CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26798/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA];considerato che il ricorso si articola nei seguenti motivi:1. erronea applicazione della legge penale – inosservanza dellenorme stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza – mancataassunzione di una prova decisiva – mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione;2. erronea e superficiale valutazione delle prove;3. mancata o manifesta illogicità della motivazione;4. violazione di legge – illogicità della decisione;5. illogicità della decisione – assoluzione ex art. 530, comma II c.p.p.;6. violazione di legge – riduzione della pena – applicazione deibenefici di legge;ritenuto che, a fronte della congrua e non illogica motivazione dellasentenza impugnata (si vedano le pagg. 3 e 4) deve rilevarsi come i suddettimotivi di ricorso sono tutti privi dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilitàdel ricorso, dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., oltre che manifestamenteinfondati;che, infatti, prospettando deduzioni generiche, reiterative di profili dicensura già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dalla Corteterritoriale, conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenzadi questa Corte e/o meramente evocative di presunti vizi connotanti la sentenzaimpugnata, il ricorso in esame non risulta formulato in termini consentiti inquesta sede, omettendo un effettivo confronto con le argomentazioni poste abase della decisione e/o non indicando con puntualità e concreta specificità leragioni di fatto e di diritto giustificanti le richieste avanzate, non consentendocosì al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare ilproprio sindacato;considerato che, in particolare, le censure di cui ai numeri 1), 2),3),4) e 5),contestando la valutazione delle emergenze probatorie effettuata dai giudici dimerito, risultano anche estranee al sindacato di legittimità in quanto finalizzatead introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede(Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017,Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.277758-01), in presenza tra l’altro di motivi del tutto reiterativi che non siconfrontano con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che harichiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente;che è non consentito in quanto meramente reiterativo, oltre che generico ilmotivo (n.6) con il quale si contesta il trattamento sanzionatorio oggetto didecisione, atteso il mancato confronto con le argomentazioni, logiche e prive diaporie, della Corte di appello, che ha evidenziato il percorso che ha portato alladeterminazione della pena in assenza di illogicità o irragionevolezza;che deve essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che,nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]