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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00430/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Giuseppina ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in qualità di giudice del rinvio all'esito di annullamento da parte del giudice di legittimità di ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribu- nale di Ischia quale giudice dell'esecuzione che decideva sull'opposizione avverso ordine di demolizione, ha rigettato il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] volto a conseguire la revoca dell'ordine stesso.

2. La opposizione era fondata sul fatto che nelle more del procedimento esecutivo la ricorrente aveva ottenuto dal Comune di Ischia la conces- sione edilizia in sanatoria previa acquisizione del parere favorevole dell'ente preposto alla tutela del Paesaggio e che le opere di completa- mento realizzate dall'[OSCURATO:PERSONA], in epoca successiva al verbale di seque- stro in data 1.6.1992, non avendo inciso sul completamento funzionale dell'opera, erano comprese nel provvedimento di condono ai sensi dell'art.43 comma 5 1.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.47 secondo il quale "possono ottene- re la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti ammi- nistrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai la- vori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità".

3. Il Tribunale di Napoli premesso che la pronuncia del giudice di legit- timità non vincolava la decisione del giudice del rinvio in relazione alla verifica della ricorrenza dei presupposti legittimanti l'atto concessorio, dopo avere proceduto all'esame comparato della sentenza di patteggia- mento relativa a ipotesi di violazione di sigilli e abusi edilizi posti in esse- re a seguito del provvedimento di sequestro del 1.6.1992 e dei titoli abi- litativi prodotti dalla ricorrente, assumeva che non ricorrevano i presup- posti per il rilascio del permesso a costruire in sanatoria adottato dal Comune di Ischia, che pertanto disapplicava.

4. In particolare rilevava che dalla sentenza di patteggiamento emer- geva che le opere abusive si erano protratte fino al 6.3.1997 ed erano consistite non solo in interventi diretti al completamento dell'opera ma anche ad "aumenti volumetrici e modifica dei prospetti".

Tra tali inter- venti venivano in specie segnalati "il prosieguo dei lavori di realizzazione di un ampliamento di mq.27 realizzato al piano terra lato ovest oggetto di un primo accertamento in data 1.6.1992; rispetto allo stato di avan- zamento indicato in detto accertamento veniva accertato l'avvenuto get- to di calcestruzzo e la "realizzazione del solaio di copertura del piano terra".

Da tale esame riconosceva che la il nuovo volume di mq.27 non poteva formare oggetto di condono perché completato nei suoi elementi essenziali nel corso dell'anno 1997, quando ne era stato edificato il sola- io di copertura e pertanto mancava il rispetto del dato temporale indero- gabile che coincideva con quello della realizzazione delle opere prima del 31.12.1993.

5. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] la quale deduce violazione di legge per mancata osservanza degli art.33 e ss.

L.47/85 e 39 L.727/94, as- sumendo che il provvedimento impugnato aveva erroneamente interpre- tato gli atti e i documenti del procedimento amministrativo e dell'autorità giudiziaria, laddove già il precedente provvedimento del Tri- bunale di Napoli, sez.distaccata di Ischia, nell'accordare un termine all'[OSCURATO:PERSONA] per promuovere la richiesta di concessione in sanatoria, a- veva definito come complementari gli interventi eseguiti dalla ricorrente in epoca successiva alla data per conseguire il provvedimento autorizza- tivo e che alla data del sequestro, intervenuto il 1.6.1992, il manufatto di mq.27 risultava definito nelle sue strutture portanti, dotato di pilastri in cemento armato e con il solaio impostato nelle casseformi ed impalca- to, privo soltanto del gettito di calcestruzzo.

Sotto questo profilo, nel ri- chiamare il disposto dell'art.43 comma 5 L.1985/47 compreso nel rinvio operato dall'art.39 legge 727/94, rilevava che la sanatoria risultava e- stesa anche alle "strutture realizzate" di opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi, in quanto siano necessarie alla funzio- nalità dell'opera definita nei suoi tratti progettuali e di destinazione.

In sostanza ai fini di stabilire lì estensione degli interventi compresi nello spettro del provvedimento autorizzativo (condono), non doveva essere fatto riferimento alla definizione giuridico amministrativa di ultimazione o completamento della costruzione, ma alla diversa nozione di opere strutturali necessarie a rendere la costruzione funzionale e pertanto po- tevano trovare ingresso in tale nozione le tamponature esterno ed il get- to di calcestruzzo.

Sotto il profilo della regolarità del procedimento am- ministrativo volto al riconoscimento della concessione, il ricorrente riper- correva le varie fasi del procedimento richiamando gli atti allegati e i provvedimenti amministrativi preliminari e propedeutici, evidenziandone la correttezza e la regolarità procedimentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano infondati in quanto il Tribunale di Napoli, alla stregua degli atti acquisiti del proce- dimento penale e di quello amministrativo in sanatoria, abbia fornito una motivazione conforme alla disciplina normativa che regola la fattispecie e del tutto adeguata sotto il profilo logico giuridico.

Invero in tema di condono edilizio la disposizione secondo la quale pos- sano ottenere la sanatoria anche le opere non ultimate, nei modi e nei tempi prescritti, per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdi- zionali, deve essere intesa quale norma di favore relativa ai provvedi- menti del giudice penale, come nel caso di opera non ultimata per effet- to di intervenuto sequestro (sez.3, n.20135 del 25.3.2009, D'Antonio e altro, Rv.243766).

Invero la sanatoria per le opere abusive non ultimate "limitatamente alle strutture realizzate ed ai lavori che siano strettamen- te necessari per la loro funzionalità" di cui all'art.43 della legge 47 del 1985, pure comportando una deroga al regime ordinario della sanatoria previsto dall'art.31 stessa legge "non impedisce al giudice di valutare, attraverso un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità laddove congruamente e logicamente motivato, "se sussista il presupposto ri- chiesto dalla norma di favore, ossia se le "strutture" oggetto di istanza di sanatoria siano state comunque realizzate al momento dell'interruzione determinata dal provvedimento amministrativo o giuri- sdizionale" (sez.3, n.12350 del 2.10.2013, Pandiani ed altro, Rv.259891).

2. Orbene il Tribunale di Napoli non è incorso in alcuna violazione di legge nella interpretazione dell'art.43 L.47/85 in quanto, confrontando il contenuto delle contestazioni con gli atti ed i provvedimenti del proce- dimento amministrativo, ha logicamente escluso che gli interventi realiz- zati, e comunque accertati come eseguiti in epoca successiva al 31.12.1993 fossero suscettibili di essere compresi nel provvedimento di condono in ragione dell'assenza del presupposto temporale, laddove a fronte della situazione edilizia del manufatto, cristallizzata alla data del 1.6.1992, ha concluso che gli interventi successivamente eseguiti a "prosieguo dei lavori di realizzazione di un ampliamento di mq.27 realiz- zato al piano terra lato ovest" non costituissero delle semplici rifiniture funzionali al migliore godimento dell'opera, quali le "tettoie, paratine, tompagni e tegole" pure incluse e descritte nell'ultimo accertamento ri- salente al 6.3.1997.

Evidenziava a tale proposito che il volume in am- pliamento di mq. 27 non poteva formare oggetto di "condono edilizio perché completato nei suoi elementi essenziali nel 1997 quando ne ven- ne edificato il solaio di copertura in calcestruzzo".3.

L'argomento indicato dal Tribunale di Napoli risulta congruo e logi- camente evidenziato né si presta ad essere superato dalle doglíanze del- la parte ricorrente che, pure formulate sotto il profilo della violazione di legge, risultano più che altro dirette a denunciare il travisamento dei da- ti processuali, dal momento che l'[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, già alla data del sequestro del 1.6.1992, la struttura in ampliamento presentava gli elementi portanti di una copertura che, all'epoca difettava esclusivamen- te di essere completata con una gettata di calcestruzzo.

Peraltro come appare evidente dallo svolgimento dell'argomento difen- sivo la contestazione si risolve in una diversa rappresentazione dei dati di fatto relativi allo stato dei luoghi al momento dell'adozione del prov- vedimento cautelare reale, doglianza che non attiene alla corretta inter- pretazione dell'art.43 cit. laddove il provvedimento impugnato, facendo una coerente interpretazione dei dati in suo possesso come versati nel procedimento di esecuzione, ha in sostanza riconosciuto che la copertura era stata realizzata, in tutto o in parte, in epoca successiva al 31.12.1993, e nell'indicare tale dato tra virgolette, ha richiamato e- spressamente gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria nel corso dell'anno 1997 quando venne constatato l'avvenuto getto in calcestruzzo e la "realizzazione del solaio di copertura al piano terra".

4. La valutazione giudiziale è intervenuta pertanto sulla base degli ele- menti istruttori acquisiti e dei provvedimenti amministrativi e degli atti di indagine compiuti e non vi sono elementi tali da far ritenere che la va- lutazione operata dal giudice dell'esecuzione sia fuori dalla logica, tanto più che il ricorrente assume che gli interventi successivi al perimetro di copertura della disposizione sul condono siano consistiti nella mera tam- ponatura di superfìci già definite e impalcate ma di fatto non indica in cosa siano consistiti gli interventi edilizi eseguiti in aggiunta, se non la generica indicazione del getto di calcestruzzo, a fronte di accertamenti di PG, eseguiti nel corso dell'anno 1997 che riferiscono della realizzazione del "solaio di copertura al piano terra". 4.1 Nè può soccorrere a sostegno del completamento delle strutture entro i termini indicati dal legislatore la descrizione dello stato dei fatti indicato nel verbale di sequestro del 1.6.1992, in quanto la descrizione dei manufatti realizzati, ivi contenuta, non può consentire di stabilire, per sottrazione, la consistenza degli interventi di completamento realiz- zati in epoca successiva e che, in un verbale di accertamento risalente al 1997 riportano la realizzazione della copertura.5.

In sostanza al giudice di legittimità a fronte di un coerente articolato motivazionale del giudice dell'esecuzione non è consentito di operare una diversa ricostruzione in fatto della sequenza degli interventi edilizi realizzati, allorquando la valutazione complessiva del provvedimento im- pugnato risulti congrua e coerente con gli elementi tecnici e documentali acquisiti.

Invero l'attività istruttoria esercitabile da parte del giudice rientra nelle sue facoltà discrezionali e non costituisce un obbligo; anco- ra, perché - secondo la insindacabile valutazione operata da parte del giudice - non vi erano agli atti elementi tali da far ritenere che le strut- ture potessero ragionevolmente essere ultimate nei termini di legge se- condo l'accezione voluta dal legislatore (su questo punto in motivazione sez.3, n.12350 del 2.10.2013 cit.).

In altri termini il giudice, sulla base degli atti disponibili, ha espresso una valutazione di merito e sarebbe stato onere dell'istante quello di provare un fatto idoneo a contrastare tale valutazione ovvero un fatto comunque confermativo della proprio tesi e cioè la ricostruzione dell'esatta consistenza del manufatto in epoca precedente allo sbarramento temporale indicato dalla normativa sul condono e al carattere complementare delle opere eseguite in epoca successiva, a fronte di un accertamento che ne riconosceva un rilievo tutt'altro che accessorio.

6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente va condanna- to al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Giuseppina ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in qualità di giudice del rinvio all'esito di annullamento da parte del giudice di legittimità di ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribu- nale di Ischia quale giudice dell'esecuzione che decideva sull'opposizione avverso ordine di demolizione, ha rigettato il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] volto a conseguire la revoca dell'ordine stesso. 2. La opposizione era fondata sul fatto che nelle more del procedimento esecutivo la ricorrente aveva ottenuto dal Comune di Ischia la conces- sione edilizia in sanatoria previa acquisizione del parere favorevole dell'ente preposto alla tutela del Paesaggio e che le opere di completa- mento realizzate dall'[OSCURATO:PERSONA], in epoca successiva al verbale di seque- stro in data 1.6.1992, non avendo inciso sul completamento funzionale dell'opera, erano comprese nel provvedimento di condono ai sensi dell'art.43 comma 5 1.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.47 secondo il quale "possono ottene- re la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti ammi- nistrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai la- vori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità". 3. Il Tribunale di Napoli premesso che la pronuncia del giudice di legit- timità non vincolava la decisione del giudice del rinvio in relazione alla verifica della ricorrenza dei presupposti legittimanti l'atto concessorio, dopo avere proceduto all'esame comparato della sentenza di patteggia- mento relativa a ipotesi di violazione di sigilli e abusi edilizi posti in esse- re a seguito del provvedimento di sequestro del 1.6.1992 e dei titoli abi- litativi prodotti dalla ricorrente, assumeva che non ricorrevano i presup- posti per il rilascio del permesso a costruire in sanatoria adottato dal Comune di Ischia, che pertanto disapplicava. 4. In particolare rilevava che dalla sentenza di patteggiamento emer- geva che le opere abusive si erano protratte fino al 6.3.1997 ed erano consistite non solo in interventi diretti al completamento dell'opera ma anche ad "aumenti volumetrici e modifica dei prospetti". Tra tali inter- venti venivano in specie segnalati "il prosieguo dei lavori di realizzazione di un ampliamento di mq.27 realizzato al piano terra lato ovest oggetto di un primo accertamento in data 1.6.1992; rispetto allo stato di avan- zamento indicato in detto accertamento veniva accertato l'avvenuto get- to di calcestruzzo e la "realizzazione del solaio di copertura del piano terra". Da tale esame riconosceva che la il nuovo volume di mq.27 non poteva formare oggetto di condono perché completato nei suoi elementi essenziali nel corso dell'anno 1997, quando ne era stato edificato il sola- io di copertura e pertanto mancava il rispetto del dato temporale indero- gabile che coincideva con quello della realizzazione delle opere prima del 31.12.1993. 5. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] la quale deduce violazione di legge per mancata osservanza degli art.33 e ss. L.47/85 e 39 L.727/94, as- sumendo che il provvedimento impugnato aveva erroneamente interpre- tato gli atti e i documenti del procedimento amministrativo e dell'autorità giudiziaria, laddove già il precedente provvedimento del Tri- bunale di Napoli, sez.distaccata di Ischia, nell'accordare un termine all'[OSCURATO:PERSONA] per promuovere la richiesta di concessione in sanatoria, a- veva definito come complementari gli interventi eseguiti dalla ricorrente in epoca successiva alla data per conseguire il provvedimento autorizza- tivo e che alla data del sequestro, intervenuto il 1.6.1992, il manufatto di mq.27 risultava definito nelle sue strutture portanti, dotato di pilastri in cemento armato e con il solaio impostato nelle casseformi ed impalca- to, privo soltanto del gettito di calcestruzzo. Sotto questo profilo, nel ri- chiamare il disposto dell'art.43 comma 5 L.1985/47 compreso nel rinvio operato dall'art.39 legge 727/94, rilevava che la sanatoria risultava e- stesa anche alle "strutture realizzate" di opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi, in quanto siano necessarie alla funzio- nalità dell'opera definita nei suoi tratti progettuali e di destinazione. In sostanza ai fini di stabilire lì estensione degli interventi compresi nello spettro del provvedimento autorizzativo (condono), non doveva essere fatto riferimento alla definizione giuridico amministrativa di ultimazione o completamento della costruzione, ma alla diversa nozione di opere strutturali necessarie a rendere la costruzione funzionale e pertanto po- tevano trovare ingresso in tale nozione le tamponature esterno ed il get- to di calcestruzzo. Sotto il profilo della regolarità del procedimento am- ministrativo volto al riconoscimento della concessione, il ricorrente riper- correva le varie fasi del procedimento richiamando gli atti allegati e i provvedimenti amministrativi preliminari e propedeutici, evidenziandone la correttezza e la regolarità procedimentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano infondati in quanto il Tribunale di Napoli, alla stregua degli atti acquisiti del proce- dimento penale e di quello amministrativo in sanatoria, abbia fornito una motivazione conforme alla disciplina normativa che regola la fattispecie e del tutto adeguata sotto il profilo logico giuridico. Invero in tema di condono edilizio la disposizione secondo la quale pos- sano ottenere la sanatoria anche le opere non ultimate, nei modi e nei tempi prescritti, per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdi- zionali, deve essere intesa quale norma di favore relativa ai provvedi- menti del giudice penale, come nel caso di opera non ultimata per effet- to di intervenuto sequestro (sez.3, n.20135 del 25.3.2009, D'Antonio e altro, Rv.243766). Invero la sanatoria per le opere abusive non ultimate "limitatamente alle strutture realizzate ed ai lavori che siano strettamen- te necessari per la loro funzionalità" di cui all'art.43 della legge 47 del 1985, pure comportando una deroga al regime ordinario della sanatoria previsto dall'art.31 stessa legge "non impedisce al giudice di valutare, attraverso un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità laddove congruamente e logicamente motivato, "se sussista il presupposto ri- chiesto dalla norma di favore, ossia se le "strutture" oggetto di istanza di sanatoria siano state comunque realizzate al momento dell'interruzione determinata dal provvedimento amministrativo o giuri- sdizionale" (sez.3, n.12350 del 2.10.2013, Pandiani ed altro, Rv.259891). 2. Orbene il Tribunale di Napoli non è incorso in alcuna violazione di legge nella interpretazione dell'art.43 L.47/85 in quanto, confrontando il contenuto delle contestazioni con gli atti ed i provvedimenti del proce- dimento amministrativo, ha logicamente escluso che gli interventi realiz- zati, e comunque accertati come eseguiti in epoca successiva al 31.12.1993 fossero suscettibili di essere compresi nel provvedimento di condono in ragione dell'assenza del presupposto temporale, laddove a fronte della situazione edilizia del manufatto, cristallizzata alla data del 1.6.1992, ha concluso che gli interventi successivamente eseguiti a "prosieguo dei lavori di realizzazione di un ampliamento di mq.27 realiz- zato al piano terra lato ovest" non costituissero delle semplici rifiniture funzionali al migliore godimento dell'opera, quali le "tettoie, paratine, tompagni e tegole" pure incluse e descritte nell'ultimo accertamento ri- salente al 6.3.1997. Evidenziava a tale proposito che il volume in am- pliamento di mq. 27 non poteva formare oggetto di "condono edilizio perché completato nei suoi elementi essenziali nel 1997 quando ne ven- ne edificato il solaio di copertura in calcestruzzo".3. L'argomento indicato dal Tribunale di Napoli risulta congruo e logi- camente evidenziato né si presta ad essere superato dalle doglíanze del- la parte ricorrente che, pure formulate sotto il profilo della violazione di legge, risultano più che altro dirette a denunciare il travisamento dei da- ti processuali, dal momento che l'[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, già alla data del sequestro del 1.6.1992, la struttura in ampliamento presentava gli elementi portanti di una copertura che, all'epoca difettava esclusivamen- te di essere completata con una gettata di calcestruzzo. Peraltro come appare evidente dallo svolgimento dell'argomento difen- sivo la contestazione si risolve in una diversa rappresentazione dei dati di fatto relativi allo stato dei luoghi al momento dell'adozione del prov- vedimento cautelare reale, doglianza che non attiene alla corretta inter- pretazione dell'art.43 cit. laddove il provvedimento impugnato, facendo una coerente interpretazione dei dati in suo possesso come versati nel procedimento di esecuzione, ha in sostanza riconosciuto che la copertura era stata realizzata, in tutto o in parte, in epoca successiva al 31.12.1993, e nell'indicare tale dato tra virgolette, ha richiamato e- spressamente gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria nel corso dell'anno 1997 quando venne constatato l'avvenuto getto in calcestruzzo e la "realizzazione del solaio di copertura al piano terra". 4. La valutazione giudiziale è intervenuta pertanto sulla base degli ele- menti istruttori acquisiti e dei provvedimenti amministrativi e degli atti di indagine compiuti e non vi sono elementi tali da far ritenere che la va- lutazione operata dal giudice dell'esecuzione sia fuori dalla logica, tanto più che il ricorrente assume che gli interventi successivi al perimetro di copertura della disposizione sul condono siano consistiti nella mera tam- ponatura di superfìci già definite e impalcate ma di fatto non indica in cosa siano consistiti gli interventi edilizi eseguiti in aggiunta, se non la generica indicazione del getto di calcestruzzo, a fronte di accertamenti di PG, eseguiti nel corso dell'anno 1997 che riferiscono della realizzazione del "solaio di copertura al piano terra". 4.1 Nè può soccorrere a sostegno del completamento delle strutture entro i termini indicati dal legislatore la descrizione dello stato dei fatti indicato nel verbale di sequestro del 1.6.1992, in quanto la descrizione dei manufatti realizzati, ivi contenuta, non può consentire di stabilire, per sottrazione, la consistenza degli interventi di completamento realiz- zati in epoca successiva e che, in un verbale di accertamento risalente al 1997 riportano la realizzazione della copertura.5. In sostanza al giudice di legittimità a fronte di un coerente articolato motivazionale del giudice dell'esecuzione non è consentito di operare una diversa ricostruzione in fatto della sequenza degli interventi edilizi realizzati, allorquando la valutazione complessiva del provvedimento im- pugnato risulti congrua e coerente con gli elementi tecnici e documentali acquisiti. Invero l'attività istruttoria esercitabile da parte del giudice rientra nelle sue facoltà discrezionali e non costituisce un obbligo; anco- ra, perché - secondo la insindacabile valutazione operata da parte del giudice - non vi erano agli atti elementi tali da far ritenere che le strut- ture potessero ragionevolmente essere ultimate nei termini di legge se- condo l'accezione voluta dal legislatore (su questo punto in motivazione sez.3, n.12350 del 2.10.2013 cit.). In altri termini il giudice, sulla base degli atti disponibili, ha espresso una valutazione di merito e sarebbe stato onere dell'istante quello di provare un fatto idoneo a contrastare tale valutazione ovvero un fatto comunque confermativo della proprio tesi e cioè la ricostruzione dell'esatta consistenza del manufatto in epoca precedente allo sbarramento temporale indicato dalla normativa sul condono e al carattere complementare delle opere eseguite in epoca successiva, a fronte di un accertamento che ne riconosceva un rilievo tutt'altro che accessorio. 6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente va condanna- to al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali. Così