CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2021
Cassazione n. 31009/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f. ico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO , Cle) ha concluso chiedendo 3_.0JJVe&tykri \rea, frf\ ,t4) i a wd íne' a!" Z-5 OL, (439, orric 9ic) Lit D aM ro AtA 11.i Il , BiGt ófZ C (1,1 C 0,110 aotv i [OSCURATO:PERSONA] ,i("n tal o /vi cpu,riQua h-bai [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 2 luglio 2021, la Corte di appello di Palermo - giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento parziale stabilito dalla Corte di cassazione (con la sentenza di Sez. 5, n. 34279 del 18/09/2020) della sentenza della Corte di appello di Palermo il 30 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisione resa, all'esito di rito abbreviato, dal Tribunale di Palermo il 3 novembre 2016 - ha statuito nel senso che, ferme la responsabilità dell'imputato per il delitto di furto di cui all'art. 624-bis cod. pen., commesso il 14 gennaio 2013, l'eliminazione circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen. e le riconosciute circostanze attenuanti generiche, la pena da infliggersi allo stesso fosse rideterminata in quella di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 150,00 di multa, con conferma nel resto della sentenza impugnata. 1.1. Avverso questa decisione ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e deducendo un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., siccome i giudici del rescissorio hanno omesso di considerare che il reato si era prescritto già prima della sentenza di appello poi annullata dalla Corte di cassazione; inoltre, si adduce l'ammissibilità del ricorso per cassazione per dedurre la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ma non dichiarata dal giudice del merito, basandosi l'obbligo della declaratoria in ogni stato e grado sul disposto dell'art. 129 cit. Posto ciò, la difesa ha aggiunto che, quando il 2 luglio 2021 è stata pronunciata la sentenza impugnata, la prescrizione, stante il termine massimo di sette anni e mezzo, era maturata e avrebbe dovuto essere comunque dichiarata. 1.2. Il Procuratore generale, nella requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, osservando che, nel giudizio di rinvio, l'oggetto è stato circoscritto alla determinazione della pena dopo l'esclusione della circostanza aggravante ritenuta non sussistente dalla Corte di cassazione, sicché la questione dell'accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] non era più in discussione. 2. L'esame della sentenza rescindente conferma il rilievo che, con essa, era stato rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla commissione da parte sua del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., in Partinico, il 14 gennaio 2013, ma era stata eliminata la circostanza aggravante della destrezza, sicché il rinvio era stato generato soltanto dalla necessità della nuova determinazione della pena, con conseguente cristallizzazione dell'accertamento della responsabilità penale. 2.1. Ora, stante il termine prescrizionale massimo di anni sette, mesi sei indicato dallo stesso ricorrente e considerata la data di commissione del reato accertato il 14 gennaio 2013, è risultato evidente che l'estinzione del reato non era avvenuta né al momento della pronuncia della sentenza di appello del 30 ottobre 2018 (come pure ha dedotto il ricorrente), né al momento della pronuncia della sentenza di legittimità rescindente, considerato già il solo periodo di sospensione del termine stesso, pari a mesi quattro e giorni tre, rilevato innanzi alla Corte di appello di Palermo. Per il resto, la deduzione del rilievo dell'avvenuta maturazione del termine prescrizionale massimo al 2 luglio 2021, data dell'emissione della sentenza resa in sede di rinvio, un integrato una prospettazione priva di fondamento in modo manifesto: per vero, l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce, in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 - 01; Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792 - 01; Sez. 4, n. 24732 del 27/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248117 - 01). 2.2. L'unico motivo di ricorso, dunque, si rivela, nel suo complesso, manifestamente infondato: ciò comporta il rilievo della sua inammissibilità. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in rapporto alle questioni dedotte, si reputa equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 giugno