CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 15188/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7614-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Sassari, [OSCURATO:PERSONA], n. 2/d; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la Cancellaria della Corte di Cassazione; -controricorrente - avverso l'ordinanza della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: 1. Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo aver infruttuosamente impugnato dinnanzi al TAR la delibera con la quale il Comune di Ossi aveva disposto l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bisdel DPR 327/2001 del terreno di loro proprietà sito nel medesimo Comune, riassumevano la causa dinnanzi alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, al fine di ottenere la determinazione del giusto indennizzo in riforma di quello stimato dall’amministrazione resistente, oltre alla liquidazione delle relative indennità aggiuntive. 2. Il Comune di Ossi si costituiva in giudizio eccependo, in rito, la decadenza dei ricorrenti dall’opposizione per l’inutile decorso del termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera della Giunta municipale, nonché l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera con la quale il Consiglio comunale aveva ratificato il provvedimento di acquisizione sanante adottato dall’organo incompetente. Nel merito, il Comune contestava la fondatezza delle ragioni di opposizione insistendo per la congruità dell’indennità offerta, correttamente calcolata dall’amministrazione. 3. Con ordinanza n. 3001/2019 del 12 dicembre 2019, l’adita Corte d’appello ha ritenuto l’opposizione tempestiva, sul rilievo che il destinatario del provvedimento di acquisizione gode del termine prescrizionale decennale per contestare la congruità dell’indennità liquidata unilateralmente dall’amministrazione con il decreto di acquisizione sanante. La Corte ha respinto anche la seconda eccezione sollevata da parte resistente, ritenendo che nel giudizio ordinario di accertamento della giusta indennità di acquisizione, nella specie determinata unilateralmente dal Comune con il provvedimento della giunta oggetto di successiva ratifica, non trova applicazione il principio operante invece nel processo amministrativo che richiede la necessaria impugnazione, a pena di inoppugnabilità dell’atto, anche del successivo atto di ratifica, tanto più nel caso in oggetto nel quale la ratifica del Consiglio comunale non ha comportato alcuna modifica dell’indennità determinata dalla giunta. 4. Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto fondata l’opposizione liquidando a titolo di indennità la complessiva somma di euro 61.693,33 recependo le conclusioni della CTU. 5. La cassazione della predetta ordinanza depositata il 17 dicembre 2019 è proposta con ricorso notificato il 17 febbraio 2020 dal Comune di Bossi ed articolata in sei motivi cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memorieillustrative. Considerato che: 6. Il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli articoli 54 del d.p.r. 327 del 2001,29 del decreto legislativo 150 del 2011, 12 delle preleggi in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) deduce l’erroneità della ordinanza là dove ha ritenuto che l’opposizione alla stima in una procedura relativa ad acquisizione sanante sia soggetta al termine di prescrizione decennale per la sua proposizione. 7. Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 54 del d.p.r. 327 del 2001 29 del decreto legislativo 150 del 2011, in riferimento agli artt. 101 e 3 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) censura la decisione impugnata per aver ritenuto applicabile alla fattispecie di acquisizione sanante il procedimento di contestazione dell’indennità in unico grado di cui all’art. 29 d.lgs. 150/2011, ma non il termine di decadenza ivi previsto. 8. Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis D.P.R. 327/2001 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) si sostiene che l’ordinanza impugnata farebbe integrale rinvio alle risultanze della CTU per la quantificazione del valore dell’area acquisita al Comune, nonostante il consulente non abbia, a giudizio del ricorrente, accertato il valore del bene oggetto d’acquisizione prima del provvedimento ablativo. 9. Con il quarto motivo (violazione degli artt. 2697 cod. civ., degli artt. 115, 116, 194, 702 bis cod. proc. civ., dell’art. 87 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.) si invoca la nullità dell’ordinanza per non avere rilevato l’omessa produzione da parte del Piredda, su cui incombeva il relativo onere, della documentazione poi utilizzata dal CTU per formulare la propria valutazione. 10. Il quinto motivo (violazione degli artt. 194, 115 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) si denuncia la nullità della decisione gravata per aver posto a fondamento della decisione le risultanze della CTU senza che alla stessa fossero allegati i documenti su cui il Consulente si è basato (e che controparte aveva l’onere, non assolto, di produrre). 11. Il sesto motivo (omesso esame di un fatto decisivo circa il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.) deduce l’omesso esame dei rilievi mossi dal consulente di parte del Comune alla CTU. 12.La prima e seconda censura, che possono essere esaminate congiuntamente perché strettamente connesse, sono fondate. 13.Questa Corte (Cass. 11687/2020), proprio in relazione alla questione se il termine perentorio, di cui al D.P.R. 2001, art. 54, commi 1 e 5, di trenta giorni per l'impugnazione della determinazione dell'indennità sia o meno applicabile anche all'opposizione avverso la determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma del medesimo decreto, art. 42 bis, ha ritenuto che il suddetto termine non sia riferibile a tale opposizione, per ragioni di carattere sistematico. Questa Corte ha quindi affermato, in tale pronuncia, che «il termine perentorio di trenta giorni, previsto dall'art. 54, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 327 del 2001 per l'impugnazione della determinazione dell'indennità di esproprio, non è applicabile all'opposizione avverso la determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art. 42-bis del medesimo decreto, sia perché tale termine si riconnette ad un iter procedimentale estraneo all'istituto dell'acquisizione sanante, sia perché l'art. 42- bis non contiene alcun richiamo all'art. 54, sicché, vertendosi in tema di termini fissati per la tutela giurisdizionale di diritti, non è consentito ravvisarne la natura perentoria in mancanza di espressa previsione normativa». 14.Tuttavia, dell’art. 29 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, (in tema di «controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità»), il cui comma 3 prevede per l'opposizione il termine di trenta giorni«dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio», è stata fornita una interpretazione estensiva, tanto da attrarre nella competenza in unico grado della corte di appello le controversie relative alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto per la cd. acquisizione sanante (cfr. Cass. Sez. Un. n. 28572/2018; Cass. Sez.Un. 15283 del 2016; Cass. Sez.Un. n. 22096/2015), ed è stata considerata priva di rilievo la mancata menzione specifica atteso che il legislatore, nella formulazione dell’art.29, non avrebbe potuto fare espresso riferimento ad un istituto introdotto nel nostro ordinamento solo in epoca successiva. 15.Nella sentenza delle Sezioni Unite del 2016 si è evidenziato che la competenza in unico grado della Corte d’appello costituisce la regola generale prevista dall'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità dovute, nell'ambito di un procedimento espropriativo, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto - quale quello della acquisizione sanante - introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva. Sempre le Sezioni Unite, con la precedente ordinanza n. 22096 del 29.10.2015 avevano affermato che, nella fattispecie espropriativa di cui all'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, l'illecita o illegittima utilizzazione dell'immobile per scopi di interesse pubblico costituisce solo un presupposto dell'acquisizione del bene, sicché, ove il provvedimento acquisitivo sia stato adottato in conformità agli altri presupposti normativi, l'indennizzo previsto per la perdita della proprietà non ha natura risarcitoria, ma indennitaria, e la controversia sulla sua determinazione e corresponsione compete al giudice ordinario. 16.E la correttezza della qualificazione della controversia sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la c.d. acquisizione sanante, in termini di giudizio indennitario, ex art. 54 T.U. del 2001 e d.lgs. n. 150 del 2011, art. 29, a seguito del provvedimento acquisitivo ex art. 42 bis T.U. del 2001, è stata confermata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 20691/2021. 17.Questa sezione della Corte di Cassazione (Cass. civ. I sezione n. 22298/2020) ha, quindi, successivamente alla pronuncia n. 11687/2020, affermato che l'azione proposta avverso il provvedimento ex art.42 bis DPR 327/2001, nella parte relativa alla quantificazione della relativa indennità, deve ritenersi assoggettabile al termine breve di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, in quanto «una volta qualificato l'indennizzo di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, come "indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa", ai sensi dell'art. 133 c.p.a., lett. g), u.p., si r ende applicabile, in via estensiva, all'indennizzo riconosciuto dall'amministrazione al privato , in seguito all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, il disposto di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, commi 1 e 2, per il quale, sulle "controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della "Repubblica 8 giugno 2001, n. 327... è competente la corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato"». 18.In definitiva, anche il procedimento che conduce all’emanazione del provvedimento contemplato dall’art.42 bis DPR 327/2001 è un procedimento amministrativo espropriativo, soggetto ad obbligo di motivazione, ed il provvedimento emanato, al termine della procedura, ha tutte le caratteristiche, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato, di un provvedimento espropriativo cui si accompagna un diritto dell’espropriato di natura indennitaria, cosicché l’impugnazione del decreto di c.d. acquisizione sanante, al pari di quella del decreto di esproprio, laddove si contesti non la legittimità dell’atto (devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) ma esclusivamente l’ammontare dell’indennità, è devoluta al giudice ordinario, ex artt.53, comma 2, DPR 327/2001 e 133, comma 1, lett.g), ult. periodo, cod. proc. amm., la corte d’appello in unico grado, ed è soggetta sempre al rito previsto e disciplinato dall’art.54 DPR 327/2001 e dall’art.29 , comma 3, d.lgs. 150/2011 19.Il rimedio azionabile contro la quantificazione della indennità, che si accompagna al provvedimento di acquisizione sanante, nella tipicità e definitività degli effetti, dunque, non rappresenta una generale azione di riconoscimento della giusta indennità, a fronte della mancata determinazione da parte dell’amministrazione dell’indennità o di una indennità non definitiva, assoggettata alla ordinaria prescrizione decennale, previsto dall’art.2946 c.c., come riconosciuto da questa Corte di cassazione nel rapporto tra stima provvisoria e definitiva della indennità di esproprio e dei conseguenti rimedi azionabili dal privato (Cass. n. 2193/2016), ma costituisce un rimedio volto a contestare la determinazione dell’indennità operata dall’amministrazione che quindi è soggetto al termine breve di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, commi 1 e 5, DPR 327/2001 e 29, comma 3, d.lgs. 150/2011. 20.Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie, il suddetto termine di decadenza di trenta giorni, prescritto dal citato art.29, non risulta essere stato rispettato, poichè il ricorso è stato notificato avanti al Tar il 12/12/2014 e poi riassunto avanti la corte d’appello di Cagliari con atto notificato in data 29/11/2017 avverso la delibera del 18/9/2014 (e comunicata il 6/10/2014) con la quale il Comune di Ossi aveva disposto l’acquisizione sanante ai sensi dell’art.42 bis T.U. 327/2001 al fine di contestare la congruità dell’indennizzo stimato dall’amministrazione. Po iché r isulta ampiamente superato il suddetto termine, è fondata la censura proposta avverso l’impugnata ordinanza con la conseguente fondatezza dell’eccezione di decadenza. 21.L’accoglimento del primo e secondo motivo è assorbente rispetto all’esame degli altri motivi e di conseguenza l’ordinanza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso la deliberazione della giunta municipale di Ossi n. 108 del 18/9/2014 e proposta con ricorso notificato il 5/12/2014. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile l’opposizione all’indennità disposta ex articolo 42 bis d.p.r. 327/2001 ed art. 29 d.lgs. 150/2011. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite a favore del comune di Ossi che liquida per la fase riguardante il merito in