CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 46529/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto l'annullamento della l'impugnata sentenza per estinzione del reato determinata da prescrizione; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte "voglia cassare senza rinvio, per intervenuta prescrizione del reato, la succitata impugnata sentenza".[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 marzo 2021 la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di reclusione per il reato previsto dagli artt. 110 e 642, secondo comma, cod. pen., oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione all'omesso rilievo del difetto di procedibilità dell'azione penale per tardività della querela, presentata il 20 febbraio 2014, quando i fatti erano divenuti noti alla compagnia assicuratrice il 17 ottobre 2013, tramite la relazione peritale del proprio fiduciario, che già aveva evidenziato la falsità del sinistro; i successivi accertamenti svolti dalla società "A-[OSCURATO:PERSONA]" tutt'al più hanno costituito un ulteriore riscontro alle informazioni già sufficienti della quale la persona offesa disponeva. 2.2. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata confermata l'affermazione di responsabilità dell'imputato, che non ha mai proposto alcuna richiesta risarcitoria ed è del tutto estraneo alla vicenda, come egli riferì alla società di investigazioni; la Corte di appello, poi, ha illegittimamente valorizzato l'assenza nel processo del ricorrente, il quale ha semplicemente esercitato un proprio diritto. 2.3. Mancata assunzione di una prova decisiva chiesta dall'imputato. Il primo giudice ha illegittimamente revocato l'ammissione dei testi, ritualmente citati ma non comparsi in udienza, precludendo la possibilità di difendersi provando e, in particolare, di esaminare i due legali in merito alla identificazione della persona che li aveva incaricati di avanzare la richiesta di risarcimento del danno. La Corte di appello, poi, ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'audizione dei due professionisti, ritenendo "superflua l'ulteriore acquisizione probatoria con l'assunzione dei testi a discolpa dedotti su articolati del tutto generici", quando anche le liste testimoniali depositate dal pubblico ministero e dalla parte civile facevano un generico riferimento ai fatti di cui al capo d'imputazione. 2.4. Violazione della legge processuale in ordine all'utilizzo delle dichiarazioni rese dall'imputato alla "A-[OSCURATO:PERSONA]", senza il rispetto delle modalità previste dall'art. 391-bis cod. proc. pen.; peraltro Pacelli, in dette dichiarazioni, ha proclamato la propria estraneità ai fatti, riservandosi di proporre querela nei confronti di chi aveva avanzato la richiesta risarcitoria spendendo arbitrariamente il proprio nome. 2.5. Mancanza della motivazione là dove non ha valutato le condizioni di indigenza dell'imputato, non in grado di pagare la provvisionale di 500 euro, al versamento della quale è stata subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di appello non ha motivato neppure in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, chiesto sia in primo che in secondo grado. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale, il difensore della parte civile e quello dell'imputato ricorrente hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e in parte generici, in larga reiterativi delle doglianze proposte in appello, disattese con adeguate argomentazioni dalla Corte territoriale. 2. E' manifestamente infondato il primo motivo, inerente alla presunta tardività della querela. Già il Tribunale aveva correttamente ricordato che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, cosicché deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa, sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto: la decadenza ex art. 124 cod. pen., infatti, deve essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269726; Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, Saba, Rv. 266954; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv.264165; Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014, Slimani, Rv. 263620; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018). Nel contempo, l'onere della prova della intempestività della istanza punitiva è a carico del querelato che la deduce, come ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv, 272170). Sulla base di questi principi i giudici di merito, con motivazione incensurabile, hanno ritenuto tempestiva la querela, presentata il 20 febbraio 2014, perché gli elementi forniti dal perito dell'assicurazione non erano sufficienti né ai fini della prova della inesistenza del sinistro né per dimostrare il dolo dei soggetti coinvolti; proprio per tale ragione la compagnia assicuratrice diede un incarico a una società investigativa per lo svolgimento di ulteriori indagini, che furono concluse solo il 10 dicembre 2013, data alla quale si è fatto corretto riferimento per valutare la tempestività della istanza punitiva. 3. Seguendo un ordine logico, va ora esaminata la doglianza, proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione, relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato agli investigatori privati incaricati dalla compagnia assicuratrice. Anche questo motivo è privo di ogni fondamento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'attivazione dello statuto codicistico previsto per la regolazione delle attività di investigazione difensiva preventiva (ex artt. 391-nonies e 327-bis cod. proc. pen.) è rimesso alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa, cosicché «le dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice sono utilizzabili, non trattandosi di dichiarazioni assunte dal difensore dell'indagato nell'ambito di attività d'investigazione difensiva, e non trovando, pertanto, in relazione ad esse applicazione la disciplina prevista dall'art. 391 bis cod. proc. pen.» (così Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, dep. 2018, Colella, Rv. 272674; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Ghisalberti, Rv. 275286 nonché Sez. 2, n. 15447 del 12/11/2021, dep. 2022, Lillo, non mass.; da ultimo, v. Sez. 7, n. 25698 del 01/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). La Corte territoriale, peraltro, ha valorizzato non già le dichiarazioni rese agli investigatori da Pacelli, a suo dire coinvolto nella vicenda "a sua insaputa", bensì il fatto storico costituito dalla sottoscrizione di un atto di rinuncia alla richiesta di risarcimento del danno rivolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] a suo nome, con la precisazione che "l'incidente non era mai avvenuto" (pag. 3 della sentenza impugnata), atto allegato alla relazione della "A-[OSCURATO:PERSONA]", acquisita in dibattimento senza l'opposizione di alcuna parte. 4. Esaminando ora il secondo motivo, in punto di responsabilità, osserva il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata non è affatto illogica o contraddittoria là dove ha sostenuto, in primo luogo, che proprio la scelta di sottoscrivere un atto di rinuncia a una richiesta asseritamente mai proposta nel proprio interesse sarebbe stata "del tutto incomprensibile se, come si assume nell'atto di appello egli fosse stato realmente del tutto estraneo alla vicenda". I giudici di merito, poi, hanno altresì rimarcato l'assoluta inverosimiglianza della tesi "proposta dal difensore appellante" circa il "furto di identità" (solo incidentalmente la sentenza impugnata ha dato atto che Pacelli era rimasto assente) in quanto l'imputato non solo non aveva mai proposto querela nei confronti dei responsabili, ma non aveva neppure - dato questo obliterato dal ricorrente - mai disconosciuto la firma apposta sulla constatazione amichevole d'incidente, che riportava anche i dati corretti della patente, la stessa mostrata ai funzionari della "A-[OSCURATO:PERSONA]" quando fu dagli stessi convocato. 5. Sulla base di questo quadro probatorio, il primo giudice ha ritenuto di revocare l'ammissione della deposizione dei due testi che presentarono le richieste di risarcimento dei danni (per Pacelli e per l'originario coimputato), dovendosi ricordare che il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse previsto dall'art. 495, comma 4, cod. proc. pen. è ben più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento, quando il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti (art. 190, comma 1, cod. proc. pen.); con la conseguenza che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, 5., Rv. 269331). La Corte di appello, con motivazione incensurabile, ha ritenuto che il Tribunale avesse esercitato "legittimamente i poteri di esclusione della prova sia in relazione al materiale acquisito sia in relazione alle indicazioni fornite dalla difesa dell'imputato secondo cui i due testimoni avrebbero dovuto essere sentiti 'in merito all'identificazione dei soggetti nell'interesse dei quali hanno presentato richiesta di risarcimento, dato che in quel momento, in relazione all'odierno imputato, doveva ritenersi certo essendo egli stato identificato in ogni momento della vicenda, come detto, attraverso la patente di guida di cui era titolare".Va altresì osservato che la revoca dell'ordinanza di ammissione dei testi della difesa, se avvenuta in difetto di adeguata motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, produce comunque una nullità di ordine generale a regime intermedio che, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (cfr., ad es., Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732; Sez.2, n. 9761 del 10/02/2015, Rzzello, Rv. 263210). Ne consegue che la decisione del giudice di appello è insindacabile anche sulla omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'esame dei suddetti testi, dovendosi altresì ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la mancata acquisizione di una prova decisiva può essere dedotta in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., quando si tratti di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte richiedente si propone di ottenere dal negato esperimento probatorio, confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione, possono condurre solo a una diversa valutazione degli elementi già legittimamente e regolarmente acquisiti (v., ad es., Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035; Sez. 5, n. 9069 del 07/11/2013, dep. 2014, Pavento, Rv. 259534; Sez. 6, n. 37173 del 11/06/2008, Ianniello, Rv. 241009; da ultimo cfr. Sez. 4, n. 22160 del 03/05/2022, Sigillo, non mass.). 5. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso. In ordine al beneficio della non menzione la motivazione della sentenza impugnata non è affatto mancante (v. pag. 3), mentre è del tutto generica la deduzione in ordine alle condizioni economiche dell'imputato, asseritamente indigente. In ordine alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, la Corte di appello ha osservato che la condizione era imposta da quanto previsto dall'art. 165, secondo comma, cod. pen., avendo l'imputato già usufruito del beneficio una volta. Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della Corte né tantomeno ha indicato in alternativa uno degli obblighi previsti dal primo comma dello stesso articolo, essendosi limitato a dedurre uno stato di indigenza, peraltro non emergente dagli atti, tale da rendergli impossibile il pagamento della provvisionale di entità assai modesta (500 euro).6. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in numerose pronunce (a partire dalla n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; di recente v. sent. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa