CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 13610/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20636/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; –ricorrente – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona de l legal e rappresentant e pro tempore ; rappresentata e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce alla scrittura difensiva; –resistente – per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Grosseto depositata il 1° luglio 2022, nel proc. n.886 del 2019; udita la relazione della causa , svolta nella C amera di consiglio del l’8 marzo Oggetto: Ordinanza dichiarativa di incompetenza emessa dal Giudice di pace - Regolamento di co m petenza - Inammissibilità. A.C. 08/03/2023 r.g.n. 20636/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 2023, dalConsigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del proposto regolamento di competenza. Rilevato che: La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto, dinanzi al Giudice di pace di Grosseto, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., domandandola risoluzione del contratto stipulato inter partes, l’accertamento negativo del credito della convenuta e la sua condanna al risarcimento del danno; il Giudice di pace adìto, con ordinanza depositata il 1° luglio 2022 , ha dichiarato la propria incompetenza per valore rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Grosseto, giudiceritenuto competente; ha proposto ricorso per regolamento di competenza la società attrice, sulla base di quattro motivi; la convenuta ha depositato scritto difensivo, ex art.47, ultimo comma, cod. proc. civ., invocando la declaratoria di inammissibilità del regolamento; in tal senso ha concluso anche il Procuratore Generale; la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale. Considerato che: il ricorso è manifestamente inammissibile; invero, la statuizione sulla competenza resa dal Giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell’art.46 cod. proc. civ., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 dello stesso codice non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice ( tra le più recenti : Cass.18/02/2020, n. 4001; Cass.18/01/2021, n.711;Cass. 03/02/2023, n. 6441); le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; la società ricorrente soccombente va anche condannata al pagamento, in favore di quella resistente vittorios a , di una somma che si stima equo determinare nella stessa misura dell’importo delle spese processuali, ai sensi dell’art.96, comma terzo, cod. proc. civ.; A.C. 08/03/2023 r.g.n. 20636/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani la proposizione di un mezzo di gravame manifestamente inammissibile in palese violazione delle regole che escludono espressamente l’ applicabilità delle disposizioni in tema di rego la mento di competenza , sia necessario che facoltativo, nei giudizi dinanzi al Giudice di p ace, costituisce indice di mala fede o colpa grave e si traduce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta, integrando gli estremi dell’ “abuso del processo”, si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna della soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass.04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593). ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n.4315); [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; condanna altresì la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, della somma equitativamente determinata di Euro 2.200,00; A.C. 08/03/2023 r.g.n. 20636/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso n ella C a