CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46358/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia generico e, quindi, inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. In tal senso, si evidenzia che, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Nel caso di specie, il ricorrente, nei primi tre motivi, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che l'arma clandestina era stata detenuta dall'imputato in casa, ben occultata, oleata e pronta per l'eventuale uso. Tali circostanze, quindi, erano sintomatiche di una detenzione consapevole dell'arma, confermata anche dal fatto che l'imputato non aveva denunciato il suo regolare possesso. Il giudice di merito, poi, ha ritenuto non credibile la versione difensiva dell'imputato, secondo la quale lo stesso aveva rinvenuto l'arma abbandonata in un luogo pubblico, poiché l'imputato, nel caso, avrebbe dovuto chiedere l'intervento delle Forze dell'ordine. La Corte territoriale, inoltre, ha condiviso il giudizio espresso dal giudice di primo grado, il quale aveva accertato la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, dopo aver evidenziato che la condotta sopra evidenziata era indice chiaro della maggiore pericolosità dell'imputato, il quale risultava già gravato da una precedente condanna per il medesimo titolo di reato e di un'altra condanna per detenzione abusiva di materiali esplodenti. La Corte, infine, ritiene che anche il quarto motivo di ricorso sia manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, considerando che, nel caso di specie, l'aumento di pena in continuazione non poteva essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, come disposto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen. ••• 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell