CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16325/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui formulata a seguito di riqualificazione dell'originaria imputazione di tentato omicidio nel reato di minaccia grave, dichiarato prescritto. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice che ha emesso l'ordinanza custodiale e il Tribunale che ha derubricato il reato contestato nel delitto di minaccia grave hanno avuto a disposizione lo stesso materiale probatorio. Il giudice della cautela ha infatti avuto a disposizione le sommarie informazioni fornite dalle persone offese e dalla fidanzata del ricorrente e le spontanee dichiarazioni rese da quest'ultimo prima dell'adozione della misura e in sede di interrogatorio di garanzia nonché le risultanze degli accertamenti eseguiti sull'autovettura dai Carabinieri che condussero le indagini. Il G.i.p. ritenne dunque la configurabilità del reato di tentato omicidio sulla base della direzione dei colpi, escludendo l'ipotesi dello scopo intimidatorio affermato dal Picarella, e quindi la qualificazione del fatto quale reato di minaccia, senza alcuna specifica motivazione e soffermandosi invece sull'insussistenza della scriminante della legittima difesa, mai invocata dall'indagato. Il Tribunale, pronunciando in sede di giudizio abbreviato, e quindi allo stato degli atti, ha attribuito una diversa qualificazione giuridica agli elementi probatori già utilizzati dal G.i.p., non fondando la propria decisione su elementi sopravvenuti ma rivalutando le dichiarazioni della D'Angeli e del Picarella e concludendo per l'insussistenza del dolo omicidiario in capo a quest'ultimo, il quale avrebbe potuto esplodere, ove avesse avuto l'animus necandi, i colpi di pistola a distanza ravvicinata. Non può dunque convenirsi con il giudice a quo secondo cui l'introduzione di una consulenza tecnica di parte negli atti utilizzabili dal Tribunale in sede di giudizio abbreviato ha determinato la sopravvenienza di elementi nuovi che hanno comportato una differente qualificazione giuridica del fatto, che non avrebbe consentito l'emissione del titolo di coercizione personale, poiché il Tribunale, nonostante l'acquisizione di una relazione di consulenza tecnica di parte, si è limitato a ripercorrere le risultanze delle indagini preliminari. Il giudice della riparazione si è limitato ad affermazioni generiche sulla gravità della condotta del Picarella e ha addotto la complessità ab origine della vicenda quale ulteriore causa che avrebbe indotto il G.i.p. all'erronea qualificazione giuridica del fatto, senza tener conto che non si tratta nel caso di specie di una erronea rappresentazione della sussistenza di un fatto di reato ma di una inesatta qualificazione giuridica. Non può pertanto affermarsi la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta del ricorrente e la misura detentiva adottata, essendo quest'ultima conseguente ad un procedimento logico- giuridico erroneo. Lo scopo intimidatorio al quale era volta la condotta del ricorrente emerge nella compiuta valutazione giuridica della sentenza di prime cure e rende ragione dell'erroneità della qualificazione giuridica originaria formulata dal G.i.p. di Civitavecchia, palesandosi l'estraneità della condotta dell'istante alle determinazioni del giudice. 2.1. Il giudice a quo non si è neanche posto minimamente il problema dell'eventuale sussistenza di una colpa lieve anziché grave e dunque anche sotto tale profilo è ravvisabile un vizio di motivazione. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nella memoria presentata, ha chiesto declaratoria di inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Il giudice a quo ha infatti posto in rilievo che la riqualificazione giuridica del fatto da tentato omicidio a minaccia grave, operata dal Tribunale in sentenza, è avvenuta sulla base di un materiale probatorio contrassegnato da diversità rispetto a quello originariamente a disposizione del giudice della cautela, in quanto caratterizzato da una consulenza tecnica di parte alla quale i giudici hanno attinto a piene mani per rivalutare in senso meno grave la condotta posta in essere dall'imputato. Trattasi di motivazione del tutto congrua, esauriente ed immune da vizi logico-giuridici, a fronte della quale è preclusa in questa sede di legittimità la rivalutazione dell'effettivo peso della consulenza in questione, al fine di stabilire la concreta incidenza di essa sul compendio probatorio a disposizione dei giudici di merito e dunque l'attitudine di tale atto a determinare un significativo mutamento dello scenario probatorio enucleabile dalle risultanze acquisite. Infatti, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale dela decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi • e diversi parametri di valutazione delle risultanze acquisite (Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ma deve limitarsi a verificare se, come nel caso di specie, quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3- 9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). 2. Nemmeno il secondo motivo di ricorso può essere accolto. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. U, n. 34559 del 26-6-2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23-10-2008, Rv. 242034). Per la ravvisabilità della colpa grave, ex art. 314 cod. proc. pen., occorre dunque dimostrare che colui che chiede l'equa riparazione ha violato gravemente una norma cautelare. La violazione è grave allorché anche un uomo non particolarmente avveduto non si sarebbe comportato come si comportò l'istante, il quale è venuto meno all'osservanza di un dovere obiettivo di diligenza, con la possibilità di prevedere che, non rispettando quella norma precauzionale, si sarebbe verificato l'evento "restrizione della libertà personale" (Sez. 4, 20-11- 1995, D'Antonio, Rv. 2042869). Per appurare ciò, il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità di estremi di illiceità penale a suo carico, dando luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto (Sez. U, n. 32383 del 27-5-2010, D'Ambrosio). 2.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha posto in rilievo la gravità della condotta, afferente al comportamento di una guardia particolare giurata che, armata di pistola, si lancia all'inseguimento dei presunti molestatori della sua compagna, sparando loro addosso per strada e colpendo l'auto sulla quale queste due persone viaggiano, mancando il passeggero per pochi centimetri: fatto questo incontrovertibile, atteso che il foro di entrata del proiettile è stato rilevato sul montante della portiera, sul lato passeggero. Di qui la conclusione, senz'altro esente da vizi logico- giuridici, secondo la quale è ravvisabile una colpa non lieve ma grave. L'impianto argornentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non può procedersi alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, poiché la condanna al pagamento delle spese in favore della parte resistente va disposta purchè quest'ultima, nell'ambito del giudizio di legittimità, abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa della controparte, per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv, 226716). Ciò che nel caso di specie non è dato riscontrare poiché l'Avvocatura dello Stato si è limitata a presentare una memoria contenente una serie di enunciazioni di carattere generale, sui connotati del giudizio ex art. 314 ss. cod. proc. pen., avulse dalla specificità del presente processo, senza alcuna argomentazione inerente alle problematiche concretamente poste dalla regiudicanda in esame ed al ricorso presentato (Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Rv. 248076 — 01). Non può pertanto ritenersi che l'Avvocatura dello Stato abbia apportato alla dialettica processuale un effettivo contributo, esplicando una concreta attività a supporto delle proprie posizioni e in antitesi a quelle del ricorrente. Ciò preclude la liquidazione delle spese a favore dell'Amministrazione resistente. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricor