga ritenuta equivalente (come nella vicenda che qui ci occupa) o addirittura subvalente rispetto alle attenuanti generiche posto che le circostanze aggravanti producono, ove ritenute esistenti, «effetti di rilevanza edittale», che permangono indipendentemente dal giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., conformemente al dettato di cui all'art. 157, comma terzo, cod. pen. che ne esclude espressamente l'incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 9/7/2019, Pastore, Rv. 278058). 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.La Corte distrettuale fa riferimento e valorizza la "deposizione del teste Vinciguerra" — teste di cui il ricorrente, con l'atto d'appello, ha chiesto l'audizione in quanto, come risulta dalla sentenza di primo grado, non era stato in quella sede esaminato per irreperibilità e, comunque, per superfluità della prova — per cui, in difetto di elementi idonei a smentire adeguatamente quanto e isserito dalla Corte d'appello, deve ritenersi che il teste sia stato escusso. Ad ogni buon conto, si ritiene, comunque, che il motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta l'omessa rinnovazione è aspecifico posto che, come si rileva dalla motivazione impugnata — conforme a quella di primo grado e a cui si salda per formare un unico percorso argomentativo — la responsabilità dell'imputato si fonda anche sulle dichiarazioni di un altro teste nonché su molteplici elementi sintomatici valorizzati in sentenza e non contestati dal ricorrente e del tutto sufficienti per fondare la responsabilità dell'imputato (conf., ex multis, Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448). 3. Atteso l'esito del giudizio, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 12 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ro [OSCURATO:PERSONA] • i rCORTE [OSCURATO:PERSONA]-z)A;±..1CNE V SEZIO
Sentenza Cassazione n. 32337/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris