CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2024
Cassazione n. 15980/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23859/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA via Bazzoni n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MACERATA n. 2735/2020 depositata il 06/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia trae origine dal ricorso, proposto ex art. 14 del D.lgs. n.150 del 2011, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirla condannare al pagamento dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta in suo favore in un giudizio civile. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] ed eccepì, in via preliminare, la prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 2956, n. 2 c.c.; nel merito, chiese il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 6.7.2022, rigettò la domanda. Propone ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione degli articoli 132, comma 3 c.p.c e 161 comma 1 c.p.c. perché sottoscritta con firma digitale dal solo giudice relatore e non anche dal presidente del collegio. Il motivo è fondato. L’art. 134 prevede che l’ordinanza, se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente. L’ordinanza collegiale, ex art.14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 nella formulazione precedente, applicabile ratione temporis alla fattispecie, ha contenuto decisorio ed è impugnabile con ricorso per cassazione per espressa previsione di legge (Cassazione civile sez. II, 14/12/2023, n.35026). Si tratta del provvedimento conclusivo di un rito speciale a cognizione piena, che, sebbene rivesta la forma dell'ordinanza, è idoneo al giudicato sostanziale. Nel caso di specie, l’ordinanza è nulla perché sottoscritta con firma digitale dal solo Giudice relatore e non dal Presidente. L’ordinanza impugnata va, pertanto, cassata e, convertendosi il vizio di nullità in motivo di impugnazione, deve essere disposto il rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, il quale procederà alla rinnovazione della decisione conclusiva del grado, ovvero ad una nuova pronuncia dell’ordinanza (Cass.8817/2017). Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità. Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi con i quali si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli articoli 14 d.lgs. 150/2011 e art. 276 c.p.c. (per assenza della trattazione collegiale) e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Macerata in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, in data 5 marzo