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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 19634/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n.12398/2019R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E SALVATORE D’AMORE, p.i. 01624940688 nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., p.i. 01827330687, [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] intimati avverso la sentenza n. 396/2019 della Corte d’appello dell’Aquila pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30-5- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: impugnazione da parte del fallito della vendita eseguita dal curatore fallimentare R.G.12398/2019 R.G.

C.C. 30-5-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 1196 pubblicata il 5-8-2013 il Tribunale di Pescara ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA]Amore, socio accomandatario di 3D di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato fallito unitamente alla società, con riguardo alle domande di annullamento, rescissione , arricchimento senza causa, in relazione a l contratto di compravendita dell’immobile di sua proprietà, distinto al catasto del Comune di Silvi al fg. 20 part.14 sub 2, intercorso tra la curatela fallimentare, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] in regime di comunione legale con la moglie [OSCURATO:PERSONA] con rogito rep. 68052 del 10-2-2009 del notaio [OSCURATO:PERSONA]. 2.L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Amore è stato integralmente rigettato dalla Corte d’Appello dell’Aquila con la sentenza n. 396 pubblicata il 5-3-2019, che ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese del grado a favore della Curatela fallimentare, di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza della Corte d’Appello ha dichiarato l’inammissibilità della modifica della domanda di annullamento del contratto di compravendita del 10-2-2009 per errore nell’individuazione del bene oggetto della cessione, in quanto in primo grado la domanda era stata formulata con riguardo all’errore nella stima del bene e l’allegazione fattualesull’errore nell’individuazione del bene era stata svolta per la prima volta in appello; per analoghe ragioni ha dichiarato di non esaminare le deduzioni svolte dall’appellante in comparsa conclusionale sulla nullità del contratto per difetto del consenso del curatore, formatosi sul diverso bene stimato dal consulente che aveva sottoposto a perizia un immobile diverso; ciò in quanto tali deduzioni involgevano indagini di fatto che non era consentito svolgere per la prima volta in appello, fermo restando che il bene risultava correttamene indicato nel contratto con i suoi dati catastali.Nel merito, la sentenza ha dato atto che il trasferimento oggetto di impugnazione era avvenuto in esecuzione del programma di liquidazione del fallimento personale di [OSCURATO:PERSONA]Amore ai sensi dell’art. 104 legge fall., approvato in data 1-8-2008 ai sensi dell’art. 41 legge fall., ed era stato pacificamente preceduto dall’affissione all’albo dell’avviso di vendita, dalla pubblicazione dell’avviso di vendita, dall’apposizione del cartello ‘vendesi’ sul cancello di ingresso e dalla consegna dell’avviso di vendita alle agenzie della zona; nell’avviso di vendita il curatore aveva indicato l’importo di base d’asta in Euro 151.900,00, l’incanto si era svolto con tre partecipanti e il bene era stato aggiudicato in via definitiva per la quota indivisa della metà ciascuno a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:SOCIETA]. al prezzo di Euro 235.000,00.

La sentenza ha evidenziato che l’attore non aveva presentato alcuna istanza al giudice delegato ai sensi dell’art. 108 legge fall. per sospendere le operazioni di vendita o per impedire il perfezionamento della vendita nel caso in cui il prezzo risultasse notevolmente inferiore a quello giusto.

Ha dichiarato che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenutoil difetto di legittimazione del fallito, richiamando Cass. 2626/2018 e Cass. 13814/2016 secondo cui la legittimazione ad agire in via eccezionale del fallito sussisteva in caso di inerzia del curatore fallimentare, non laddove la mancata iniziativa era frutto di una valutazione negativa sulla convenienza della controversia; ha escluso che nella fattispecie il curatore fallimentare fosse rimasto inerte rispetto alle istanze proposte dal fallito, perché il curatore aveva scelto di non aderirvi, ritenendo, con valutazione non censurabile in quella sede, che il prezzo di aggiudicazione dell’immobile non fosse concretamente difforme da quello delmercato , tenuto conto sia della capillare pubblicità dell’incanto, sia del fatto che l’immobile presentava difformità rispetto alle concessioni edilizie, sia del fatto che l’immobile era occupato abusivamente.3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA]Amore ha proposto ricorso per cassazione ritualmente notificato sulla base di due motivi, mentre le controparti sono rimaste intimate.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza della camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 1418 c.c. anche in relazione agli artt. 1325,1326 c.c., nonché violazione dell’art. 1421 c.c. (art. 360 c.p.c. n.3)” il ricorrente, premesso che anche alla vendita forzata sono applicabili le disposizioni suivizi del consenso, ha evidenziato che già nell’atto di citazione aveva dichiarato che il consulente d’ufficio, pur avendo identificato catastalmentel’immobile in modo corretto , aveva sottoposto a stima un immobile diverso e attiguo.

Quindi sostiene che erroneamente la sentenza della Corte territoriale abbia ritenuto l’inammissibilità della modifica della domanda proposta in appelloper il fatto che l’allegazione fattuale era stata svolta per la prima volta in appello; sostiene altresì che erroneamente la sentenza abbia ritenuto di non poter esaminare le deduzioni formulate dall’appellante in ordine alla nullità del contratto di compravendita per difetto di consenso del curatore, formatosi sul bene stimato dal consulente, il quale aveva erroneamente sottoposto a perizia un immobile diverso ancora in costruzione.

Rileva che sussistevano i presupposti peresaminare la domanda e comunque per rilevare d’ufficio la nullità della compravendita per errore essenziale nell’individuazione del bene oggetto di cessione e per difetto del consenso del curatore fallimentare venditore. 2.Con il secondo motivo rubricato “violazione degli art. 42 e 43 L.F. anche in relazione all’art. 24 della Costituzione Italiana e degli art. 6 e 14 CEDU (art. 360 c.p.c. n.3)” il ricorrente lamenta che la curatela fallimentare sia riuscita a sottrarsi a qualsiasi accertamento giudiziale semplicemente resistendo alla sua domanda , sulla base dell’irragionevoleconvinzione che il prezzo ricavato dalla vendita fosse in linea con il valore dell’immobile.

Evidenzia che la stima eseguita nell’ambito delle indagini penali ha smentito che il prezzo ricavato dalla vendita fosse in linea con i valori di mercato e che l’affermazione è inconciliabile con il dato inconfutabile che l’asta ha avuto a oggetto un bene diverso, e cioè l’immobile in costruzione stimato dal perito, per cui l’asta non poteva avere determinato il valore di mercato del bene trasferito.

Aggiunge che il riferimento al rimedio preventivo di cui all’art. 108 legge fall. eseguito dalla sentenza impugnata è del tutto inconferente e piuttosto convince della legitt imazione del fallito ad agire successivamente per fare dichiarare la nullità della vendita, così come conferma la legittimazione del fallito la considerazione che il residuo ricavato dalla vendita dopo il pagamento dei debiti e delle spese di procedura eradi spettanza del fallito. 3.Deve essere esaminato logicamente per primo il secondo motivo di ricorso, da rigettare dando continuità all’indirizzo di questa Corte secondo il quale, determinando il fallimento l’attribuzione in via esclusiva al curatore fallimentare della capacità processuale e la perdita della capacità processuale del fallito,il fallito conserva eccezionalmente la capacità e la legittimazione processuale di fronte all’inerzia dell’amministrazione fallimentare, in via suppletiva, sol tanto quando tale inerziadell’amministrazione fallimentare sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua a una negativa valutazione della convenienza della controversia(Cass. sez.1 2-2-2018 n. 2626 Rv. 646877- 01, Cass. sez. 6-1 6-7-2016 n. 13814 Rv. 640361-01, Cass. sez. 2 22-7-2005 n. 15369 Rv. 581344-01, Cass. sez. 1 26-9-1997 n. 9456 Rv. 508285- 01, Cass.sez. 1 27 - 10 - 1994 n. 8860 Rv. 488281 - 01 , Cass. se.1 7 - 12 - 1990 n. 11727 Rv. 470071-01 e precedenti ivi richiamati, per tutte).

Gli argomenti del ricorrente, limitandosi a richiamare il diritto di accesso alla giustiziadel fallito, non considerano che il riconoscimento della legittimazione suppletiva del fallito nel caso dell ’inerzia della procedura è finalizzato a tutelare il suo interesse, evitando l’ingenerarsi di una incontrollabile serie di giudizi a catena e una confusione di ruoli, o addirittura l’uso strumentale della legittimazione del fallito per finalità estranee al corretto e imparziale svolgimento della procedura fallimentare (cfr. Cass. sez. 1 2-2-2018 n.2626).

Nella fattispecie la sentenza impugnata -con giudizio di fatto sindacabile in sededi legittimità soltanto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.5 cod. proc. civ., motivo nella fattispecienon proposto e inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter co.5 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo il termine del giorno 11-9-2012 previsto dall’art. 54 co. 2 e 3-bis d.l. 22- 6-2012 n.83 conv. in legge 7-8-2012 n. 124-ha escluso che il curatore fallimentare fosse stato inerte e ha ritenuto che lo stesso avesse scelto di non aderire alle richieste del fallito per il fatto che il prezzo di vendita dell’immobile non fosse stato in concreto difforme da quello del mercato immobiliare; ciò per una serie di ragioni di fatto analiticamente esposte in sentenza (la pubblicità dell’incanto, le difformità edilizie dell’immobile, la sua occupazione abusiva), che sono a loro volta insindacabili in questa sede e tali da soddisfare anche il requisito del minimo costituzionale della motivazione(cfr. Cass. sez. un. 7- 4- 2014 n.8053 Rv. 629830-01 sulla denunciabilità in cassazione solo dell’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per la mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile;nello stesso senso, per tutte, Cass. sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 664120-01). 4.Dalla dichiarazione di rigetto del secondo motivo consegue che rimane assorbitoe non deve essere esaminato il primo motivo nella parte in cuilamenta l’erronea statuizione sulla tardiva modifica della domanda di annullamento: esattamente esclusa dalla sentenza impugnata la legittimazione attiva del fallito, riman e priv a di effetto l’eventuale erronea valutazione sull’inammissibilità della modifica della domanda di annullamento in appello.

Il primo motivo èinvece infondato nella parte in cui lamenta che non sia stata rilevata d’ufficio la nullità dell’atto di trasferimento: esattamente esclusa la legittimazione del fallitoa instaurare il giudizio, non sussistevano i presupposti per entrarenel merito delle questioni e perciò neppure per rilevare d’ufficio eventuali nullità.

Peraltro i vizi prospettati, sia quelli riferiti all’erronea individuazione dell’immobile oggetto di vendita, sia quelli riferiti al vizio della volontà del curatore fallimentare -che si sarebbe determinato a vendere immobile diverso rispetto a quello oggetto dell’atto-non sono vizi tali da determinare la nullità ex art. 1418 cod. civ. del negozio, ma sono vizi del consenso che consentono di chiedere ex artt. 1427 e ss. cod. civ. soltanto l’annullamento del negozio.

Infatti, neppure il contratto concluso per effetto di truffa penalmente accertata è nullo, ma èsoltanto annullabile in forza del vizio del consenso (cfr. Cass. sez. 1 27-9-2016 n. 18930 Rv. 641831-01, Cass. sez. 2 31-3-2011 n. 7468 Rv. 617294-01, per tutte); il ricorrente, deducendo che il procedimento penale nei confronti del curatore fallimentare era stato archiviato, neppure prospetta l’esistenza di reati che potessero comportare la nullità del negozio. 5.Nulla sulle spese del grado, essendo tutte le controparti rimaste intimate.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 20 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; nulla sulle spese del grado.

Sussistono ex art.13 co 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n.12398/2019R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E SALVATORE D’AMORE, p.i. 01624940688 nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., p.i. 01827330687, [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] intimati avverso la sentenza n. 396/2019 della Corte d’appello dell’Aquila pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30-5- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: impugnazione da parte del fallito della vendita eseguita dal curatore fallimentare R.G.12398/2019 R.G. C.C. 30-5-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 1196 pubblicata il 5-8-2013 il Tribunale di Pescara ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA]Amore, socio accomandatario di 3D di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato fallito unitamente alla società, con riguardo alle domande di annullamento, rescissione , arricchimento senza causa, in relazione a l contratto di compravendita dell’immobile di sua proprietà, distinto al catasto del Comune di Silvi al fg. 20 part.14 sub 2, intercorso tra la curatela fallimentare, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] in regime di comunione legale con la moglie [OSCURATO:PERSONA] con rogito rep. 68052 del 10-2-2009 del notaio [OSCURATO:PERSONA]. 2.L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Amore è stato integralmente rigettato dalla Corte d’Appello dell’Aquila con la sentenza n. 396 pubblicata il 5-3-2019, che ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese del grado a favore della Curatela fallimentare, di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza della Corte d’Appello ha dichiarato l’inammissibilità della modifica della domanda di annullamento del contratto di compravendita del 10-2-2009 per errore nell’individuazione del bene oggetto della cessione, in quanto in primo grado la domanda era stata formulata con riguardo all’errore nella stima del bene e l’allegazione fattualesull’errore nell’individuazione del bene era stata svolta per la prima volta in appello; per analoghe ragioni ha dichiarato di non esaminare le deduzioni svolte dall’appellante in comparsa conclusionale sulla nullità del contratto per difetto del consenso del curatore, formatosi sul diverso bene stimato dal consulente che aveva sottoposto a perizia un immobile diverso; ciò in quanto tali deduzioni involgevano indagini di fatto che non era consentito svolgere per la prima volta in appello, fermo restando che il bene risultava correttamene indicato nel contratto con i suoi dati catastali.Nel merito, la sentenza ha dato atto che il trasferimento oggetto di impugnazione era avvenuto in esecuzione del programma di liquidazione del fallimento personale di [OSCURATO:PERSONA]Amore ai sensi dell’art. 104 legge fall., approvato in data 1-8-2008 ai sensi dell’art. 41 legge fall., ed era stato pacificamente preceduto dall’affissione all’albo dell’avviso di vendita, dalla pubblicazione dell’avviso di vendita, dall’apposizione del cartello ‘vendesi’ sul cancello di ingresso e dalla consegna dell’avviso di vendita alle agenzie della zona; nell’avviso di vendita il curatore aveva indicato l’importo di base d’asta in Euro 151.900,00, l’incanto si era svolto con tre partecipanti e il bene era stato aggiudicato in via definitiva per la quota indivisa della metà ciascuno a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:SOCIETA]. al prezzo di Euro 235.000,00. La sentenza ha evidenziato che l’attore non aveva presentato alcuna istanza al giudice delegato ai sensi dell’art. 108 legge fall. per sospendere le operazioni di vendita o per impedire il perfezionamento della vendita nel caso in cui il prezzo risultasse notevolmente inferiore a quello giusto. Ha dichiarato che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenutoil difetto di legittimazione del fallito, richiamando Cass. 2626/2018 e Cass. 13814/2016 secondo cui la legittimazione ad agire in via eccezionale del fallito sussisteva in caso di inerzia del curatore fallimentare, non laddove la mancata iniziativa era frutto di una valutazione negativa sulla convenienza della controversia; ha escluso che nella fattispecie il curatore fallimentare fosse rimasto inerte rispetto alle istanze proposte dal fallito, perché il curatore aveva scelto di non aderirvi, ritenendo, con valutazione non censurabile in quella sede, che il prezzo di aggiudicazione dell’immobile non fosse concretamente difforme da quello delmercato , tenuto conto sia della capillare pubblicità dell’incanto, sia del fatto che l’immobile presentava difformità rispetto alle concessioni edilizie, sia del fatto che l’immobile era occupato abusivamente.3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA]Amore ha proposto ricorso per cassazione ritualmente notificato sulla base di due motivi, mentre le controparti sono rimaste intimate. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza della camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 1418 c.c. anche in relazione agli artt. 1325,1326 c.c., nonché violazione dell’art. 1421 c.c. (art. 360 c.p.c. n.3)” il ricorrente, premesso che anche alla vendita forzata sono applicabili le disposizioni suivizi del consenso, ha evidenziato che già nell’atto di citazione aveva dichiarato che il consulente d’ufficio, pur avendo identificato catastalmentel’immobile in modo corretto , aveva sottoposto a stima un immobile diverso e attiguo. Quindi sostiene che erroneamente la sentenza della Corte territoriale abbia ritenuto l’inammissibilità della modifica della domanda proposta in appelloper il fatto che l’allegazione fattuale era stata svolta per la prima volta in appello; sostiene altresì che erroneamente la sentenza abbia ritenuto di non poter esaminare le deduzioni formulate dall’appellante in ordine alla nullità del contratto di compravendita per difetto di consenso del curatore, formatosi sul bene stimato dal consulente, il quale aveva erroneamente sottoposto a perizia un immobile diverso ancora in costruzione. Rileva che sussistevano i presupposti peresaminare la domanda e comunque per rilevare d’ufficio la nullità della compravendita per errore essenziale nell’individuazione del bene oggetto di cessione e per difetto del consenso del curatore fallimentare venditore. 2.Con il secondo motivo rubricato “violazione degli art. 42 e 43 L.F. anche in relazione all’art. 24 della Costituzione Italiana e degli art. 6 e 14 CEDU (art. 360 c.p.c. n.3)” il ricorrente lamenta che la curatela fallimentare sia riuscita a sottrarsi a qualsiasi accertamento giudiziale semplicemente resistendo alla sua domanda , sulla base dell’irragionevoleconvinzione che il prezzo ricavato dalla vendita fosse in linea con il valore dell’immobile. Evidenzia che la stima eseguita nell’ambito delle indagini penali ha smentito che il prezzo ricavato dalla vendita fosse in linea con i valori di mercato e che l’affermazione è inconciliabile con il dato inconfutabile che l’asta ha avuto a oggetto un bene diverso, e cioè l’immobile in costruzione stimato dal perito, per cui l’asta non poteva avere determinato il valore di mercato del bene trasferito. Aggiunge che il riferimento al rimedio preventivo di cui all’art. 108 legge fall. eseguito dalla sentenza impugnata è del tutto inconferente e piuttosto convince della legitt imazione del fallito ad agire successivamente per fare dichiarare la nullità della vendita, così come conferma la legittimazione del fallito la considerazione che il residuo ricavato dalla vendita dopo il pagamento dei debiti e delle spese di procedura eradi spettanza del fallito. 3.Deve essere esaminato logicamente per primo il secondo motivo di ricorso, da rigettare dando continuità all’indirizzo di questa Corte secondo il quale, determinando il fallimento l’attribuzione in via esclusiva al curatore fallimentare della capacità processuale e la perdita della capacità processuale del fallito,il fallito conserva eccezionalmente la capacità e la legittimazione processuale di fronte all’inerzia dell’amministrazione fallimentare, in via suppletiva, sol tanto quando tale inerziadell’amministrazione fallimentare sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua a una negativa valutazione della convenienza della controversia(Cass. sez.1 2-2-2018 n. 2626 Rv. 646877- 01, Cass. sez. 6-1 6-7-2016 n. 13814 Rv. 640361-01, Cass. sez. 2 22-7-2005 n. 15369 Rv. 581344-01, Cass. sez. 1 26-9-1997 n. 9456 Rv. 508285- 01, Cass.sez. 1 27 - 10 - 1994 n. 8860 Rv. 488281 - 01 , Cass. se.1 7 - 12 - 1990 n. 11727 Rv. 470071-01 e precedenti ivi richiamati, per tutte). Gli argomenti del ricorrente, limitandosi a richiamare il diritto di accesso alla giustiziadel fallito, non considerano che il riconoscimento della legittimazione suppletiva del fallito nel caso dell ’inerzia della procedura è finalizzato a tutelare il suo interesse, evitando l’ingenerarsi di una incontrollabile serie di giudizi a catena e una confusione di ruoli, o addirittura l’uso strumentale della legittimazione del fallito per finalità estranee al corretto e imparziale svolgimento della procedura fallimentare (cfr. Cass. sez. 1 2-2-2018 n.2626). Nella fattispecie la sentenza impugnata -con giudizio di fatto sindacabile in sededi legittimità soltanto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.5 cod. proc. civ., motivo nella fattispecienon proposto e inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter co.5 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo il termine del giorno 11-9-2012 previsto dall’art. 54 co. 2 e 3-bis d.l. 22- 6-2012 n.83 conv. in legge 7-8-2012 n. 124-ha escluso che il curatore fallimentare fosse stato inerte e ha ritenuto che lo stesso avesse scelto di non aderire alle richieste del fallito per il fatto che il prezzo di vendita dell’immobile non fosse stato in concreto difforme da quello del mercato immobiliare; ciò per una serie di ragioni di fatto analiticamente esposte in sentenza (la pubblicità dell’incanto, le difformità edilizie dell’immobile, la sua occupazione abusiva), che sono a loro volta insindacabili in questa sede e tali da soddisfare anche il requisito del minimo costituzionale della motivazione(cfr. Cass. sez. un. 7- 4- 2014 n.8053 Rv. 629830-01 sulla denunciabilità in cassazione solo dell’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per la mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile;nello stesso senso, per tutte, Cass. sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 664120-01). 4.Dalla dichiarazione di rigetto del secondo motivo consegue che rimane assorbitoe non deve essere esaminato il primo motivo nella parte in cuilamenta l’erronea statuizione sulla tardiva modifica della domanda di annullamento: esattamente esclusa dalla sentenza impugnata la legittimazione attiva del fallito, riman e priv a di effetto l’eventuale erronea valutazione sull’inammissibilità della modifica della domanda di annullamento in appello. Il primo motivo èinvece infondato nella parte in cui lamenta che non sia stata rilevata d’ufficio la nullità dell’atto di trasferimento: esattamente esclusa la legittimazione del fallitoa instaurare il giudizio, non sussistevano i presupposti per entrarenel merito delle questioni e perciò neppure per rilevare d’ufficio eventuali nullità. Peraltro i vizi prospettati, sia quelli riferiti all’erronea individuazione dell’immobile oggetto di vendita, sia quelli riferiti al vizio della volontà del curatore fallimentare -che si sarebbe determinato a vendere immobile diverso rispetto a quello oggetto dell’atto-non sono vizi tali da determinare la nullità ex art. 1418 cod. civ. del negozio, ma sono vizi del consenso che consentono di chiedere ex artt. 1427 e ss. cod. civ. soltanto l’annullamento del negozio. Infatti, neppure il contratto concluso per effetto di truffa penalmente accertata è nullo, ma èsoltanto annullabile in forza del vizio del consenso (cfr. Cass. sez. 1 27-9-2016 n. 18930 Rv. 641831-01, Cass. sez. 2 31-3-2011 n. 7468 Rv. 617294-01, per tutte); il ricorrente, deducendo che il procedimento penale nei confronti del curatore fallimentare era stato archiviato, neppure prospetta l’esistenza di reati che potessero comportare la nullità del negozio. 5.Nulla sulle spese del grado, essendo tutte le controparti rimaste intimate.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 20 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; nulla sulle spese del grado. Sussistono ex art.13 co 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ri
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