CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24433/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3170/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Palermo n. 1231/18 , depositata l'8 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 dal Con- sigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], già presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la convenne in giudizio, per sen- tir dichiarare nulla o annullare la delibera adottata dall'assemblea dei soci il 5 febbraio 2010, con cui erano state disposte la riduzione dei compensi degli organi amministrativi e di controllo, ai sensi dell'art. 17, commi 22-bise 22- ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la revoca dei componenti effettivi e supplenti dei pre- detti organi e la conservazione del consiglio di amministrazione revocato, con l'affidamento dell'ordinaria amministrazione, fino alla nomina ed all'accetta- zione del nuovo organo di gestione. A sostegno della domanda, l'attore dedusse a)l'inosservanza delle forme previste per la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea, b)la violazione dell'art. 15 dello statuto sociale e dell'art. 2386 cod. civ., per avere l'assem- blea affidato la gestione al consiglio di amministrazione revocato, anziché al collegio sindacale, c) la violazione dell'art. 20 dello sta tuto, per avere l'as- semblea attribuito al consiglio di amministrazione soltanto i poteri inerenti all'ordinaria amministrazione e per inosservanza della durata minima dell'in- carico, d) la violazione dell'art. 17, commi 22 - bis e 22 - ter del d.l. n. 78 del 2009, per avere l'assemblea revocato ingiustificatamente gli organi di ammi- nistrazione e controllo. Si costituì la [OSCURATO:PERSONA], e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto, an- che per effetto dell'avvenuta sostituzione della delibera impugnata con altra adottata il 27 luglio 2010. Spiegò intervento nel giudizio [OSCURATO:PERSONA], già presidente del collegio sindacale, anch'egli revocato con la medesima delibera, il quale chiese il ri- conoscimento della legittimità della stessa e, in subordine, l'estensione nei suoi confronti degli effetti dell'eventuale annullamento, con la condanna della società al risarcimento dei danni. 1.1. Con sentenza del 13 maggio 2013, il Tribunale di Palermo rigettò la domanda. 2. Interposero appello separatamente il Terrani e il [OSCURATO:PERSONA], il quale si co- stituì anche nell'altro giudizio, proponendo appello incidentale, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si costituì in entrambi i giudizi, proponendo a sua volta appello inciden- tale. 2.1. I due giudizi sono stati riuniti dalla Corte d'appello di Palermo, che con sentenza dell'8 giugno 2018, ha dichiarato estinto per rinuncia quello avente ad oggetto l'appello proposto dal Terrani ed ha dichiarato inammissi- bile l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che in primo grado il [OSCURATO:PERSONA] aveva aderito alla posizione della società, chiedendo soltanto in via subordinata l'estensione degli effetti dello annullamento della delibera, la Corte ha ritenuto che l'accoglimento della do- manda da lui proposta in via principale, con l'accertamento dell'invalidità [recte: della validità] della delibera, consentisse di escludere la sussistenza di un autonomo interesse all'impugnazione.Pur dando atto che nella com- parsa conclusionale l'interventore aveva specificato meglio le proprie dedu- zioni ed i profili consequenziali, ha ritenuto che ciò non avesse comportato una variazione dei termini delleconclusioni, peraltro non modificabili in detta sede, aggiungendo che la domanda subordinata non poteva considerarsi di- venuta principale nel corso del giudizio, determinandosi altrimenti un'inam- missibile mutatio libelli. 3. Avverso la predetta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. La [OSCURATO:PERSONA] ha re- sistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 189 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'insistenza sulla domanda subordinata di risarcimento dei danni, emergente dalle conclusioni da lui rassegnate e dalla comparsa conclusionale depositata in primo grado, comportasse un'inammis- sibile mutatio libelli, senza tenere conto della contestuale rinuncia alla do- manda principale. Premesso che lo stesso Giudicedi primo grado aveva evi- denziato la contraddittorietà delle difese da lui svolte, esprimendo dubbi in ordine alla domanda proposta in via principale, sostiene che ciò confermava la sua legittimazione ad insistere sulla domanda subordinata, la quale non comportava alcuna modificazione né nel fatto costitutivo, né nell'oggetto della pretesa avanzata. 2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, insistendo sulle questioni sollevate in primo grado, non esaminate dalla sentenza impugnata, in quanto ritenute assorbite dalla rilevata carenza d'interesse all'impugnazione. 3. Il primo motivo è fondato. Benvero, nessun rilievo può assumere, ai fini della risoluzione della que- stione sottoposta all'esame di questa Corte, la circostanza, fatta valere dal ricorrente,che egli non abbia accettato le rinunce agli appelli reciprocamente formulate dal Terrani e dalla [OSCURATO:PERSONA], non avendo il [OSCURATO:PERSONA] censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato estinto il processo tra l'attore e la convenuta, e non risultando comunque l'estinzione idonea ad incidere, né in senso positivo né in senso negativo, sull'ammissibilità dell'appello separata- mente interpostodall'interventore: quest'ultimo, infatti, in quanto attinente ad una causa connessa ma scindibile da quella promossa dall'attore,aveva comportato l'instaurazione di un distinto rapporto processuale in fase d'im- pugnazione, autonomo rispetto a quello intercorrente tra l'altro appellante e l'appellata, e insuscettibile di essere influenzato dalle rinunce degli stessi, che non richiedevano quindi neppure l'accettazione del ricorrente. Si osserva piuttosto che, come si evince dalla comparsa di costituzione depositata in primo grado, puntualmente richiamata a corredo della censura ed allegata al ricorso, il ricorrente, spiegando intervento nel giudizio, aveva chiesto in via principale l'accertamento della legittimità della delibera impu- gnatadall'attore, e in subordine, per l'ipotesi di annullamento della stessa, l'estensione degli effetti favorevoli della pronuncia, ai sensi dell'art. 2377 cod. civ., con la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni. Tali domande erano state parzialmente modificate all'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale, come risulta dal relativo verbale, anch'esso puntual- mente richiamato ed allegato,la difesa del ricorrente non aveva più ripropo- sto la domanda principale, limitandosi ad insistere su quella subordinata di risarcimento, ai fini della quale aveva provveduto anche a precisare l'importo preteso. Non merita consenso, al riguardo, la tesi sostenuta dalla difesa della con- troricorrente, secondo cui la mancata riproposizione della domanda principale non ne comportava inequivocabilmente l'abbandono, essendosi le parti ripor- tate ai rispettivi atti difensivi: è pur vero, infatti, che, affinchéuna domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la man- cata riproposizione della stessa in sede di precisazione delle conclusioni, ma occorre verificare se, alla luce della condotta processuale della parte o della stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pre- termessa(cfr. Cass., Sez. III, 18/01/2021, n. 723; Cass., Sez. I, 3/12/2019, n. 31571; Cass., Sez. II, 5/11/2018, n. 28203); nella specie, tuttavia, tale volontà risultava contraddetta non solo dall'avvenuta indicazione dell'importo richiesto a titolo di risarcimento, incompatibile con l'intento d'insistere sulla legittimità della delibera impugnata, ma anche dalle difese svolte nella com- parsa conclusionale, in cui il ricorrente aveva provveduto a chiarire ulterior- mente la propria posizione processuale, limitandosi adillustrare la domanda subordinata, senza più menzionare quella principale. Tale condotta difensiva, contrariamente a quanto sostenuto nella sen- tenza impugnata, non si poneva affatto in contrasto con l'art. 183 cod. proc. civ., il quale esclude la possibilità di modificare la domanda originaria o di proporre domande nuove, ma non impedisce alla parte di rinunciare alla do- manda o abbandonarla, anche dopo la scadenza dei termini fissati ai sensi del sesto comma, e fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Essa, d'altronde, non implicava l'introduzione di fatti nuovi, rispetto a quelli allegati nella comparsa di costituzione, né la richiesta di un provvedimento diverso da quello precedentemente invocato, ma soltanto una riduzione della pretesa originaria, con l'abbandono di uno dei due capi in cui essa gradatamente si articolava e la concentrazione delle richieste sull'altro capo, formulato in via subordinata, con la conseguenzache può escludersi la configurabilità di un'i- nammissibile mutatio libelli. La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi costituisce infatti esercizio della facoltà, riconosciuta alle parti, di modificare e precisare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, che, non comportando alcuna variazione in ordine al fatto giuridico posto a fondamento della pretesa azionata, né l'ampliamento o la sostituzione dell'oggetto della stessa, rispetto a quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio, non può tradursi in una lesione del contraddittorio, alla cui tutela è preordinato il di- vieto della mutatio libelli (cfr. Cass., Sez. I, 25/05/2018, n. 13091; Cass., Sez. II, 28/11/2017, n. 28385; 30/01/1998, n. 946); essa, inoltre, a diffe- renza della rinuncia agli atti del giudizio, non comporta la disposizione del diritto in contesa, ma costituisce espressione della discrezionalità tecnica spettante al difensore nell'impostazione della lite, che lo abilita a scegliere, in relazione agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, e non richiede pertanto l'osservanza delle rigorose forme prescritte dall'art. 306 cod. proc. civ., né l'accettazione della controparte (cfr. Cass., Sez. II, 19/02/2019, n. 4837; 17/12/2013, n. 28146; Cass., Sez. III, 4/02/2002, n. 1439). Ininfluente deve poi ritenersi il contrasto logico rilevato dalla sentenza di primo grado tra le domande originariamente formulate dall'interventore, aventi ad oggetto, rispettivamente, l'accertamento dell'illegittimità della de- libera, richiesto in via principale, e la conferma della legittimità della stessa, sottesa alla richiesta subordinata di condanna dellaconvenuta al risarcimento dei danni: in riferimento all'ipotesi in cui, come nella specie, la difesa della parte si articoliin più domande subordinate, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che la verifica di compatibilità delle stesse dev'essere effet- tuata nell'ambito di ciascuna domanda, implicando la loro formulazione in via gradata il progressivo abbandono delle tesi in precedenza sostenute (cfr. Cass., Sez. I, 12/08/2016, n. 17080; Cass., Sez. III, 29/04/1996, n. 3942). Non possono pertantocondividersi le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale, secondo cui, non potendo considerarsi abbandonata la domanda proposta in via principale con l'intervento nel giudizio, l'intervenuto accogli- mento della stessa da parte della sentenza di primo grado escludeva la soc- combenza dell'interventore, il quale non aveva conseguentemente interesse ad impugnarla, al fine di ottenere l'accoglimento della domanda proposta in via subordinata. 4. Il secondo motivo è invece inammissibile, in quanto volto a riproporre le questioni concernenti la legittimità della delibera impugnata, disattese dal Giudice di primo grado, riproposte in sede di gravame e non esaminate dalla Corte d'appello, in quanto ritenute assorbite dalla dichiarazione d'inammissi- bilità dell'impugnazione. Nel giudizio di legittimità, non possono infatti trovare ingresso le que- stioni in ordine alle quali, per qualunque ragione, il giudice di merito non si sia pronunciato,per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di una eccezione pregiudiziale, dal momento che, ove la sentenza impugnata sia cassata per l'accoglimento di un motivo riguardante la questione assorbente, l'esame delle stesse va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorri- bilità per cassazione della successiva sentenza che abbia affrontato nel merito le questioni precedentemente ritenute superate (cfr. Cass., Sez. I, 16/06/ 2022, n. 19442; Cass., Sez. V, 5/11/2014, n. 23558; Cass., Sez. III, 1/03/ 2007, n. 4804). 5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione all'accogli- mento del primo motivo, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'ap- pello di Palermo, che provvederà, in diversa composizione, anche al rego la- mento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primomotivo di ric