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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 40181/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Palermo (in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione) ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 200,00 di multa relativamente al reato di cui agli art. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.

Accertato il 13 marzo 2014 (periodo di sottrazione di energia elettrica per allaccio abusivo dal 13 marzo 2009 al 12 marzo 2014).

2. Ricorre in cassazione l'imputata deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge e vizio della motivazione sulla responsabilità e sulla sussistenza delle aggravanti del reato.

Non è emersa la prova sulla responsabilità della ricorrente per la sottrazione dell'energia elettrica.

I testi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avevano riferito della saltuaria occupazione dell'immobile da parte della ricorrente con i figli, solo da circa due mesi prima dell'accertamento.

Non risultano neanche individuati i figli della ricorrente.

Con un ragionamento non condivisibile la Corte di appello ritiene che la ricorrente avrebbe dovuto indicare agli accertatori la sua occupazione dell'immobile solo da poco tempo; si tratta di una inversione dell'onere della prova non ammessa nel processo penale.

La ricorrente abitando l'immobile solo da due mesi prima degli accertamenti non poteva certamente essere l'autrice degli attacchi abusivi del contatore avvenuto il 13 marzo 2009.

Non si configurano, quindi, nei suoi confronti le aggravanti contestate.

Ha chiesto quindi l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Alla ricorrente è contestata il furto di energia elettrica per allaccio abusivo alla rete.

Con accertamento di merito la decisione impugnata evidenzia come "se fosse stato vero che l'appellante non viveva stabilmente nell'appartamento, illecitamente rifornito di energia elettrica, lo avrebbe dichiarato in occasione del controllo da parte dei dipendenti dell'Enel".

Si tratta di una questione di fatto insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata come nel caso in esame.

La considerazione, infatti, non risulta manifestamente illogica.

La questione delle aggravanti, oltre a non essere stata proposta nei motivi di appello è logicamente manifestamente infondata in relazione alle considerazioni sopra viste per il primo motivo di ricorso.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Palermo (in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione) ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 200,00 di multa relativamente al reato di cui agli art. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen. Accertato il 13 marzo 2014 (periodo di sottrazione di energia elettrica per allaccio abusivo dal 13 marzo 2009 al 12 marzo 2014). 2. Ricorre in cassazione l'imputata deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge e vizio della motivazione sulla responsabilità e sulla sussistenza delle aggravanti del reato. Non è emersa la prova sulla responsabilità della ricorrente per la sottrazione dell'energia elettrica. I testi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avevano riferito della saltuaria occupazione dell'immobile da parte della ricorrente con i figli, solo da circa due mesi prima dell'accertamento. Non risultano neanche individuati i figli della ricorrente. Con un ragionamento non condivisibile la Corte di appello ritiene che la ricorrente avrebbe dovuto indicare agli accertatori la sua occupazione dell'immobile solo da poco tempo; si tratta di una inversione dell'onere della prova non ammessa nel processo penale. La ricorrente abitando l'immobile solo da due mesi prima degli accertamenti non poteva certamente essere l'autrice degli attacchi abusivi del contatore avvenuto il 13 marzo 2009. Non si configurano, quindi, nei suoi confronti le aggravanti contestate. Ha chiesto quindi l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Alla ricorrente è contestata il furto di energia elettrica per allaccio abusivo alla rete. Con accertamento di merito la decisione impugnata evidenzia come "se fosse stato vero che l'appellante non viveva stabilmente nell'appartamento, illecitamente rifornito di energia elettrica, lo avrebbe dichiarato in occasione del controllo da parte dei dipendenti dell'Enel". Si tratta di una questione di fatto insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata come nel caso in esame. La considerazione, infatti, non risulta manifestamente illogica. La questione delle aggravanti, oltre a non essere stata proposta nei motivi di appello è logicamente manifestamente infondata in relazione alle considerazioni sopra viste per il primo motivo di ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estens
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