CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18139/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
quale è rappresentata e difesa, giustaprocura a margine del ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, via Degli Avignonesi n. 5, presso lostudio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13527/2023Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 18139/2026Data pubblicazione 05/06/2026MARCHESE [OSCURATO:PERSONA]- intimata -avverso la sentenza n. 636/2023 della CORTE D'APPELLO di SALERNO,pubblicata il 16/5/2023 e notificata in data 17/5/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del2/12/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti.1. Con atto di citazione notificato in data 5/11/2012, Patrizia DeCarluccio convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Salerno, suamadre [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di dichiarare, in suo favore,l’avvenuto acquisto, per usucapione, della piena proprietà di unimmobile sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], in via Venezia,identificato in catasto al fgl 7, p.lla 563, intestato alla convenuta.1.2. [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto della domanda,evidenziando che l'attrice aveva soltanto detenuto il bene per mero1.3. Istruita con prova orale, la causa fu riservata per la decisionein data 5/6/2019, quindi rimessa sul ruolo dal Giudice: era accadutoche, con comparsa del 10/9/2019, nel termine di deposito dellecomparse conclusionali ex art. 190 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] dichiarato di «rinunciare agli atti e alle eccezioni proposte» e diaderire alla domanda; con comparsa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo lascadenza dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., era invece intervenutanel giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarando di avere acquistato ilbene da [OSCURATO:PERSONA], per atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corsodel giudizio.2. Rimessa la causa sul ruolo, con sentenza n.1662/2020, ilTribunale di Salerno, ritenuta l’ammissibilità dell’intervento dellaRic. 2023 n. 13527 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -2-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13527/2023Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 18139/2026Data pubblicazione 05/06/2026società acquirente, rigettò la domanda per difetto di prova delpossesso.3. Con sentenza n. 636/2023, la Corte d’appello di Salerno harigettato sia l’appello di [OSCURATO:PERSONA] che l’appello incidentaleproposto da [OSCURATO:PERSONA] in adesione all’impugnazione principale.Per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale ha ribaditol’ammissibilità dell’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]. e il difetto di provadell’esercizio di un possesso esclusivo utile alla invocata usucapione, inconsiderazione della situazione di tolleranza propria del rapporto diparentela con il proprietario; ha, perciò escluso la valenza confessoriadel riconoscimento della fondatezza della domanda da parte dellaconvenuta [OSCURATO:PERSONA] per difetto del diritto a disporre del bene,ceduto in precedenza.4. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, PatriziaDe Carluccio ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a seimotivi; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 3del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] halamentato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 268 comma Ie II cod. proc. civ., secondo cui l’intervento in giudizio è ammissibilesoltanto finché non siano state precisate le conclusioni; nel caso dispecie, [OSCURATO:SOCIETA]. è intervenuta in giudizio in data 11/10/2019,soltanto dopo la scadenza dei termini ex art. 390 cod. proc. civ.: ilGiudice avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile l’intervento, inriferimento all’intervenuta rimessione della causa sul ruolo e allafissazione di un nuovo termine per la precisazione delle conclusioni; inogni caso, non avrebbe dovuto tenere conto della documentazioneRic. 2023 n. 13527 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -3-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13527/2023Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 18139/2026Data pubblicazione 05/06/2026prodotta dalla società intervenuta, relativa all’acquisto dell’immobileoggetto di giudizio, perché già operava la preclusione per le produzionidocumentali.1.1. Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha confermato l’ammissibilità dell’interventodella società [OSCURATO:SOCIETA] rimarcando che, dopo la precisazione delleconclusioni all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa era stata rimessa sulruolo al fine di invitare le parti ad interloquire sulla ammissibilitàdell’intervento e sulla modifica delle conclusioni rassegnate dallaconvenuta.La decisione è corretta in diritto, perché secondo l'art. 111 cod.proc. civ., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controversoper atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le partioriginarie ma il successore a titolo particolare può intervenire o esserechiamato nel processo, in ogni grado o fase del processo, perché egliha la stessa posizione del suo dante causa e non è terzo rispetto allealtre parti.La preclusione derivante dal I comma dell’art. 268 cod. proc. civ.,secondo cui l’intervento è ammissibile sino al momento in cui il giudicefissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, opera, nel grado,perché quel momento segna l'inizio della fase inibita all'attività delleparti, destinata all’esercizio del potere decisorio proprio del Giudice eche si concluderà con la pubblicazione della sentenza.Nella specie, tuttavia, come riconosciuto dalla stessa ricorrente,questa preclusione è stata superata perché il decisore ha rimesso lacausa sul ruolo, ritenendo necessaria l’interlocuzione sulle dichiarazionidella convenuta proprietaria – che avevano implicato un mutamento didifesa – e sull’acquisizione del fatto dell’intervenuta alienazione delbene.Ric. 2023 n. 13527 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -4-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13527/2023Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 18139/2026Data pubblicazione 05/06/2026Il provvedimento di rimessione della causa sul ruolo non può esserecriticato in sé, per la sua natura meramente ordinatoria e preparatoriaalla decisione, ma soltanto per le eventuali violazioni delle preclusionigià maturate che ne siano conseguite: nella specie, dunque, nessunadi queste violazioni è stata posta in essere perché l’acquisizione deldocumento comprovante la legittimazione della società a intervenire,denunciata come tardiva, in realtà è legittimamente avvenuta: ilsuccessore a titolo particolare nel diritto controverso ha, infatti,allegato soltanto il titolo che lo legittimava a sostituire la sua dantecausa e questa allegazione dev’essere necessariamente consentitanegli stessi limiti di tempo stabiliti per l’intervento (la precisazione delleconclusioni).A ciò si aggiunga che non risulta che l’avvenuta alienazione delbene sia stata contestata dall’attrice ricorrente o dalla stessaconvenuta.Proprio l’anteriorità dell’alienazione ha fatto fondatamenteescludere, nella sentenza impugnata, la valenza confessoria delriconoscimento operato da [OSCURATO:PERSONA]: ella, infatti, alla data incui ha mutato la sua difesa, con la memoria conclusionale, non era piùproprietaria del bene per averlo già alienato e, perciò, certamenteaveva già perduto il diritto di disporne.2. Con il secondo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 3del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha prospettatola violazione e falsa applicazione degli articoli 228, 229, 115 e 116 cod.proc. civ. e dell’articolo 2733 cod. civ., per avere la Corte d’appelloescluso la valenza confessoria del riconoscimento: in particolare, ladichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essereconsiderata una vera e propria confessione giudiziale, in quantosottoscritta personalmente dalla stessa e con la consapevolezza deiRic. 2023 n. 13527 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -5-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13527/2023Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 18139/2026Data pubblicazione 05/06/2026fatti sfavorevoli in essa contenuti o, in ogni caso, avrebbe dovutoessere valutata dal giudice nel complesso probatorio.2.1. Il motivo è in parte infondato, con le precisazioni che seguonoe in parte inammissibile.Come chiarito nella sentenza impugnata, per essere efficace laconfessione dev’essere resa da persona capace di disporre del diritto acui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia lacapacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo allacontroversia in questione; secondo la Corte territoriale, la disponibilitàdel diritto deve essere coeva alla confessione, a nulla rilevando che alladata della cessione del diritto di proprietà sull’immobile in questione daparte di [OSCURATO:PERSONA] in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. fosserodecorsi venti anni dall’inizio del possesso utile all’usucapione,soprattutto perché questa circostanza era rimasta comunque del tuttosfornita di riscontro probatorio.Sul punto, allora, deve puntualizzarsi, come chiarito da questaCorte, che nel caso di successione nel diritto controverso a seguito diai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. e colui che è intervenuto nelmedesimo processo quale successore in base allo stesso titoloparticolare, pur rivestendo, rispetto al rapporto che forma oggetto dellacausa, la medesima qualità di parte, mantengono distinte fisionomiegiuridiche, dotate di piena autonomia processuale, in relazione allapossibilità di essere, ciascuna, portatrice di interessi diversi econtrapposti rispetto al rapporto dedotto in lite; in ragione di taleautonomia i predetti soggetti possono tenere una distinta condottaprocessuale, ponendosi anche in contrasto tra loro. Per tale motivo, laconfessione prestata da uno soltanto di essi, mentre costituisce pienaprova contro il dichiarante, non è opponibile all'altro, nei cui confrontipuò assumere rilevanza soltanto quale indizio liberamente apprezzabileRic. 2023 n. 13527 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -6-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13527/2023Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 18139/2026Data pubblicazione 05/06/2026dal giudice, al pari delle altre risultanze processuali, secondo quantoespressamente disposto dal terzo comma dell'art. 2733 cod. civ.,riprodotto, per il giuramento, dal terzo comma dell'art. 2738 (v. Cass.2929/1955; Cass. 6302/95). Non può quindi parlarsi, con riferimentoai soggetti in questione, di «incapacità» a prestare la confessione (edil giuramento), ben potendo ciascuno di essi, in relazione all'interessedi cui è portatore rispetto al rapporto dedotto in lite, renderedichiarazioni su fatti e circostanze riguardanti tale rapportoindipendentemente dalla diversa rilevanza probatoria che talidichiarazioni possono esplicare nei loro rapporti interni (Sez. 2, n. 4904del 01/04/2003).Ciò posto, fondatamente la Corte d’appello ha considerato ladichiarazione resa dalla proprietaria dante causa Amorese soltantoquale indizio, ma ne ha negato la rilevanza comparandola con ilcontenuto delle dichiarazioni testimoniali e dei documenti acquisiti:dopo averli esaminati in dettaglio, infatti, li ha ritenuti prevalentirispetto alle dichiarazioni della originaria proprietaria (pag. 8 e 9 dellasentenza impugnata).In tal senso, l’apprezzamento era rimesso alla sua libera, prudentee incensurabile discrezione, ex art. 116 cod. proc. civ. e avrebbe potutoessere sindacata in questa sede soltanto quale vizio di motivazione.2.2. La censura relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ. è, perciò, inammissibile perché per dedurre la violazionedell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio); la diversa doglianza che egli, nelvalutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diRic. 2023 n. 13527 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -7-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13527/2023Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 18139/2026Data pubblicazione 05/06/2026convincimento ad alcune piuttosto che ad altre è invece inammissibile,perché questa attività valutativa è consentita dall'art. 116 cod. proc.civ.La censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è, a sua volta,ammissibile soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una provao, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenzadi diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudenteapprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento; ove si deduca, invece, l’esercizio non corretto del«prudente apprezzamento» della prova, la censura è ammissibile, aisensi del novellato art. 360, I comma, n. 5, cod. proc. civ., soltanto neirigorosi limiti in cui ancora è consentito il sindacato di legittimità suivizi di motivazione (Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021); la formulazione del motivo nonè congruente con questi principi e, in ogni caso, per le ragioni di seguitoesposte, incontrerebbe i limiti della impugnazione di una pronunciadoppiamente conforme in merito.3. Con il terzo motivo di ricorso (indicato con la lettera C), articolatoin riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. ilricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli articoli1140, 1141 e 1158 c.c. e degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ.In particolare, la Corte d’appello avrebbe errato nel non riteneresufficiente la copiosa documentazione prodotta in giudizio (elencopagg. 21-22 del ricorso), che dimostrerebbe in maniera inequivocabilela continuità del possesso uti dominus sull’immobile per oltre ventianni, senza contestazione da parte della proprietaria originaria né daRic. 2023 n. 13527 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -8-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13527/2023Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 18139/2026Data pubblicazione 05/06/2026Aurora s.r.l.; ha rimarcato che tale documentazione non sarebbe maistata neanche disconosciuta da controparte.3.1. Il motivo è inammissibile per sua formulazione per le ragionigià esposte al punto 2.1 sulla configurabilità della violazione dell’art.115 e 116 cod. proc. civ.La censura, infatti, non prospetta alcuna violazione in diritto dellenorme indicate, ma piuttosto critica nel merito la valutazione delleprove acquisite, offrendone inammissibilmente una diversa loroponderazione a questa Corte, a cui il riesame dei fatti sostanziali èinvece consentita soltanto nei rigorosi limiti del n. 5 del comma Idell’art. 360 cod. proc. civ.In particolare, argomentando il motivo, la ricorrente ha segnalatopiù elementi probatori che sarebbero stati rilevanti e non sarebberostati, invece, adeguatamente valorizzati dal Giudice del merito: perquesta sua formulazione, la censura potrebbe essere sussunta nel viziodi motivazione ex n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. inveceche nel vizio di violazione di legge ex n. 3 indicato nella rubrica.Tuttavia, la censura ex n. 5 è, nella specie, preclusa ex art. 348 terIV comma cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie perché l’appello èstato proposto nel 2021: l’appello è stato, infatti, rigettato sulla basedello stesso iter logico del primo Giudice e, per principio consolidato,ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi4 e 5, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della censura diomesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc.civ., non soltanto quando la decisione di secondo grado è interamentecorrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le duestatuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo inrelazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che ilgiudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oRic. 2023 n. 13527 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -9-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13527/2023Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 18139/2026Data pubblicazione 05/06/2026precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6 - 2,n. 7724 del 09/03/2022).4. Con il quarto motivo di ricorso (sub D), articolato in riferimentoal n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente haprospettato la violazione degli articoli 116 e 132 comma 2 n. 4 cod.proc. civ.: la Corte d’appello avrebbe attribuito maggior valoreprobatorio alle testimonianze dei parenti della convenuta, sebbene derelato, piuttosto che a quelle rese da terzi, rese de visu e pienamentenella formazione del convincimento del giudice che ha attribuitorilevanza a dichiarazioni invece prive di efficacia probatoria, conconseguente motivazione illogica e insufficiente su un punto decisivodella controversia.4.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.È inammissibile per le considerazioni già svolte sulla formulazionedella censura ex art. 116 cod. proc. civ. che, in realtà, si risolva – comenella specie - in una richiesta di rivalutazione delle prove acquisite.In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle proveadottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio- in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibilicontenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura,in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice dimerito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con laconseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come viziodella decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti lapossibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso ilquale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazionidiscrezionali (Sez. 3, n. 37382 del 21/12/2022).Ric. 2023 n. 13527 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -10-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13527/2023Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 18139/2026Data pubblicazione 05/06/2026Il motivo è, quindi, infondato, quanto alla denunciata nullità ex art.132 n. 4 cod. proc. civ., perché questa Corte ha costantementepuntualizzato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma1, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimitàsulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, nel senso della «mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico», ovvero si fondi su un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, restando così esclusa qualunquerilevanza del semplice «difetto di sufficienza» della motivazione.Ricorre, allora, il vizio denunciato con il secondo motivo quando lamotivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. Sez. U, n. 8053del 07/04/2014; tra le tante, in ultimo, Sez. 1, n. 7090 del03/03/2022)Nella specie, invero, non ricorre alcuna delle ipotesi appenadescritte: la Corte territoriale, dedicando alla questione le pag. 8 e 9della motivazione, ha – come già riportato – esaminato in dettaglio ledichiarazioni dei testi contrapposti e dei documenti acquisiti,rimarcando in modo chiaro ed esaustivo le carenze probatorieriscontrate sugli elementi di fatto indispensabili per ravvisare unpossesso ad usucapionem.Ric. 2023 n. 13527 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -11-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13527/2023Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 18139/2026Data pubblicazione 05/06/20265. Con il quinto motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 3del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato laviolazione e falsa applicazione degli articoli 1144 cod. civ., 115 e 116cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.: con un primo profilo, ha sostenuto chela Corte territoriale avrebbe compiuto una valutazione astratta e privadi fondamento probatorio, trascurando che la documentazione e letestimonianze acquisite dimostravano in modo chiaro come laricorrente esercitasse un potere effettivo esclusivo e continuativo sullacosa, con l’animus rem sibi habendi; ad esempio, non aveva valorizzatoche ella avesse sostenuto tutte le spese di gestione e manutenzionedell’immobile, effettuato lavori di ristrutturazione e sanatoria edilizia eottenuto dal Comune una concessione edilizia, qualificandosi come«posseditrice»; con un terzo profilo, ha lamentato che la Corted’appello avrebbe illegittimamente posto a suo carico l’onere didimostrare l’insussistenza di una mera tolleranza da parte dellaproprietaria; al contrario, a carico di quest’ultima avrebbe dovutoessere posto l’onere di provare che la relazione con il bene era statoconsentita per mera tolleranza; erroneamente, poi, secondo un quartoprofilo, sarebbe stata pretesa la prova dell’interversione del possesso,necessaria invece soltanto quando la relazione con il bene consista inmera detenzione; nella specie, invece, non era mai stata dimostratal’esistenza di un contratto di comodato né tantomeno la meratolleranza.5.1. Anche questo motivo è in parte inammissibile e in parteinfondato. Ancora una volta la ricorrente, con i due primi profili dicensura, ha chiesto inammissibilmente a questa Corte un riesame nelmerito della sua domanda: per i motivi esposti al punto 3.1 la censuraalla motivazione ex n. 5 nella specie è preclusa perché la decisione èstata «doppiamente conforme».Ric. 2023 n. 13527 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -12-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13527/2023Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 18139/2026Data pubblicazione 05/06/2026Per il resto, le denunce di violazione degli art. 115 e 116 cod. proc.civ. sono ancora una volta inammissibili per loro formulazione per lemedesime ragioni già riportate.5.2. Infondati sono, poi, il terzo e il quarto profilo che possonoessere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione: pergiurisprudenza consolidata, nel caso in cui i rapporti tra le parti sianocaratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società,la relazione di fatto anche protrattasi nel tempo può essere presuntaquale detenzione per mera tolleranza, in forza di un apprezzamento difatto demandato al giudice di merito (Cass. Sez. 2, n. 9661 del27/04/2006; Sez. 2, n. 17880 del 03/07/2019; Sez. 2, n. 31126 del28/11/2025).In conseguenza, non si ravvisa nessuna inversione dell’onereprobatorio, ma soltanto l’operare di una presunzione: in ulterioreconseguenza, si ribadisce, in tali ipotesi è l’attore in usucapione, che inforza della presunzione derivante dal vincolo di parentela risulta aversoltanto avuto la detenzione del bene, a dover dimostrare di avercompiuto atti di interversione nel possesso e la Corte territoriale haescluso, con la dettagliata motivazione alle pag. 8 e 9 di cui si è detto,che sul punto sia stata offerta una prova idonea.6. Con il sesto motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 5 delcomma I dell’art 360 cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] ha lamentatol’omessa o insufficiente valutazione di un fatto e/o documento decisivodella controversia. Secondo la parte ricorrente, il Giudice di secondogrado non avrebbe tenuto conto di fatti comprovati in giudizio cheavrebbero determinato una differente decisione, o comunque avrebbevicenda, rendendo incomprensibile la ratio decidendi. In particolare, hasecondo cui il bene era stato concesso in comodato gratuito,Ric. 2023 n. 13527 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -13-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13527/2023Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 18139/2026Data pubblicazione 05/06/2026nonostante tale dichiarazione fosse stata smentita successivamente dalproprietario stesso, che aveva inoltre riconosciuto l’avvenuto possessouti dominus ultraventennale, non per mera tolleranza; nessun testeavrebbe inoltre confermato la detenzione dell’immobile a titolo di meratolleranza da parte dei proprietari; infine, la Corte non avrebbeconsiderato il documento contenente la dichiarazione di scienza (oconfessione giudiziale) con cui la proprietaria, [OSCURATO:PERSONA], avevariconosciuto espressamente l’avvenuta usucapione.6.1. In disparte ogni considerazione sulla avvenuta valutazione,come già esposto ai precedenti punti, di ciascun fatto e documentoevidenziato nell’argomentazione della censura, il motivo èinammissibile per sua formulazione per esserne precluso il sindacato,come già esposto al punto 3.1., ex art. 348 bis cod. proc. civ.3. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna dellaricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali infavore di [OSCURATO:SOCIETA]., liquidate in dispositivo in relazione al valore, condistrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Non vi è luogo a statuizione sulle spese di [OSCURATO:PERSONA] che nonha svolto difese.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA], in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 eRic. 2023 n. 13527 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -14-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13527/2023Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 18139/2026Data pubblicazione 05/06/2026agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],antistatario.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 2 dicembre 2025.Il PresidenteMauro MocciRic. 2023 n. 13527 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -15-