CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00373/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] J e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Cagliari, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e erronea applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali, nonché vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del delitto di minaccia aggravata sulla base di un'asserita idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, è manifestamente infondato. Invero, nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio di diritto a tenore della quale il delitto in esame, che è reato di pericolo, non presuppone la concreta intimidazione della persona offesa, ma solo la comprovata idoneità della condotta ad intimidirla (da ultimo, Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740); Considerato che il secondo e il quarto motivo, con cui il ricorrente lamenta i medesimi profili d'illegittimità della sentenza impugnata con riferimento, rispettivamente, alla ritenuta insussistenza della legittima difesa putativa e alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sono indeducibili perché non specifici, apparenti e fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, in assenza di una puntuale critica alle argomentazioni rese dalla corte stessa (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710); Considerato che il terzo motivo, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine all'integrazione del delitto di percosse non ritenendo provata l'apprezzabile sensazione di dolore sofferta dalla persona offesa, è manifestamente infondato in quanto, ai tini della configurabilità del reato di percosse, che è di mera condotta,. non è necessario che tale sensazione di dolore si verifichi, ma è sufficiente che la violenta manomissione dell'altrui persona fisica sia idonea a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica (Sez. 5, n. 38392 del 17/05/2017, Moraldi, Rv. 271i22); Ritenuto, )ertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricori ente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ammende. in favore della Cassa delle Così deciso il 09 ottobr