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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 38019/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 novembre 2023 il G.U.P. del Tribunale di Piacenza - per quanto di interesse in questa sede - ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 9.000,00 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro 16.000 di multa in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti.

Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, rispettivamente deducendo: violazione di legge per omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 ([OSCURATO:PERSONA]); violazione di legge per omessa motivazione delle ragioni di esclusione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. ([OSCURATO:PERSONA]).

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti.

Le dedotte censure, infatti, non rientrano tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 novembre 2023 il G.U.P. del Tribunale di Piacenza - per quanto di interesse in questa sede - ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 9.000,00 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro 16.000 di multa in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti. Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, rispettivamente deducendo: violazione di legge per omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 ([OSCURATO:PERSONA]); violazione di legge per omessa motivazione delle ragioni di esclusione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. ([OSCURATO:PERSONA]). 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti. Le dedotte censure, infatti, non rientrano tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore
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