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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 33744/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23836/2015R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma alla via Mirandola, 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata ex lege in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, controricorrente nonché Rottamazione ter Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma alla via Gorizia 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende. –interventore volontario - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 673/2015, depositata il 23/02/2015; udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente e confermato la sentenza della C.t.p. di Trapani che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno di imposta 2004, aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi, facendo applicazione degli studi di settore.

2. Nel giudizio è intervenuta [OSCURATO:PERSONA], qualificatasierede di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, e costituitasi a mezzo nuovo difensore, la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere allegando di aver definito stragiudizialmente la pretesa di cui all’avviso di accertamento impugnato, avendo aderito alla c.d. rottamazione ter ai sensi degli art. 3 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 convertito con modificazioni dalla legge17 dicembre 2018 n. 136 .

3. Con ordinanza interlocutoria n. 14869 del 2024 la Corte rilevava che: 1) la documentazione prodotta dall’erede del contribuente, [OSCURATO:PERSONA], non rendevacontezza dell’effettiva definizione della controversia di cui al ricorso;infatti, l’atto impugnato era un avviso di accertamento, identificato in sentenza con il codice 892H11 , mentre i documenti di cui alla rottamazione si riferivano ai numeri identificativi Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 delle cartelle che l’istante assumeva, ma non documentava, emesse a seguito dell’atto impositivo; 2) sebbene l’istanza di cessazione della materia del contendere avanzata dalla ricorrente poteva essere valutata ai fini dell’eventuale dichiarazione di estinzione, in ragione del sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito del giudizio, nella fattispecie, dagli stessi documenti allegati da [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di intervento, risulta va esservi altra erede, [OSCURATO:PERSONA], figlia delcontribuente, che non era intervenuta nel giudizio ; 3) al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assumevaalcun rilievo (tra le più recenti Cass. 05/01/2024, n. 371); 4) sebbene risultasse che anche [OSCURATO:PERSONA] avesserevocato il mandato al difensore nominato dal dante causa, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di cassazione, la revoca della procura ad litem , quale espressione dell'autonomia negoziale della parte, attuata mediante l'esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale con il difensore, non integra una causa interruttiva del processo, che prosegue senza la necessità di alcun particolare adempimento (Cass. 08/04/2020, n. 7751); 5)sebbene non tutti gli eredi si fossero costituiti a mezzo del nuovo difensore, all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore nominato dal dante causa, non risultavadato avviso della fissazione dell’udienza camerale, restando, pertanto, non integro il contraddittorio.

Per l’effetto, rinvia va a nuovo ruolo disponendo la comunicazione della prossima udienza ad entrambi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] e i nvita va l’erede intervenuta nel giudizio a rendere chiarimenti in ordine alle cartelle di pagamento oggetto di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 rottamazione e a documentarne il collegamento con l’avviso di accertamento oggetto di giudizio.

4. Con successiva memoria [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per la cessazione della materia del contendere depositando ulteriore documentazione.

Considerato che:

1. Va dichiarata l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] ha documentato che, in ragione dell’avviso di accertamento 892H11,emesso nei confronti del de cuius, erano state emesse tre cartelle di pagamento: 1) n. 29920100019246900 , a seguito di Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. 892H00011 per gli importi dovuti a titolo provvisorio in pendenza del giudizio innanzi alla C.t.p. 2) n. 29920130013399262a seguito di “Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. 892H00011” per gli importi dovuti dopo la decisione della C.t.p. 3) n. 29920150010586883 a seguito di “Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. 892H00011 per gli importi dovuti dopo la decisione della C.t.r.

Ha ulteriormente dimostrato che con documento rif.

AT 29990201900366610151la società di riscossione indicava l’importo di euro 25.047,76 da corrisponderein nove rate ai fini della rottamazione - teranche delle dette carelle.

Infine, ha documentato il pagamento di tutte le rate.

2. L’art. 3 d.l. n. 119 del 018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018 (poi modificato ed aggiornato dal cd. decreto Crescita, d.l. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019) disciplina la cd. rottamazione-ter, ovvero la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

La disposizione prevede che essi possano essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 di cui all'articolo 30, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme comunicate dall’Agente di riscossione.

Nel caso di pendenza di giudizi il comma 6 dell’art. 3 d.l. cit. prevede che: «nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».

3. Risultando, di conseguenza, che la controversiaè stata definit a accedendo alla c.d. rottamazione ter delle cartelle emesse in ragione dell’avviso di accertamento impugnato, il giudizio va dichiarato estinto.

Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.doppio contributo unificato, in quanto misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto,non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, diinterpretazione estensiva o analogica (tra le tante C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23836/2015R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma alla via Mirandola, 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata ex lege in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, controricorrente nonché Rottamazione ter Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma alla via Gorizia 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende. –interventore volontario - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 673/2015, depositata il 23/02/2015; udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente e confermato la sentenza della C.t.p. di Trapani che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno di imposta 2004, aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi, facendo applicazione degli studi di settore. 2. Nel giudizio è intervenuta [OSCURATO:PERSONA], qualificatasierede di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, e costituitasi a mezzo nuovo difensore, la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere allegando di aver definito stragiudizialmente la pretesa di cui all’avviso di accertamento impugnato, avendo aderito alla c.d. rottamazione ter ai sensi degli art. 3 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 convertito con modificazioni dalla legge17 dicembre 2018 n. 136 . 3. Con ordinanza interlocutoria n. 14869 del 2024 la Corte rilevava che: 1) la documentazione prodotta dall’erede del contribuente, [OSCURATO:PERSONA], non rendevacontezza dell’effettiva definizione della controversia di cui al ricorso;infatti, l’atto impugnato era un avviso di accertamento, identificato in sentenza con il codice 892H11 , mentre i documenti di cui alla rottamazione si riferivano ai numeri identificativi Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 delle cartelle che l’istante assumeva, ma non documentava, emesse a seguito dell’atto impositivo; 2) sebbene l’istanza di cessazione della materia del contendere avanzata dalla ricorrente poteva essere valutata ai fini dell’eventuale dichiarazione di estinzione, in ragione del sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito del giudizio, nella fattispecie, dagli stessi documenti allegati da [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di intervento, risulta va esservi altra erede, [OSCURATO:PERSONA], figlia delcontribuente, che non era intervenuta nel giudizio ; 3) al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assumevaalcun rilievo (tra le più recenti Cass. 05/01/2024, n. 371); 4) sebbene risultasse che anche [OSCURATO:PERSONA] avesserevocato il mandato al difensore nominato dal dante causa, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di cassazione, la revoca della procura ad litem , quale espressione dell'autonomia negoziale della parte, attuata mediante l'esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale con il difensore, non integra una causa interruttiva del processo, che prosegue senza la necessità di alcun particolare adempimento (Cass. 08/04/2020, n. 7751); 5)sebbene non tutti gli eredi si fossero costituiti a mezzo del nuovo difensore, all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore nominato dal dante causa, non risultavadato avviso della fissazione dell’udienza camerale, restando, pertanto, non integro il contraddittorio. Per l’effetto, rinvia va a nuovo ruolo disponendo la comunicazione della prossima udienza ad entrambi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] e i nvita va l’erede intervenuta nel giudizio a rendere chiarimenti in ordine alle cartelle di pagamento oggetto di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 rottamazione e a documentarne il collegamento con l’avviso di accertamento oggetto di giudizio. 4. Con successiva memoria [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per la cessazione della materia del contendere depositando ulteriore documentazione. Considerato che: 1. Va dichiarata l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] ha documentato che, in ragione dell’avviso di accertamento 892H11,emesso nei confronti del de cuius, erano state emesse tre cartelle di pagamento: 1) n. 29920100019246900 , a seguito di Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. 892H00011 per gli importi dovuti a titolo provvisorio in pendenza del giudizio innanzi alla C.t.p. 2) n. 29920130013399262a seguito di “Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. 892H00011” per gli importi dovuti dopo la decisione della C.t.p. 3) n. 29920150010586883 a seguito di “Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. 892H00011 per gli importi dovuti dopo la decisione della C.t.r. Ha ulteriormente dimostrato che con documento rif. AT 29990201900366610151la società di riscossione indicava l’importo di euro 25.047,76 da corrisponderein nove rate ai fini della rottamazione - teranche delle dette carelle. Infine, ha documentato il pagamento di tutte le rate. 2. L’art. 3 d.l. n. 119 del 018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018 (poi modificato ed aggiornato dal cd. decreto Crescita, d.l. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019) disciplina la cd. rottamazione-ter, ovvero la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. La disposizione prevede che essi possano essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 di cui all'articolo 30, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme comunicate dall’Agente di riscossione. Nel caso di pendenza di giudizi il comma 6 dell’art. 3 d.l. cit. prevede che: «nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». 3. Risultando, di conseguenza, che la controversiaè stata definit a accedendo alla c.d. rottamazione ter delle cartelle emesse in ragione dell’avviso di accertamento impugnato, il giudizio va dichiarato estinto. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.doppio contributo unificato, in quanto misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto,non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, diinterpretazione estensiva o analogica (tra le tante C
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