CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 1984
Cassazione n. 02810/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02M4U1) nato il 22/02/1984 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32880/22 Rilevato che con sentenza in data 1°giugno 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 20 dicembre 2021 del Tribunale di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 relativo alla detenzione a fini di spaccio di 93,4 grammi di cocaina; Rilevato che il ricorrente ha lamentato con il primo motivo l'illegittimità della perquisizione, con il secondo la mancata qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con il terzo la mancata applicazione della continuazione; Ritenuto che il primo motivo non si confronti affatto con la sentenza impugnata che correttamente ha ritenuto legittima la perquisizione domiciliare ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., perché la polizia giudiziaria aveva operato ai sensi dell'art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990, in seguito alla notizia confidenziale secondo cui l'abitazione dell'imputato era una centrale di spaccio; che il secondo motivo sia del tutto inconsistente, essendo stata accertata la disponibilità di circa 100 grammi di cocaina con un grado di purezza del 78°/o, circostanza indicativa della contiguità con ambienti criminali in grado di trattare stupefacente di elevata qualità; che il terzo motivo sia del pari generico, perché la difesa non ha allegato significative ragioni per giustificare la continuazione, laddove la Corte di appello ha motivatamente confermato la sentenza di primo grado che aveva escluso la possibilità che l'imputato fin dal 2009 avesse potuto ideare e programmare la commissione del presente reato risalente alla fine del 2021; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]