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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 19919/2026

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26 emessa dalla Corte di appello di Torino;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 17/02/2026 la Corte di appello di Torino ha confermatola sentenza del 27/06/2025 con la quale il Tribunale di Torino aveva condannatoZakaria Jafour alla pena ritenuta di giustizia per i reati allo stesso ascritti.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputatopersonalmente con atto di impugnazione da lui sottoscritto.3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantosottoscritto dall’imputato personalmente e quindi privo della sottoscrizione didifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto, apena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen.4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 emessa dalla Corte di appello di Torino;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 17/02/2026 la Corte di appello di Torino ha confermatola sentenza del 27/06/2025 con la quale il Tribunale di Torino aveva condannatoZakaria Jafour alla pena ritenuta di giustizia per i reati allo stesso ascritti.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputatopersonalmente con atto di impugnazione da lui sottoscritto.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantosottoscritto dall’imputato personalmente e quindi privo della sottoscrizione didifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto, apena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19919/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris