CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20460/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roprio, elettivamentedomiciliato presso il suo studio in Brescia, via Della Volta n. 90,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Camilletti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, ViaSant’[OSCURATO:PERSONA] n. 1,-controricorrenti-Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 414/2024depositata il 18/4/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 18036/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 20460/2026Data pubblicazione 17/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Dato atto che alla data del presente provvedimento la parte ricorrente nonha corrisposto il pagamento delle spese di giustizia recuperabili ai sensidel T.U. dpr 115/02 e successive modifiche ed integrazioni regolamentari;Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quantodovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorsosenza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamentoappunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l’esitodel subprocedimento descritto dall’art. 380-bis c.p.c.), mentre partericorrente resta obbligata al versamento di quello ed esposta alla doverosaazione di recupero da parte dei competenti uffici;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore delle parti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],seguono la soccombenza; P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.306,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge, in favore delle parti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoNumero registro generale 18036/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 20460/2026Data pubblicazione 17/06/2026